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01.02.2000 - trasporti

TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICA ART. 10 DEL CODICE DELLA STRADA

TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICA ART TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICA ART. 10 DEL CODICE DELLA STRADA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 220/L è stata pubblicata la legge 7 dicembre 1999 n. 472 recante “interventi nel settore dei trasporti” con la quale e’ stata modificata, in modo sostanziale, la normativa per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.
L’art. 28 della legge in particolare modifica i seguenti aspetti della normativa per i trasporti eccezionali:
semplificazione della circolazione dei trasporti degli elementi prefabbricati e delle macchine operatrici su percorsi ripetitivi ed entro determinati limiti dimensionali; aumento dell’altezza ammessa a 4.30 m per i trasporti di macchine operatrici circolanti in strade con determinate caratteristiche; esclusione degli organi di fissaggio del carico dai limiti dimensionali autorizzati; modifica e parziale alleggerimento del regime sanzionatorio soprattutto nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione; ripristino della franchigia del 5% sulla massa per i trasporti eccezionali. Nel merito delle modifiche apportate si illustrano le modifiche introdotte all’art 10 del Codice della strada.

Comma 2 lett. b Al fine di evitare che si utilizzassero veicoli eccezionali, sfruttandone l’intera capacità di carico, per il trasporto di prodotti che normalmente non richiedono l’impiego di un veicolo eccezionale, il comma 2 lett. b è stato modificato prevedendo:
che il trasporto, almeno con un pezzo, ecceda sia i limiti di massa che di sagoma previsti agli artt. 61-62; che il numero dei pezzi trasportati non superi le sei unità (prefabbricati, macchine operatrici). In questi casi la massa a pieno carico dei veicoli non potrà superare 38 t (veicolo isolato a 3 assi), 48 t (veicolo isolato a 4 assi), 86 t (complesso veicolare a 6 assi), 108 t (complesso veicolare a 8 assi).

Comma 2 bis Per il settore delle costruzioni si segnala che i trasporti eccezionali di macchine operatrici e di elementi prefabbricati, che compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili saranno autorizzati dall’ente proprietari delle strade previo pagamento di un indennizzo forfettario calcolato sulla base della tassa di possesso (1,5 volte, 2 volte, 3 volte), mentre per la circolazione sulle autostrade si individueranno specifiche tariffe .

Comma 6 Non sarà più soggetto ad autorizzazione il trasporto delle macchine operatrici la cui altezza totale (veicolo più carico) non superi i 4,30 m, a condizione che la circolazione avvenga su strade con altezza libera dalle opere di sottovia non inferiore a 30 cm.

Comma 10 Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali del carico non concorreranno le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio del carico stesso.

Comma 21 E’ stata data la possibilità di trasportare con i mezzi d’opera prodotti diversi dagli inerti a condizione che ciò sia previsto nella licenza (o autorizzazione) e nei limiti di massa indicati dall’art. 62 (senza quindi l’utilizzo della c.d. portata potenziale).
Il trasporto di materiali non indicati nella licenza (o autorizzazione) sarà sanzionato sia pecuniariamente, che con il ritiro della carta di circolazione del veicolo e la sospensione della patente del conducente (commi 23,24,25).

Regime sanzionatorio Non sarà più soggetta a sanzione:
la circolazione su brevi tratti, non compresi nell’autorizzazione, ma non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci tra percorsi già autorizzati (comma 18); la riduzione delle dimensioni di un carico eccezionale rispetto alle dimensioni indicate nell’autorizzazione, ovvero di un numero inferiore degli elementi rispetto a quelli indicati nell’autorizzazione (comma 19); il superamento, di non oltre il 5%, dei limiti di massa dell’art. 62 ovvero di quelli indicati nell’autorizzazione (comma 24). In questo caso non decade la validità dell’autorizzazione (art. 167 comma 11); il superamento di non oltre il 2% dei limiti di sagoma di cui all’art. 61, ovvero di quelli indicati nell’autorizzazione (comma 24), salvo che ciò non comporti la prescrizione dell’obbligo della scorta. La circolazione senza autorizzazione, la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione relativamente ai percorsi ed all’obbligo della scorta, il superamento dei limiti dimensionali di oltre il 5% per la massa e di oltre il 2% per la sagoma, la circolazione di un veicolo eccezionale senza autorizzazione saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da parte sia del proprietario che del committente esclusivo del trasporto) alla sospensione della patente del conducente ed al ritiro della carta di circolazione del veicolo.
La mancata osservanza delle altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione (es. circolazione senza uso dei dispositivi aggiuntivi di segnalamento luminoso) sarà sanzionata da lire 200.000 a lire 800.000 a carico del proprietario del veicolo e del committente se trattasi di trasporto esclusivo, nonchè con il fermo del veicolo sino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero ad adempiere le prescrizione omesse.
Il personale abilitato alla scorta tecnica che non rispetterà le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire 500.000 a lire 2.000.000.


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