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01.02.2001 - trasporti

TASSE AUTOMOBILISTICHE – RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI COSE – NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE

TASSE AUTOMOBILISTICHE – RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI COSE – NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE – RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI COSE – NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE
(Min. fin., Circ. 15/1/01, n. 2/E)

L’art. 6 della legge n. 488/99 ha introdotto un diverso regime di tassazione per le automotrici e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose, non più basato sulla portata dei singoli rimorchi, bensì “sul peso massimo dei rimorchi trasportabile per le automotrici”.
Ai sensi delle nuove disposizioni il parametro “massa rimorchiabile”, inteso come capacità di traino delle motrici, viene indicato come nuovo presupposto impositivo.
Al fine di spiegare le nuove regole di calcolo della tassa, il Ministero delle finanze ha emanato una circolare illustrativa che si pubblica di seguito.

Ministero delle Finanze
Circ. 15/1/01, n. 2/E

Oggetto: Modalità di tassazione dei rimorchi per il trasporto di cose – Ulteriori precisazioni .

Con circolare n. 207/E del 16/11/00 sono stati forniti i primi chiarimenti relativi alle nuove modalità di tassazione dei rimorchi adibiti per il trasporto di cose di cui all’art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
In ordine a tale sistema di tassazione, alle relative tariffe nonché all’ambito di applicazione della norma in questione sono stati posti, in particolare, i seguenti quesiti:
a) quale sia il dato effettivo, ricavabile dalla carta di circolazione che deve essere utilizzato nella fase di determinazione degli importi da corrispondere e, più precisamente, se il dato deve essere riferito alla “massa rimorchiabile” o alla “massa complessiva”;
b) se le tariffe allegate al provvedimento di cui trattasi, che riportano solo l’importo del pagamento annuale, sono da ritenere riferite alla somma dovuta annualmente, già decurtata dello sconto del 3%, per il disposto di cui all’art. 5 del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39);
c) il requisito tecnico da individuare sulla carta di circolazione quale presupposto oggettivo per l’applicazione del tributo;
d) l’ambito di applicazione del tributo ed, in particolare, se sono esclusi o meno dal regime impositivo gli autoveicoli di cui all’art. 54 lett. e) del codice della strada, destinati al trasporto di rimorchi o semirimorchi nonché gli autoveicoli che non sono atti al trasporto di cose e non rientrano nella tariffa I allegata al citato Testo Unico.
Con riferimento alla questione individuata alla lettera a), si precisa che l’art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha introdotto un diverso regime di tassazione per le automotrici e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose, non più basato sulla portata dei singoli rimorchi, bensì “sul peso massimo dei rimorchi trasportabile per le automotrici”; il comma 22-bis della più volte citata legge n. 342 individua, infatti, il parametro “massa rimorchiabile” come nuovo presupposto impositivo, inteso come capacità di traino delle motrici.
La stessa legge stabilisce la misura del tributo nella tabella 2-bis facendo espresso riferimento alla “massa complessiva” come unità di commisurazione.
Ciò posto, è a quest’ ultimo dato – “massa complessiva” da rilevare sulla carta di circolazione – che occorre far riferimento per stabilire l’importo (Tabella 2-bis, allegato 1, art. 61, comma 5 della legge n. 342), che aggiunto all’ammontare che si determina avendo riguardo alla portata nonché al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore dell’autoveicoli (tariffe pubblicate con decreto ministeriale 27 dicembre 1999 relative ai veicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e tariffe attualmente vigenti relative al 1999, per gli autocarri di peso complessivo inferiore a 12 tonnellate), permette di stabilire la somma dovuta per tassa automobilistica.
Relativamente al quesito individuato alla lettera b) si precisa che la tariffa 2-bis, pubblicata in allegato alla legge n. 342 del 2000, è relativa agli importi annuali determinati per ogni singola tipologia di veicolo; le stesse tariffe, così definite, tengono conto dello sconto del 3 per cento, previsto dall’art.5, secondo comma, lettera a) del DPR 5 febbraio 1953, n. 39, in base al quale il pagamento delle tasse automobilistiche effettuato per l’intero anno solare, dà diritto alla riduzione del 3 per cento dell’ammontare del tributo dovuto.
Premesso ciò, considerato che ai sensi dell’art. 1, lett. e, del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 il versamento della tassa può essere effettuato per periodi quadrimestrali, decorrenti dai mesi di febbraio, giugno e ottobre, nonché (per quelli immatricolati per la prima volta) dalla data di immatricolazione fino ad una delle scadenze dei periodi fissi stabiliti allo stesso art. 1, escluso il pagamento per un solo mese, sono stati calcolati nell’allegata tabella – denominata 2-bis – gli importi per pagamenti frazionati (quadrimestrali- colonna 3) – comprensivi della maggiorazione del 3 per cento.
Nella stessa tabella sono riportati (colonna 4) gli importi delle tasse automobilistiche riferiti ad una mensilità – comprensivi della maggiorazione del 3 per cento – da utilizzare per calcolare le somme dovute quando il periodo d’imposta non coincide con quello quadrimestrale.
Per quanto riguarda la questione posta alla lettera c), concernente l’individuazione sulla carta di circolazione dei requisiti tecnici, volti ad identificare le tipologie di autoveicoli adibiti al trasporto di cose, atti al traino di rimorchi o semirimorchi, – soggette a tassazione secondo i nuovi parametri – si precisa che detta identificazione è possibile considerando l’indicazione nella carta di circolazione della “massa rimorchiabile”, in quanto tale dato permette di individuare gli autoveicoli ricompresi nell’obbligazione tributaria; pertanto, in linea generale, sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica in argomento tutti gli autoveicoli nella cui carta di circolazione è presente il dato relativo alla massa rimorchiabile. Fanno eccezione a tal principio gli autoveicoli la cui carta di circolazione reca un’annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici (ad esempio: non atto al traino per deficienza organo attacco) ovvero amministrativi (ad esempio: autorizzazione trasporto di cose per conto di terzi che non consente il traino di rimorchi).
Infine, con riferimento al punto d), si ribadisce, che per effetto dell’intervento normativo di cui all’art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e all’art. 61 della L.21 novembre 2000, n. 342, le tasse automobilistiche, dovute in relazione “al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici”, sono quelle individuate nella tabella 2-bis, più volte citata, che ne stabilisce l’ammontare, sulla base della massa complessiva per gli autoveicoli (indicati alle tariffe 1, 2, 3 e 4) e sulla base degli assi (due o tre) per i trattori stradali; ai fini della tassazione, il presupposto si verifica quando sussiste il requisito oggettivo del trasporto di cose e la potenzialità al traino dei cosiddetti veicoli a motore.
Pertanto, occorre precisare che il trattore stradale pur essendo destinato, secondo la dizione letterale dell’art. 54 lett. e) del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, al trasporto esclusivo dei rimorchi o semirimorchi, viene assoggettato alla nuova tassa, secondo le misure previste alla tariffa 5 della predetta tabella 2-bis, in considerazione che lo stesso veicolo a motore traina i rimorchi che sono adibiti al trasporto di cose.
Si chiarisce, altresì, che gli autoveicoli di cui alla tariffa I allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvata con dPR 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni – quali ad esempio: autospazzatrici, autospazzaneve, autopompe, autoinnaffiatrici, autoscavatrici, autotrebbiatrici ed, in generale, quelli elencati alla lettera A della stessa tariffa I nonché i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli stessi automezzi di cui alla lettera A – non devono corrispondere la tassa secondo le nuove misure in quanto gli stessi, per le definizioni date alla lettera g) dell’art.54 del già citato codice della strada, non sono atti al trasporto di cose.
Le tipologie di veicoli speciali non individuati nella stessa tariffa I, assoggettati, ai fini impositivi, ad un diverso parametro di commisurazione (portata fittizia) – artt. 203 – 204 commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con dPR 16 dicembre 1992, n. 495 – e che sono autorizzati al traino di rimorchi non atti al trasporto di cose, devono corrispondere la tassa commisurata alla portata fittizia aumentata nella misura fissa prevista dalla predetta tariffa I; si perviene a tale conclusione in considerazione che la tariffa F allegata al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche e successive modificazioni, che prevede la tassazione in base alla portata espressa in quintali, è stata soppressa dal provvedimento di cui trattasi unicamente per la parte relativa ai rimorchi.
Tabella 2 bis – legge n. 342/2000
Tariffe
Tipologie di autoveicoli Importi per pagamenti effettuati per l’intero anno solare in lire
Importi per pagamenti quadrimestrali in lire
Importi ad un mese
in lire
Tariffa 1 (1)
Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate
                     50.000
                     17.182
                 4.296
Tariffa 2 (1)
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate
                   150.000
                     51.546
               12.887
Tariffa 3 (1)
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate
                   500.000
                   171.821
               42.955
Tariffa 4 (1)
Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore
                1.100.000
                   378.007
               94.502
Tariffa 5 (2)
Per trattori stradali:
a) a due assi
                1.100.000
                   378.007
               94.502

b) a tre assi
                1.550.000
                   532.646
             133.162

(1) il dato da rilevare sulla carta di circolazione è la massa complessiva
(2) il dato da rilevare sulla carta di circolazione è il numero degli assi


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