Print Friendly, PDF & Email
01.01.2001 - tributi

LEASING IMMOBILIARE – RISCATTO ANTICIPATO DEL BENE

LEASING IMMOBILIARE – RISCATTO ANTICIPATO DEL BENE LEASING IMMOBILIARE – RISCATTO ANTICIPATO DEL BENE
(Min.finanze, Ris. 4/1200 n. 183/E)

Se il contratto di locazione immobiliare prevede una durata non inferiore agli otto anni, come richiesto dal testo unico delle imposte sui redditi in materia di ammortamenti, nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene immobile oggetto di un contratto di leasing, secondo il Ministero delle finanze, non sembra sussistere alcun intento elusivo da parte dell’impresa utilizzatrice del medesimo, in quanto il riscatto anticipato comporta soltanto una riduzione del numero dei canoni stabilito nel contratto di locazione finanziaria e non ha alcun riflesso sull’ammontare dei canoni già portati in deduzione, (art. 67, comma 8, TUIR).
In sostanza l’espressione “durata del contratto”, contenuta nella norma, si deve intendere riferita alla durata del contratto “prevista” e non a quella “effettiva”.
L’assenza di intento elusivo è chiaramente rilevabile dal fatto che successivamente al riscatto anticipato del bene gli ammortamenti residui avverranno comunque nel rispetto delle regole stabilite dal testo unico (art. 67, commi 1 e 2, TUIR, D.M. 31dicembre 1988).
La disciplina tributaria Il testo unico, nel disciplinare la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa, prevede che, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che la durata del relativo contratto di leasing non sia inferiore ad otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, ovvero alla metà del normale periodo di ammortamento previsto in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.
La durata minima del contratto di leasing risponde all’esigenza di evitare manovre elusive da parte dell’impresa utilizzatrice mediante la deduzione dei canoni per l’acquisizione della disponibilità del bene in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per l’ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà.
Il caso esaminato dal Ministero Nel caso esaminato dalle Finanze, l’opzione anticipata veniva espressa prima degli otto anni richiesti dalla legge ma nell’ambito di un contratto di locazione immobiliare della durata di dodici anni, successivamente prolungati a quindici.
Il contribuente aveva spesato per ciascun esercizio una quota parte di riferimento commisurata alla durata del contratto (ossia un dodicesimo e successivamente un quindicesimo del totale, quindi di ammontare addirittura inferiore a quella massima consentita) ed avrebbe proseguito con l’ammortamento del valore residuo sulla base dei coefficienti ministeriali.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941