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01.02.2001 - tributi

FINANZIARIA 2001 – CHIARIMENTI

FINANZIARIA 2001 – CHIARIMENTI FINANZIARIA 2001 – CHIARIMENTI
(Min. fin., Circ. 26/1/01, n. 6/E)
Il Ministero delle finanze con la circolare che raccoglie le risposte ai quesiti proposti in videoconferenza in materia di imposte indirette ha fornito importanti chiarimenti in merito agli atti di acquisto dell’abitazione principale e alla rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa nel caso di acquisto di altro immobile a titolo di donazione.
Si riportano di seguito le precisazioni ministeriali.

Agevolazioni prima casa
La Finanziaria 2001 ha elevato da dodici a diciotto mesi il termine entro il quale chi acquista un immobile avvalendosi delle “agevolazioni prima casa” deve stabilire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile stesso (art. 33, comma 12, legge n. 388/2000).
Poiché la disposizione ha natura non procedimentale ma sostanziale, secondo il Ministero, il nuovo termine si riferisce agli atti stipulati (comprese le donazioni) o autenticati a decorrere dal 1° gennaio 2001 e alle successioni aperte dalla stessa data.
Per quanto concerne gli atti soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per i quali l’acquisizione della prima casa può essere realizzata attraverso un’operazione di cessione (es.: contratto di compravendita) o invece utilizzando lo strumento del contratto di appalto, il criterio di applicabilità della nuova disposizione è ovviamente lo stesso dell’imposta di registro, con riferimento, quindi, agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nel caso di appalto, invece, non esistendo un atto formale nel quale debba essere manifestata la volontà di assumere entro un breve termine la residenza nell’immobile acquistato, il nuovo termine, di diciotto mesi, opererà per tutti gli immobili, costituenti prima casa, realizzati mediante contratti d’appalto e consegnati dal 1° gennaio 2001 in poi.

Acquisto a titolo di donazione
Nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato venga venduto prima del compimento del quinquennio ed entro un anno dalla vendita il contribuente acquisti un altro immobile a titolo di donazione si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” perché il mancato riacquisto a titolo oneroso dell’immobile da parte del contribuente fa venire meno l’investimento necessario per fruire dei benefici.


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