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07.12.2001 - tributi

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (36%) – AGEVOLAZIONI NELL’IPOTESI DI ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE DI COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (36%) – AGEVOLAZIONI NELL’IPOTESI DI ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (36%) – AGEVOLAZIONI NELL’IPOTESI DI ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE DI COSTRUZIONI

Si fa seguito a quanto pubblicato sul Notiziario 11/01 in merito alle novità introdotte nel disegno di legge Finanziaria 2002, per comunicare che, nel corso della discussione in aula al Senato, durante la seduta del 7 novembre u.s., è stata approvato un emendamento (all’art.7, comma 2 del DDL A.S. 699-A), in tema di proroga delle agevolazioni (36%) a favore degli acquirenti di immobili ristrutturati da imprese di costruzioni.
Il testo della norma, così come proposto dal Governo ed approvato dalla V Commissione Bilancio del Senato intendeva estendere sino al 30 giugno 2002 la detrazione ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, pari al 36% (già 41%) delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art.1 della Legge 449/1997, anche in relazione agli acquisti di unità immobiliari sulle quali fossero intervenute operazioni di recupero del patrimonio edilizio, riguardanti l’intero fabbricato ed eseguite da imprese di costruzione.
Con l’approvazione dell’emendamento, viene precisato che tale regime agevolativo si applica agli interventi di recupero e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art.31, comma 1, lett. c) e d) della Legge 457/1978, purché effettuati entro il 31 dicembre 2002 ed eseguiti su interi fabbricati, non solo da parte di imprese di costruzione ma anche da parte di cooperative edilizie, le quali provvederanno alla successiva vendita o assegnazione, entro il 30 giugno 2003.
L’emendamento prevede, altresì, che, con riferimento agli acquisti di fabbricati ristrutturati da imprese, l’importo detraibile sia pari al 36% delle spese sostenute dall’impresa costruttrice (ovvero dalla cooperativa edilizia), assunte forfettariamente nella misura del 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante dall’atto di vendita o d’assegnazione, senza che su quest’ultima gravi l’onere di attestazione analitica dei costi sostenuti, e, comunque, entro il limite massimo di Lit.150 milioni.


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