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02.10.2001 - lavoro

ASSICURAZIONE INFORTUNI SEMPLIFICAZIONE PER I RICORSI ALL’INAIL ISTRUZIONI ISTITUTO

ASSICURAZIONE INFORTUNI SEMPLIFICAZIONE PER I RICORSI ALL’I ASSICURAZIONE INFORTUNI  SEMPLIFICAZIONE PER I RICORSI ALL’I.N.A.I.L. ISTRUZIONI ISTITUTO

Si fa seguito a quanto comunicato in materia, per pubblicare, qui di seguito, le prime istruzioni fornite dall’INAIL in merito al Regolamento di semplificazione delle procedure per i ricorsi all’Istituto in materia di applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi. (D.P.R. 314/2001).
Si richiama l’attenzione sulla previsione contenuta nel nuovo Regolamento sia del principio del “silenzio-rigetto” sia del potere di “autotutela” dell’Istituto.
Il primo consiste nel fatto che, decorso inutilmente il termine per decidere sulla proposta di doglianza (120 giorni per i ricorsi alle Sedi territoriali e 180 giorni per quelli al Consiglio di Amministrazione), il ricorso è da ritenersi respinto, senza onere di comunicazione.
Il potere di “autotutela” si configura nella facoltà dell’Inail, anche dopo l’inutile decorso del termine per decidere nel merito dell’impugnativa, di provvedere d’ufficio all’annullamento dell’atto già oggetto del ricorso.

INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe

Roma, 17 settembre 2001
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: D.P.R. 14 maggio 2001 n. 314.
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi.
Prime istruzioni
Si fa seguito alla nota del 23 aprile u.s. indirizzata alle Direzioni Regionali, per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale nº 179 del 3 agosto 2001 è stato pubblicato il D.P.R. 14 maggio 2001, nº 314 recante il Regolamento che, con efficacia dal 18 agosto u.s., disciplina, ex novo, la materia.
Le più rilevanti innovazioni riguardano:
1. Ambito di applicazione
Le disposizioni in argomento si applicano ai provvedimenti notificati a far data dall’entrata in vigore del Regolamento (18 agosto u.s.). Per quelli notificati e gravati di impugnativa anteriormente a tale data vigono, evidentemente, le disposizioni previste e richiamate dall’articolo 26 delle vigenti M.A.T.
Nessuna disposizione è stata dettata per disciplinare i termini da valere per i ricorsi eventualmente non ancora proposti avverso provvedimenti notificati prima dell’entrata in vigore delle novelle disposizioni. Richiamando a tale riguardo i principi generali, è da ritenere che, in tali casi, dal 18/08/2001, decorra un nuovo termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
2. Competenza e decidere
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i ricorsi – da presentarsi per il tramite della Direzione regionale competente per territorio – avverso i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi e gli inquadramenti dei datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall’articolo 49 della Legge 88/89 nonché le oscillazioni del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività.
Alle Sedi si può ricorrere, invece, avverso i provvedimenti, emessi dalla Sede stessa, in materia di oscillazione del tasso medio nel primo biennio di attività e per andamento infortunistico, dopo i primi due anni, nonché per oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.
3. Effetti del ricorso
Al ricorso prodotto innanzi alla Sede è estesa l’efficacia sospensiva del provvedimento già prevista dall’articolo 45, comma 2, del T.U. per i ricorsi azionati innanzi al Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente, in tutti i casi in cui venga proposto gravame, il datore di lavoro deve versare i premi di assicurazione in base al tasso medio di tariffa, nel caso di prima applicazione, ovvero in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, negli altri casi, salvo ovviamente i relativi conguagli.
4. Termini per ricorrere e per decidere
I ricorsi devono essere proposti perentoriamente entro trenta giorni dalla data in cui l’interessato abbia “piena conoscenza” dei provvedimenti e la decisione deve essere comunicata entro centottanta ovvero centoventi giorni – decorrenti, qualora venga utilizzato il servizio postale, dalla data di spedizione del ricorso – a secondo che la stessa debba essere adottata, rispettivamente, al Consiglio di Amministrazione o dalla Sede.
È da rilevare, in proposito, l’importanza da annettersi al contenuto della locuzione “piena conoscenza”, da interpretarsi nel senso di assicurare il diritto alla difesa del datore di lavoro, proprio in relazione alla mutata natura del termine per impugnare. Ciò determina l’esigenza che i provvedimenti notificati siano sempre completi degli elementi essenziali e adeguatamente motivati.
In aderenza allo spirito di semplificazione che permea nella sua intierezza il contenuto del Regolamento in narrativa, le Strutture in indirizzo avranno altresì cura di emanare le disposizioni ritenute più opportune affinché sia assicurata l’osservanza dei termini per decidere, anche al fine di contenere i casi di sfavorevoli e gravose pronunce dell’A.G.O. adita.
È appena il caso di evidenziare che anche l’inutile decorso del termine per decidere sulla proposta doglianza non impedisce che, nell’esplicazione del potere di autotutela, si possa provvedere d’ufficio all’annullamento dell’atto già gravato di impugnativa.
Decorso il termine per la comunicazione della decisione, opera il principio del silenzio-rigetto; di conseguenza il ricorso è da ritenersi respinto senza onere di comunicazione.
Le decisioni – conseguenti a silenzio od espresse – hanno carattere definitivo e, pertanto, sono precluse ulteriori impugnazioni in via gerarchico-amministrativa, fatto salvo, ovviamente, il diritto di azione del ricorrente innanzi alla competente Autorità giudiziaria.
5. Abrogazione
Sono abrogati l’articolo 26 delle nuove M.A.T. che appunto disciplinava il previgente contenzioso amministrativo nonché le altre disposizioni del T.U. n. 1124/65 non più compatibili a seguito dell’eliminazione della Commissione prevista dall’articolo 39 del medesimo T.U. per la decisione dei ricorsi ed altresì le disposizioni che prevedevano termini di rito, possibilità di controdeduzioni e repliche e che consentivano l’ulteriore ricorso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Ciò posto nel merito e coerentemente con quanto in proposito rappresentato dal C.I.V., si rende necessario, soprattutto in questa iniziale fase di attuazione, un monitoraggio dell’applicazione delle nuove disposizioni ed a tale scopo si sta provvedendo per il rilascio di un’apposita procedura informatica, al cui esito si forniranno tempestive istruzioni. Nelle more, si dovrà provvedere, su supporto cartaceo, all’evidenza dei ricorsi pervenuti, acquisendo i dati di cui all’allegato modello.
Per i gravami di competenza del C.d.A. restano operative le istruzioni al riguardo emanate.
Da ultimo, attesa la novità delle disposizioni in argomento, dalle competenti Strutture territoriali si dovrà provvedere alla più ampia diffusione del contenuto dei nuovi procedimenti, soprattutto per quello che attiene alla distribuzione della competenza a decidere, restando fermo che, in ogni caso, la notifica di ogni provvedimento dovrà espressamente indicare se il gravame è proponibile innanzi alla Sede, che ha emesso il provvedimento, ovvero innanzi al Consiglio di Amministrazione evidenziando, altresì, il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo.


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