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01.02.2001 - economia

CONTRIBUTI IN FAVORE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA CINEMATOGRAFIA

CONTRIBUTI IN FAVORE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA CINEMATOGRAFIA CONTRIBUTI IN FAVORE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 è stato pubblicato il Decreto 17 ottobre 2000 n. 390 del Ministero per i beni e le attività culturali recante il Regolamento per l’erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della cinematografia.
Le finalità dell’intervento agevolativo sono:
a) la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti (ad es. rispetto della normativa sulla sicurezza e abolizione delle barriere architettoniche);
b) l’ installazione e ristrutturazione di impianti e servizi accessori;
c) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali.
Per tali fini il Ministero per i beni culturali eroga contributi in conto interessi sui contratti di mutuo stipulati da imprese italiane di  esercizio cinematografico.
Il contributo è concesso con riferimento a contratti di mutuo con durata non superiore a dieci anni, per un importo non superiore al 70% dell’investimento finanziato (elevabile al 90% in casi particolari).
Il Decreto in esame fissa (art. 3) alcuni parametri quantitativi per la concessione dei contributi a secondo del tipo di intervento.  In particolare, distingue tra sale di nuova edificazione, sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti, ripristino di sale non più in esercizio, multisale, piccole sale, arene cinematografiche.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Dipartimento dello Spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, e comunque entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Le istanze saranno istruite  secondo i seguenti criteri di priorità:
a) interventi in sale cinematografiche ubicate nelle regioni dell’ob. 1;
b) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinino con comuni egualmente sprovvisti;
c) interventi in sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia;
d) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e confinanti con comuni aventi anch’essi popolazione inferiore a 500.000 abitanti;
e) tutti gli altri interventi, per ordine cronologico di ricezione.
L’art. 7 del Decreto prevede la concessione, in alternativa ai contributi in conto interessi, di contributi in conto capitale fino al 60% dei costi sostenuti, che non superino l’importo di lire 250 milioni.
Tali contributi sono concessi per le finalità indicate dall’art. 20. co. 10 del D.L. 26/1994 limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature.
Le domande devono essere presentate al Dipartimento dello Spettacolo entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori e dall’acquisto dei beni mobili e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno.


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