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01.04.2001 - comunicazioni

MISURE PER IL DISAGIO ABITATIVO – PUBBLICAZIONE LEGGE

MISURE PER IL DISAGIO ABITATIVO – PUBBLICAZIONE LEGGE MISURE PER IL DISAGIO ABITATIVO – PUBBLICAZIONE LEGGE

sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio scorso n. 45 è stata pubblicata la legge 8 febbraio 2001 n. 21 “Misure per ridurre il disagio abitativo”.
In via preliminare si evidenzia che l’ANCE si è già attivata, trovando ampio consenso presso il Ministero dei lavori pubblici, per ottenere una definizione il più possibile sollecita delle procedure necessarie per la cantierizzazione dei finanziamenti disponibili e che su questo tema si stanno svolgendo vari incontri in sede tecnica tra il Ministero stesso e l’ANCE.
Nel merito dell’attuazione della legge si ricorda, per quanto di interesse della categoria, che la legge entrerà in vigore il 10 marzo 2001.
Da tale data inizierà a decorrere il termine di 90 giorni (8 giugno 2001) entro cui dovranno essere predisposti i tre decreti ministeriali attuativi previsti dagli artt. 3-4-7.
In particolare per i decreti di cui agli artt. 3 e 4 sottolineiamo che dovrà esservi la preventiva intesa con i rappresentanti regionali nell’ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni.
Art. 3
Il decreto individuerà le modalità di applicazione e di spesa dei fondi destinati ad un programma sperimentale per la costruzione di alloggi destinati permanentemente alla locazione (a canone convenzionato ai sensi della legge 431/98 ovvero ai canoni previsti per l’edilizia pubblica).
I destinatari degli interventi, da localizzare “preferibilmente” nei comuni ad alta tensione abitativa, saranno le categorie sociali deboli (es. anziani, immigrati, ecc.) e gli sfrattati.
A questo programma l’art. 3 destina complessivamente 1215 mld (in 15 anni) che il Ministero dei lavori pubblici, attraverso l’attualizzazione, intende attivare immediatamente per un importo pari a circa 813 mld.
Art. 4
Il decreto individuerà gli indirizzi ed i contenuti del “programma innovativo in ambito urbano” che sarà finalizzato ad incrementare, con la partecipazione degli investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e “l’adeguamento” dell’offerta abitativa.
Globalmente per questi interventi sono previsti 90 mld che potrebbero essere indirizzati anche al rifinanziamento dei “contratti di quartiere” giudicati idonei nel precedente bando e non finanziati per carenza di fondi.
Art. 7
Il decreto stabilirà le modalità di accesso ai finanziamenti assegnati alla promozione della costituzione delle società di trasformazione urbana (indagini conoscitive, fattibilità economica ecc.).
Titolo preferenziale per l’assegnazione dei contributi sarà la previsione, all’interno delle trasformazioni urbane ipotizzate, di risorse finanziarie (pubbliche e private) per l’edilizia residenziale pubblica nella misura minima del 10%.


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