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01.09.2001 - tributi

DETRAZIONE IVA – CESSIONE DI IMMOBILI TRA SOCIETA’

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – ACQUISTO DI UN BENE DA RISTRUTTURARE DETRAZIONE IVA – CESSIONE DI IMMOBILI TRA SOCIETA’
(Cass. – Sent. 28/6/01, n.8886)

La Cassazione ha escluso che abbia natura fittizia una cessione di immobili da parte di tre società contemporaneamente poste in liquidazione, formate dagli stessi soci presenti nella società in accomandita semplice acquirente dei beni, alla quale, pertanto spetta il diritto di detrarre la relativa imposta sul valore aggiunto.
La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile, contrariamente a quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria, la norma che disconosce gli effetti fiscali di atti privi di valide ragioni economiche e diretti esclusivamente a ottenere indebite detrazioni d’imposta, in quanto la stessa si riferisce a manovre elusive attuate attraverso trasformazioni, scissioni, frazioni, operazioni finanziarie su azioni o vendite di aziende (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973).
Nel caso di specie, invece, si è trattato di cessioni di immobili, secondo la causa tipica della compravendita, cioè il trasferimento della proprietà degli stessi mediante atti notarili regolarmente assoggettati a tributo.
Il fatto che le società cedenti fossero composte dagli stessi soci presenti nella società acquirente e fossero state messe in liquidazione subito dopo aver ceduto i loro unici beni, nonché il mancato pagamento di parte del prezzo al momento della verifica non sono stati considerati elementi sufficienti per far ritenere simulati gli atti pubblici, che hanno assolto alla loro funzione tipica di operare un trasferimento di proprietà di beni immobili fra persone giuridiche distinte.
Per i supremi giudici sono, infatti, irrilevanti sia la composizione della compagine sociale, sia il mancato pagamento del prezzo, che costituisce un obbligazione dell’acquirente e rileva sotto il profilo dell’inadempimento se eccepito dal venditore ma non intacca la definitività dell’avvenuto trasferimento, sia la messa in liquidazione delle società, che con la cessione degli immobili avevano, tra l’altro, esaurito il loro oggetto sociale.


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