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01.04.2001 - ambiente

REGOLAMENTO RECANTE APPROVAZIONE DEL MODELLO DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI – DECRETO 1 APRILE 1998, N. 148

Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14/05/98 Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14-5-1998

MINISTERO DELL’AMBIENTE DECRETO 1 aprile 1998, n. 148. Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. IL MINISTRO DELL’AMBIENTE di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanita’ e dei trasporti e della navigazione Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalita’ di tenuta nonche’ l’adozione del modello uniforme di registro; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B. 2. Il registro di carico e scarico e’ composto da fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalita’ indicate nell’allegato C – Descrizione tecnica. 3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo. 4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facolta’ di adempiere all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili: a) registri IVA di acquisto e vendite; b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. 5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalita’ indicate nell’allegato C: a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato; b) le caratteristiche del rifiuto; c) le quantita’ dei rifiuti prodotti all’interno dell’unita’ locale o presi in carico; d) l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; f) l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale. 6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili. Art. 2. Norme transitorie 1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purche’ contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell’articolo 1. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 aprile 1998 Il Ministro dell’ambiente Ronchi Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato Bersani Il Ministro della sanita’ Bindi Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27 ALLEGATO A A-1 FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 1. DITTA …………………………………………. Residenza o domicilio ……………………………… comune via n. Codice fiscale ……………………………………. Ubicazione dell’esercizio ………………………….. comune via n. 2.ATTIVITA’ SVOLTA PRODUZIONE |_| RECUPERO |_| cod… SMALTIMENTO |_| cod… TRSPORTO |_| INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE |_| 3.TIPO DI ATTIVITA’ ……………………………….. ……………………………………………….. 4.REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL 5.CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) STATO FISICO 1.Solido pulverulento 2.Solido non pulverulento 3.Fangoso palabile 4.Liquido B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA’ H1 esplosivo H2 comburente H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) H3-B infiammabile H4 irritante H5 nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7 cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10 teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con l’acqua libera gas tossico o molto tossico H13 sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico A-2 ____________________________________________________________________ Scarico | Caratteristiche |Quantita’: |Luogo di pro- |Annota- Carico | del rifiuto | | duzione e | zioni del ….. |a)CER …… |Kg ……….|attivita’ di | n…. |b)Descrizione …..| |provenienza | |……………….|Litri …….|del rifiuto | |……………….| |………… | |……………….|Metri cubi ..|………… | Formulario| | | | n. …… |c)Stato fisico … | |Intermediario | del ….. |d)Classi di perico-| | /Commerciante | Rif. ope- | losita’ …….. | |Denominazione ..| razione di|……………… | | ……………| carico |……………… | |Sede ………..| n…….. |e)Rifiuto destinato| | ……………| …….. | a | |C.F. ………..| |()smaltimento cod. | |Iscrizione Albo | |()recupero cod. | | N. …………| _____________________________________________________________________ ALLEGATO B B-1 FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI 1. Ditta …………………………………………. Residenza o domicilio ……………………………… comune via n. Codice fiscale ……………………………………. Ubicazione dell’esercizio ………………………….. comune via n. 2.CARTTTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) STATO FISICO 1.Solido pulverulento 2.Solido non pulverulento 3.Fangoso palabile 4.Liquido B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA’ H1 esplosivo H2 comburente H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) H3-B infiammabile H4 irritante H5 nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7 cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10 teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con l’acqua libera gas tossico o molto tossico H13 sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico B-2 ____________________________________________________________________ Data | Codice CER del rifiuto | Produttore | Destinatario Movimento | | /Detentore | ____________________________________________________________________ Movimento | Codice e Caratteristiche |Denominazione/ |Denominazione del ….. |del rifiuto: …………..|Ragione sociale|/Ragione …….. |a)CER …………………|………….. |Sociale….. |b)Descrizione ………….|………….. |………… |………………………|C.F. ……… |C.F. ……. | | | |………………. |Indirizzo …. |Indirizzo .. Formulario | |………….. |………… n. …… |c)Stato fisico … |………….. |………… del ….. |d)Classi di perico- | Trasportare | Eventuali | losita’ …….. | ………… |annotazioni |……………… |Denominazione /| ……….. |……………… |Ragione sociale| Annotazio- |e)Rifiuto destinato a |………….. | ne: | ()smaltimento cod…… |………….. | | ()recupero cod…… |C.F. ……… | | | | | Quantita’ |Indirizzo: ….| | Kg ……………. |………….. | | |………….. | | Litri …………. | | | | | _____________________________________________________________________ ALLEGATO C C-1 DESCRIZIONE TECNICA MOD.’A’ PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/ INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL’ALLEGATO “A”. II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati: a) alla voce “DITTA”: dati anagrafici relativi all’impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell’esercizio); b) alla voce “ATTIVITA’ SVOLTA”: dati relativi all’attivita’ svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all’attivita’ di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22; c) alla voce “TIPO DI ATTIVITA'” (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attivita’, cosi’ come individuata negli allegati “B” e “C’ al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.; d) alla voce “REGISTRAZIONE”: la data ed il numero della prima e dell’ultima registrazione. e) alla voce “CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO”: la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un’operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l’annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci “stato fisico” e “classi di pericolosita’” in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti. III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni: a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce; b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto: – IL CODICE CER DEL RIFIUTO – LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO – LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido – LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL’ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL’ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi) – LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L’INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA’ DI CUI AGLI ALLEGATI “B” E “C” DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico) c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantita’ di rifiuti prodotti all’interno dell’unita’ locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi) d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l’attivita’ di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attivita’ di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unita’ centralizzate o di coordinamento ai sensi dell’articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonche’ (qualora la presa in carico o l’uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della societa’ commerciale o di intermediazione: – DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA – CODICE FISCALE DELL’IMPRESA – SEDE DELL’IMPRESA; – NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTIONE RIFIUTI e) nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni C-2 DESCRIZIONE TECNICA MOD.’B’ INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI I. LE SOCIETA’ COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON – DETENGONO I RIFIUTI hanno l’obbligo di tenere il registro di cui all’allegato “B”. II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati a) i dati anagrafici relativi all’impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell’esercizio); b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili-caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un’operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l’annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci “stato fisico” e “classi di pericolosita’” in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni: a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL’OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto: – IL CODICE CER DEL RIFIUTO – LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO – LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido – LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL’ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL’ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi) – LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L’INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA’ DI CUI AGLI ALLEGATI “B” E “C’ DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico – LA QUANTITA’ DI RIFIUTI (in kg. o in litri) c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attivita’ di recupero o di smaltimento e il codice di attivita’ riportato negli allegati “B” e “C’ del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. ALLEGATO D ALLEGATO III CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti del dinitrobenzene; H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati: – liquidi il cui punto di infiammabilita’ e’ inferiore a 21 gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o – che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o – solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o – gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o – che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita’ pericolose; H3-B “Infiammabili”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita’ e’ pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55 gradi C; H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo’ provocare una reazione infiammatoria; H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita’ limitata; H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza; H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva; H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uono o in altri organismi viventi; H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malforma- zioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, inge- stione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti generici ereditari o aumentare la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o difetti per uno o piu’ settori dell’ambiente. Note 1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico” (e “molto tossico”), “nocivo”, “corrosivo” e”irritante” e’ effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2). __________ (1) GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 16.10.1979, pag. 10. 2. Per quanto concerne l’attribuzione delle caratteristiche “cancerogeno”,”teratogeno” e “mutageno” e riguardo all’attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l’etichettatura di cui all’allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1). Metodi di prova. I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all’allegato III. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/547/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell’OCSE. __________ (1) GU n. L 257 del 16.9.1983, pag. 1. (2) GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1. ALLEGATO E ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13) Codice CER Designazione – – 02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA 0201 RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE 020105 Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI 0302 RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO 030201 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B 030202 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B 030203 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B 030204 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE 0401 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE 040103 Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B 0402 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA TESSILE 040211 Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04. H05, H06, H14, H3A e H3B 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE 0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI 050103 Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B 050104 Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B 050105 Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B 050107 Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B 050108 Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B 0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI 050401 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B 0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE 050601 Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14 050603 Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B 0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE 050701 Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B 0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL’OLIO 050801 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A 050802 Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14 050803 Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B 050804 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell’olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A 06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO 060101 Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08 060102 Acido cloridrico H04, H05, H06, H08 060103 Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08 060104 Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08 060105 Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08 060199 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08 0602 SOLUZIONI ALCALINE 060201 Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08 060202 Soda H04, H05, H06, H08 060203 Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14 060299 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08 0603 SALI E LORO SOLUZIONI 060311 Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14 0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI 060402 Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14 060403 Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14 060404 Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14 060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14 0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI 060701 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07 060702 Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 061301 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14 061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI 0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) 070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070107 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070108 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01,H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI 070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14 070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B 070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B 070207 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070208 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B 070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14 070210 Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100) 070301 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14 070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B 070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B 070307 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070308 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070309 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070310 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105) 070401 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14 070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070407 Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070408 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070409 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070410 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI 070501 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B 070504 Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 070507 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B 070508 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B 070509 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 070510 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI 070601 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B 070607 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 070608 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 070609 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 070610 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070707 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070708 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070709 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 070710 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI 080101 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 080102 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 080106 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 080107 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA 080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 080305 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 080306 Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 08040 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI) 080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 080405 Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 080406 Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA 0901 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA 090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14 090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14 090103 Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A 090104 Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14 090105 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14 090106 Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000) 100104 Ceneri leggere di olio H13 100109 Acido solforico H04, H08 1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL’ALLUMINIO 100301 Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A 100303 Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B 100304 Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14 100307 Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14 100308 Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14 100309 Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14 100310 Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14 1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO 100401 Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14 100402 Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14 100403 Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14 100404 Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A 100405 Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A 100406 Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14 100407 Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H1 1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO 100501 Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13 100502 Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13 100503 Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A 100505 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13 100506 Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A 1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME 100603 Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13 100605 Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13 100606 Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13 100607 Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13 11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA 1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI) 110101 Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13 110102 Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13 110103 Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13 110105 Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13 110106 Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13 110107 Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13 110108 Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14 1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI 110202 Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13 1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA 110301 Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14 110302 Altri rifiuti H04, H05, H06 12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA) 120106 Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 120107 Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 120108 Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 120109 Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B 120110 Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B 120111 Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 120112 Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A 1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000) 120301 Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14 120302 Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14 13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000) 1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI 130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14 130102 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14 130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B 130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14 130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14 130106 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B 130107 Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B 130108 Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B 1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI 130201 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B 130202 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 130203 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI 130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B 130302 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14 130303 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B 130304 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintentica H04, H05, H06, H07, H13, H14 130305 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B 1304 OLI DI CALA 130401 Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 130402 Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B 130403 Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA 130501 Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 130502 Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B 130503 Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 130504 Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14 130505 Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14 1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 130601 Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000) 1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA 140101 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14 140102 Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140103 Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B 140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B 140106 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140107 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI 140201 Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B 140203 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B 140204 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B 1403 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA ELETTRONICA 140301 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B 140302 Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140303 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B 140304 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140305 Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL 140401 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B 140402 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140403 Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140404 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 140405 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione) 140501 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14 140502 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B 140503 Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B 140504 Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B 140505 Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO 1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO 160201 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14 1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO 160401 Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B 160402 Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B 160403 Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B 1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI 160601 Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13 160602 Accumulatori al nichelcadmio H04, H05, H06, H08, H13 160603 Pile a secco al mercurio H05, H06, H13 160606 Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A 1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000) 160701 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B 160702 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B 160703 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B 160704 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 160705 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 160706 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B 17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE) 1706 MATERIALE ISOLANTE 17061 Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14 18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA) 1801 RIFIUTI DA MATERNITA’, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI 180103 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09 1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI 180202 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09 180204 Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL’ACQUA 1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI 190103 Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14 190104 Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14 190105 Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 190106 Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14 190107 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14 190110 Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14 1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE NEUTRALIZZAZIONE) 190201 Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14 1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE 190402 Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13 190403 Fase solida non vetrificata H05, H13 1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 190803 Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B 190806 Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13 190807 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B 20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA 200112 Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 200113 Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B 200117 Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14 200119 Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14 200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: – Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario. Il testo dell’art. 12 e’ il seguente: “Art. 12 (Registri di carico e scarico). – 1. I soggetti di cui all’art. 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita’ di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l’origine, la quantita’, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche’ presso la sede delle imprese che effettuano attivita’ di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti di discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attivita’ devono essere consegnati all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione. 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile. 5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne fa richiesta. 6. In attesa dell’individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche’ delle modalita’ di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti”. – Il testo dell’art. 18, commi 2, lettera m), e 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e’ il seguente: ” m) l’adozione di un modello uniforme del registro di cui all’art. 12 e la definizione delle modalita’ di tenuta dello stesso, nonche’ l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso”. “4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanita’, nonche’, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione”. – Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: “Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministrio e’ il seguente: “3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione”. Note all’art. 1: – Il testo dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e’ il seguente: “1. I soggetti di cui all’art. 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto”. – Il testo del comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il seguente: “3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvere svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche’ le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all’art. 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita’ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita’ e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’art. 2083 del codice civile che non hanno piu’ di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e’ effettuata dal gestore del servizio”. – Il testo dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: “Imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche”, e’ il seguente: “Art. 14 (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa’ e degli enti equiparati). – Le societa’, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita’, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita’ entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche’ delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche’ delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita’ non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo di imposta, i cali e le altre variazioni di quantita’ che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumubili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita’ elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo peri movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu’ negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e’ effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell’art. 2421 del codice civile. I soggetti che adottano contabilita’ in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili per l’elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportate il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l’inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi. Le societa’ e gli enti il cui bilancio o rendiconto e’ soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell’assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all’approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa’, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita’ commerciali all’estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita’ commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita’ distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse. Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e’ inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e’ diverso dall’anno solare l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l’incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati”. – Il testo dell’art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il seguente: “Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). – 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. – Il testo del comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il seguente: “1. I soggetti di cui all’art. 11, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto”. – Il testo del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il seguente: “4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile”. Note all’art. 2: – Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante: “Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982. – Il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: “Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali” e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264. -Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, recante: “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati” e’ stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992.


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