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07.12.2001 - economia

SOCIETÀ DI PERSONE – NESSUN OBBLIGO DI PUBBLICITÀ PER LA CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE

SOCIETÀ DI PERSONE – NESSUN OBBLIGO DI PUBBLICITÀ PER LA CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIETÀ DI PERSONE – NESSUN OBBLIGO DI PUBBLICITÀ PER LA CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE
(Infocamere, Circ. 8 novembre 2001)

E’ stata diffusa da Infocamere una circolare con la quale si chiarisce che la deliberazione di conversione in euro del capitale sociale di società di persone è un mero atto interno e che è facoltà dei soci presentare la domanda di iscrizione nel registro delle imprese della conversione (art. 9, legge n.383/2001).
Le Camere di Commercio potranno tuttavia ricevere eventuali domande da parte di tali società, da effettuarsi con la presentazione del modello S2.

Infocamere, Circ. 8 novembre 2001
Oggetto: Nessun obbligo di pubblicità per la conversione del capitale delle società di persone

L’art. 17 del D.Lgs. n. 213/1998 ha previsto per le società di capitali, il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale a norma dell’art. 2436 c.c., ma non ha dettato alcuna disciplina per quanto riguarda le società di persone.
Dalla predetta omissione si è potuta legittimamente dedurre l’assenza di un vero e proprio obbligo di conversione in euro del capitale sociale a carico delle società di persone. E’ intervenuta successivamente la L. 28 ottobre 2001, n. 383 (“Primi interventi per il rilancio dell’economia”) che, con ulteriori finalità di semplificazione ha introdotto all’art.9 ulteriori modalità semplificate per le società di capitali e ha chiarito che per le società di persone la deliberazione di conversione “degli importi espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell’atto costitutivo costituisce un mero atto interno alle società da adottare con semplice delibera dei soci”).
Da quanto sopra richiamato si può dedurre la non obbligatorietà della domanda di iscrizione delle società di persone nel registro delle imprese della conversione effettuata con atto interno, rimanendo tale adempimento facoltativo. Le Camere di commercio potranno pertanto ricevere eventuali domande da parte di società di persone da effettuarsi con la semplice presentazione del modello S2 approvato con DM 7 agosto 1998. Il diritto di segreteria da applicare nel caso in parola è quello corrispondente alla voce 10 della tabella A allegata al 23 marzo 2000, trattandosi di una voce residuale concernente di iscrizione o deposito e rettifiche e modelli.


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