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01.07.2001 - trasporti

TRASPORTI – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLA CARBON TAX – NUOVA MODULISTICA

CARBON TAX CARBON TAX – NUOVA MODULISTICA
(Min.fin. – Circ. 20/6/01, n. 26/D)
Sono state stabilite le procedure informatiche che devono essere utilizzate dagli Uffici doganali per l’acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni per la riduzione degli oneri che gravano sugli esercenti attività di trasporto mediante un credito d’imposta pari all’aumento delle accise per il gasolio (art.8, legge n. 448/1998).
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che per agevolare l’esecuzione degli adempimenti degli operatori e degli uffici interessati e per una tempestiva e corretta fruizione del beneficio previsto per gli esercenti attività di trasporto, è stato predisposto un modello di dichiarazione (conforme alla normativa, D.P.R. n. 277/2000) che sostituisce il precedente schema di dichiarazione (Circ. n. 125/D del 2000).
Il modello di dichiarazione, redatto sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico o ottico, può essere richiesto agli uffici del Collegio.
I soggetti che utilizzano procedure informatiche per la compilazione della dichiarazione dovranno allegare alla stessa un supporto magnetico od ottico che contiene le stesse informazioni.
L’Agenzia delle Dogane ha definito:
– le caratteristiche tecniche di questi supporti;
– le modalità di registrazione dei dati delle dichiarazioni.
Il relativo software è disponibile, insieme alle istruzioni per la sua installazione ed il suo utilizzo, sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it.
È disponibile, inoltre, un servizio d’assistenza al numero di telefono 800.257.428 e all’indirizzo di posta elettronica dogane.helpdesk@finanze.it.
Possono presentare la dichiarazione, per gli autoveicoli di massa massima non inferiore a 11,5 tonn., i seguenti soggetti:
– le imprese nazionali che esercitano l’attività d’autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo delle imprese di trasporto per conto terzi (legge n. 298/1974);
– le imprese nazionali che esercitano attività d’autotrasporto merci in conto proprio, munite della licenza di trasporto (art. 32, legge n. 298/74) ed iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
– le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi (Reg. CEE n. 881/92);
– le imprese appartenenti ad altri Stati membri U.E. che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio esentate da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione (art. 13, Reg. CEE n. 881/92 che ha modificato l’art. 1 Dir. del 23 luglio 1962).
La dichiarazione è presa in carico con protocollazione effettuata con la specifica procedura di gestione del protocollo e delle pratiche amministrative (cfr. Circ. n. 73/D del 1997).
I dati della dichiarazione sono acquisiti al sistema informatico utilizzando l’apposita procedura presente nel menu delle applicazioni UTF.
Alla presenza d’errore che riguarda il codice IVA (obbligatorio), la procedura d’acquisizione non consente la registrazione della dichiarazione e pertanto l’Ufficio finanziario trasmetterà una richiesta d’integrazione e/o rettifica della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.
L’Agenzia delle Dogane ha ricordato, tuttavia, che altre tipologie d’errori non determinano il blocco della registrazione della dichiarazione.

Nuova modulistica


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