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01.01.2001 - economia

ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI – FINANZIAMENTI

ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI – FINANZIAMENTI ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI – FINANZIAMENTI
(Legge n.338/00)

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2000 la legge n. 338/00 recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”.
La legge prevede il finanziamento degli interventi per la costruzione di nuove strutture o l’acquisto di aree ed edifici da adibire ad alloggi o residenze per gli universitari da parte delle Regioni, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei consorzi universitari, delle cooperative di studenti senza fini di lucro e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio.
Per gli edifici esistenti i finanziamenti potranno essere impiegati per realizzare le opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche, ed all’adegua-mento alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nonché gli interventi di manutenzione straordinaria.
L’ammontare complessivo dei fondi stanziati è di 180 miliardi per il periodo 2000-2002 (60 mld/anno). Dall’anno 2003 l’ammontare della spesa sarà determinato dalla legge finanziaria.
Le risorse serviranno a cofinanziare, in misura non superiore al 50 per cento del costo totale, progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni e gli altri soggetti sopra menzionati che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare risorse già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Qualora vengano utilizzati, per il cofinanziamento, i fondi assegnati alle Regioni per l’edilizia residenziale pubblica (Delibera CIPE 16 marzo 1994 punto 2.5.4 lett. g) e Delibera 22 dicembre 1998 – art. 18 legge 2 dicembre 1991 n. 390 fondi edilizia sovvenzionata) la Regione (o dell’istituzione universitaria) non potrà coprire con tali fondi più del 30% del costo di intervento.
Le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti verranno stabilite dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica entro il 6 febbraio 2001, previa consultazione della Conferenza dei Rettori delle Università e la Conferenza Stato-Regioni.
La normativa tecnico-economica relativa agli interventi (tipologie edilizie, parametri economici ecc.) formerà oggetto di uno specifico provvedimento del Ministro dell’università che dovrà essere emanato entro l’8 marzo 2001 previa intesa con il Ministero dei lavori pubblici, la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni e Province autonome e potrà derogare alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica a condizione che permanga, nel tempo, la destinazione degli alloggi a favore degli studenti.
Gli interventi potranno essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, a società di capitali pubbliche, a società miste pubblico-private (anche a prevalente capitale privato) ovvero direttamente in appalto. I progetti dovranno essere elaborati entro 3 mesi dall’emanazione del decreto del Ministero dell’Università sopra ricordato (art. 1 comma 5) e saranno esaminati da un’apposita commissione istituita presso la Conferenza Stato-Regioni che curerà l’istruttoria, mentre la selezione e la ripartizione dei finanziamenti faranno carico al Ministero dell’università e della ricerca scientifica.
L’art. 1, comma 8 della legge è relativo all’utilizzo dei fondi assegnati alle Regioni per l’edilizia residenziale pubblica (alloggi: art. 18 legge 2 dicembre 1991 n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”) e da queste destinate ad interventi finalizzati ad assicurare la residenza agli studenti universitari che potranno essere effettuati dalle stesse Regioni e/o dagli enti universitari rispettando però la normativa tecnico-economica prevista dalla presente legge (vedi art. 1 comma 4).
Si ritiene che i fondi in oggetto, ove non ancora destinati ad interventi specifici, possano essere utilizzati anche nell’ambito del cofinanziamento previsto dall’art. 1 comma 2 della presente legge.
L’articolo 2 della legge autorizza un limite d’impegno quindicennale in grado di attivare risorse pari a 21 miliardi a favore dell’Università degli studi di Torino per il finanziamento di interventi edilizi, compresi alloggi e residenze per gli studenti, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del polo universitario di Cuneo.


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