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01.09.2001 - economia

CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE

CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE
(Min. finanze – Ris. 3/8/01, n. 124/E)

Nell’ambito della conversione o ridenominazione del capitale sociale delle società, le copie conformi dei verbali delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione, da presentare per l’iscrizione nel registro delle imprese, non devono essere
assoggettate a imposta di bollo, per il principio di neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all’EURO e degli effetti conseguenti (art.17, D.Lgs. n. 213/1998).
Il decreto legislativo che detta le disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, infatti, nello stabilire i criteri di conversione in EURO del capitale sociale, prevede che, in applicazione del principio di neutralità, le deliberazioni adottate all’esclusivo fine delle conversioni sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
Del resto il principio di neutralità fiscale si estende anche agli “effetti conseguenti” il passaggio dalla moneta nazionale all’EURO; tra i quali devono essere ricomprese tutte le operazioni a carico delle società e quindi anche gli adempimenti da eseguire nel registro delle imprese.
Pertanto, se esclusivamente conseguenti all’introduzione dell’EURO, le iscrizioni nel registro delle imprese e le copie conformi dei verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione non sono soggette all’imposta di bollo.


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