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01.06.2001 - tributi

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – PUBBLICAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – PUBBLICAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – PUBBLICAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Sul Supplemento Ordinario n.69 alla Gazzetta Ufficiale n.76 del 31 marzo 2001, è stato pubblicato il Decreto della Direzione Centrale per l’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, che approva i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2000. Tra essi sono compresi anche quelli relativi al settore edilizio riguardanti, in particolare, gli studi di settore:
SG50U:45.41.0 – Intonacatura; 45.43.0 – Rivestimento di pavimenti e di muri; 45.44.0 – Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
SG69A: 45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.
SG69B: 45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni.
SG69C: 45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi.
SG69D: 45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche.
SG69E: 45.21.0 – Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici; 45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione.
I modelli devono essere trasmessi all’Amministrazione Finanziaria unitamente al Modello UNICO 2001, relativo ai redditi 2000.
Si richiama l’attenzione sui seguenti punti delle istruzioni per la compilazione dei modelli:
1. i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta;
2. il riferimento alle “spese sostenute”, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l’attività d’impresa, è quello di competenza;
3. a partire da quest’anno, i dati contabili vengono direttamente rilevati nel modello di comunicazione, nel Quadro F “Elementi contabili”, e non separatamente, come negli anni precedenti, attraverso la compilazione di uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi.
4. inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO. 2001, prelevabile dal sito Internet del Ministero delle Finanze (http://www.finanze.it/), vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (es. produttività per addetto) che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche similari. Quest’anno in particolare si segnala che il suddetto software fornisce al contribuente l’elenco dei valori di cui si tiene conto ai fini del calcolo di congruità.
5. si ricorda inoltre che la sperimentalità degli studi di settore inerenti l’attività delle costruzioni, per imprese con ricavi compresi fra 2 e 10 miliardi di lire, si deve intendere prorogata fino all’approvazione di una nuova versione degli stessi studi. In tali casi i risultati derivanti dall’applicazione di GE.RI.CO 2001 non possono essere usati direttamente per l’azione di accertamento che sarà quindi fondata sull’utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo. Pertanto gli studi di settore debbono intendersi esclusivamente come uno strumento di ausilio.
La sperimentalità comporta inoltre che i contribuenti che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello risultante “puntuale” dagli studi, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l’eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni.
Contrariamente nei confronti dei contribuenti che non risultano “congrui”, i ricavi derivanti dall’applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti, in relazione a tutti i periodi d’imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.
Si comunica, infine, che presso gli uffici del Collegio è disponibile una guida alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.


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