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01.03.2001 - sicurezza

LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

In data 14 febbraio 2001 è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la “Leggequadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
La legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possano comportare l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione. Si tratta nello specifico di una legge quadro di portata generale che si limita a dettare le linee lungo le quali dovrà snodarsi la disciplina concreta la cui formulazione è demandata a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
L’art. 4 definisce compiutamente le competenze di spettanza statale in materia. Si tratta di compiti di natura per lo più programmatica e di indirizzo, in quanto consentono allo Stato di indicare gli ambiti all’interno dei quali le Regioni possono legiferare. In tal modo si cerca di garantire un livello soddisfacente di uniformità normativa. In particolare spetta allo Stato:
a) la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee;
b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché il coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività;
c) l’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente;
d) la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni, nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
f) la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti. Nello specifico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, nonché i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti.
All’interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione degli edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore alle quattro ore.
L’art. 8 definisce, invece, le materie di competenza regionale. In particolare sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato:
1) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto e dell’obbligo di segnalarle;
2) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
3) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
4) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Le regioni, nell’esercizio di tali funzioni, si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Ai Comuni viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Di notevole rilievo è, infine la previsione secondo cui entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle legge, le regioni, su proposta dei soggetti gestori e dei Comuni interessati sono chiamate ad adottare un piano di risanamento al fine di adeguare, gradualmente gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge.
Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque, la disponibilità comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità.


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