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01.02.2001 - urbanistica

L.R. N. 1/2001 – MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO DI IMMOBILI

L L.R. N. 1/2001 – MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO DI IMMOBILI

Si segnalano i contenuti di maggior interesse della legge regionale.
“Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso privato”.
n. 1 del 15 gennaio 2001 pubblicata sul BURL 1º, supplemento ordinario n. 3 del 19/01/2001.

1. Mutamenti di destinazione d’uso
Le destinazioni d’uso non ammissibili sono indicate nel piano regolatore generale (che viene adeguato con la procedura semplificata ex art. 3 L.R. 23/1997).
Con questo limite il mutamento di destinazione d’uso è ammesso, sempre.
Il mutamento di destinazione, conforme alle previsioni urbanistiche, senza opere edilizie che interessi s.l.p. fino a 150 mq è possibile senza adempimenti.
Il mutamento di destinazione, conforme alle previsioni urbanistiche, senza opere edilizie, è soggetto a preventiva comunicazione.
Il mutamento – conforme alle previsioni urbanistiche, senza opere edilizie – che consiste nella destinazione ad esercizi commerciali comporta una variazione del fabbisogno di standard (la misura della variazione sarà contenuto nel PRG adeguato con la procedura semplificata ex art. 3 L.R. 23/1997 e la disciplina del caso di specie starà in atto unilaterale d’obbligo o in convenzione): tale fabbisogno può essere soddisfatto con la cessione di aree idonee in ogni parte del territorio comunale o, in alternativa, mediante monetizzazione.
Il mutamento che prevede la realizzazione di opere è soggetto alla stessa autorizzazione necessaria per la realizzazione delle opere.

2. Centri storici
Il centro storico ed i nuclei di interesse storico artistico e ambientale sono individuati e perimetrati dal PRG, tenendo conto delle mappe elaborate dall’istituto geografico militare italiano: il che significa la soppressione della zona A del d.m. 2/4/1978.
Solo nel PRG si ritroverà l’obbligo di ricorrere al piano attuativo per ambiti e per tipologie di intervento.
Tutti gli interventi di recupero – di cui all’art. 31 L. 457/1978 – sono considerati operazioni di risanamento o trasformazione conservativa: ciò significa che è possibile la demolizione e ricostruzione degli stessi volumi.
3. Capacità insediativa
La capacità insediativa residenziale viene ricondotta a criteri di diversa effettività e si riduce, pertanto, lo standard minimo.
Gli interventi, nelle aree edificate, che comportano aumenti di volumetria o superficie, danno luogo ad un debito urbanizzativo, per l’eccedenza.
Gli interventi, nelle aree di espansione o nei lotti liberi, possono dar luogo a contributo urbanizzativi in aumento o in diminuzione in relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie.

4. Standard
Il PRG in allegato alla relazione illustrativa contiene un elaborato, detto Piano di servizi che documenta lo stato dei servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.
 Riconfermata la misura di 26,5 mq/abitante (riducibile fino a 18 in particolari situazioni) stabilendo che il 50% sia destinato a verde attrezzato o no a tal fine conteggiando le aree inserite nei parchi regionali o sovracomunali. Viene ridotta al 10% la superficie a standard per gli insediamenti industriali e artigianali commisurata alla superficie lorda di pavimento, mentre per insediamenti commerciali, direzionali e terziari il limite è il 100% della superficie di pavimento per le zone C e D, ridotto al 75% nelle zone A e B, di cui la metà almeno a parcheggio. Il valore del 200% viene imposto invece per insediamenti delle grandi strutture di vendita.
Per le zone A e B è possibile fare riferimento ad un parametro unico applicabile sia alla residenza che al terziario o commerciale, stabilito nel 75% della superficie di pavimento edificabile eccetto le grandi strutture commerciali per le quali vale il parametro superiore.
Possono essere conteggiati i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o d’interesse generale regolati da atto di asservimento o regolamento d’uso redatti secondo le prescrizoni che saranno contenute nel Piano dei Servizi.
Si superano così le precedenti prescrizioni che richiedevano l’acquisizione alla mano pubblica delle aree.
Le norme relative alle destinazioni d’uso ed alle prescrizioni sugli standard per le funzioni commerciali e terziarie e alle prescrizioni relative agli indici nella zona A sono immediatamente applicabili.


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