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01.04.2001 - trasporti

TRASPORTI – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLE ACCISE – PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

AUTOTRASPORTO – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLA “CARBON TAX”- DM 19/3/01 – PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL TRASPORTI – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLE ACCISE – PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
(DM 19/3/2001)

Si fa seguito al Supplemento n.4 al Notiziario 2/2001, per comunicare che è stato pubblicato,   sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, il decreto del Ministero delle Finanze di concerto   con il Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica del 19 marzo 2001, che fissa la   variazione dell’importo della riduzione dell’accisa sul gasolio, in 71 lire/litro.
Rinviando alla circolare sopracitata per l’illustrazione del contenuto del decreto del 19 marzo   2001, si ricorda che il credito di imposta o il rimborso di quanto   spettante in relazione alla riduzione dell’accisa sul gasolio è pari complessivamente a 171 lire/litro.
Si pubblica, inoltre, il testo della Nota del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e   delle imposte indirette, prot. n. 2380.01 del 26 marzo 2001.
Le precisazioni più importanti contenute nella Nota sopracitata sono le seguenti:

– proroga del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, che dal 31 marzo è   ora fissato al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale del   19 marzo 2001, ovvero il 23 maggio 2001. Tale disposizione tiene conto del principio generale   sancito dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), secondo cui le disposizioni tributarie non   possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata   anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei   provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;  

– per ottenere detto credito nel nuovo ammontare, rideterminato ai sensi del decreto sopracitato, i   soggetti destinatari del beneficio devono indicare nella dichiarazione relativa al periodo   agevolato, 1° settembre -31 dicembre 2000, l’importo del credito maturato calcolato tenendo   conto dell’incremento della riduzione di accisa pari a lire 71/lt;

– nel caso in cui gli aventi diritto avessero già richiesto di fruire del credito relativo ai consumi del   periodo settembre – ottobre 2000 (come previsto dall’art.2, comma 1, del DL 265/2000,   convertito con modificazioni dalla L. 343/2000), gli stessi dovranno presentare apposita   dichiarazione per il recupero della somma residua determinata in ragione dell’intera riduzione di   accisa (lire 171/lt.) per i consumi relativi al periodo novembre – dicembre 2000 e del solo   incremento intervenuto (lire 71/lt.) per quelli relativi al periodo settembre – ottobre 2000;

– i soggetti che avessero prodotto la dichiarazione, sia essa afferente il rimborso relativo ai   consumi dell’intero quadrimestre che quello riguardante i consumi del bimestre novembre – dicembre   2000 (avendo già presentato quella del bimestre settembre – ottobre 2000),   antecedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 19 marzo 2001, sono   tenuti alla presentazione della dichiarazione nella quale va indicato il credito spettante a seguito   dei conguagli effettuati come sopra.

Infine, con riferimento alla questione relativa alla documentazione da utilizzare per comprovare i   consumi effettuati, la Nota ricorda quanto già previsto dal Fax del Ministero delle Finanze -Dipartimento   delle Dogane e delle imposte indirette, prot. n. 8240.00 del 22 dicembre 2000, ossia   che per talune categorie, tra cui l’autotrasporto merci in conto proprio ed in conto terzi, nel corso del   quadrimestre agevolato la scheda carburante può sostituire la fattura ai fini della concessione   dell’agevolazione fiscale.
Si ricorda, inoltre, che la modulistica da utilizzarsi ai   fini della dichiarazione necessaria per ottenere il beneficio fiscale può essere richiesta agli uffici del Collegio.
Nota Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e   delle imposte indirette
prot. n. 2380.01 del 26 marzo 2001.

Oggetto: Decreto 19 marzo 2001 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, concernente la variazione dell’importo della riduzione dell’accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 265 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, recante, tra l’altro, misure urgenti per il settore dell’autotrasporto.

Di seguito ai telefax n. 7960.00 del 12.12.2000 e n. 8240.00 del 22.12.2000, si comunica che in data 24 marzo 2001 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 il D.M. indicato in oggetto, le cui disposizioni hanno efficacia a decorrere dalla data stessa della sua pubblicazione.
In particolare, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2000, l’art. 1 del D.M. aumenta da £ 100.000 a £ 171.000 per 1000 litri di gasolio la riduzione dell’aliquota di accisa prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, con una differenza in più pari, quindi, a £ 71 per ogni litro di prodotto destinato all’autotrazione. Ciò in attuazione di quanto prescritto dal comma 4 del medesimo art. 1 del D.L. n. 265/2000.
L’art. 2 contiene disposizioni concernenti la regolazione contabile dei crediti le quali confermano, tra l’altro, la possibilità di utilizzare i crediti stessi in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto leg.vo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso delle relative somme.
Occorre premettere che il credito in questione deve essere esposto nella dichiarazione con la sola accisa spettante.
Per ottenere detto credito nel nuovo ammontare rideterminato come sopra, i soggetti destinatari del beneficio indicano nella dichiarazione relativa al periodo 1° settembre-31 dicembre 2000 l’importo del credito maturato calcolato tenendo conto dell’incremento della riduzione di accisa pari a lire 71/lt.
Nel caso in cui gli aventi diritto avessero già richiesto di fruire del credito relativo ai consumi del periodo settembre-ottobre 2000, gli stessi presenteranno apposita dichiarazione per il recupero della somma residua determinata in ragione dell’intera riduzione di accisa (lire 171/lt.) per i consumi relativi al periodo novembre-dicembre 2000 e del solo incremento intervenuto (lire 71/lt.) per quelli relativi al periodo settembre-ottobre 2000.
I soggetti che avessero prodotto la dichiarazione, sia essa afferente il rimborso relativo ai consumi dell’intero quadrimestre che quello riguardante i consumi del bimestre novembre-dicembre (avendo già presentato quella del bimestre settembre-ottobre), antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. in oggetto, presentano una dichiarazione nella quale indicano il credito spettante a seguito dei conguagli effettuati come sopra.
In proposito si allega uno specifico modello di dichiarazione, predisposto da questa Amministrazione a titolo esemplificativo, da presentare per i rimborsi in questione, che sostituisce i precedenti modelli allegati alla circolare n.125/D del 20.6.2000, prot. n.3804.00/VI ed al fax prot. n. 7960.00/VI del 12.12.2000.
Si segnala che la dichiarazione deve essere resa, come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 dello stesso Testo Unico.
Per quanto riguarda i certificati di immatricolazione ed i titoli di possesso indicati genericamente nel frontespizio della dichiarazione, si precisa che tali documenti possono non essere allegati dagli esercenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. n. 265/2000 (enti pubblici, imprese pubbliche locali imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale), sussistendo comunque l’obbligo per tali soggetti di tenere detta documentazione a disposizione degli uffici nel caso in cui ne facciano richiesta di esibizione.
I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n.265/00 (esercenti le attività di trasporto merci in conto proprio o in conto terzi), compilano il QUADRO A, mentre i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.L. n.265/00, redigono i QUADRI B e/o C, a seconda che trattasi di veicoli o natanti.
Si richiama l’attenzione sul fatto che non è più richiesta l’elencazione, a seconda dei casi, degli estremi delle fatture di acquisto o delle schede carburante, bensì è sufficiente l’indicazione nelle colonne NUMERO FATTURE o NUMERO SCHEDE dei relativi Quadri del numero totale dei predetti documenti attestanti gli avvenuti consumi di gasolio per autotrazione, per i quali è richiesto il rimborso.
Inoltre, nella colonna LITRI CONSUMATI, è indicato, con riferimento a ciascun veicolo o natante, il numero dei litri effettivamente consumati per i quali si richiede il rimborso, calcolati sulla base delle fatture di acquisto emesse; mentre, in caso di utilizzo di schede carburante, il calcolo del dato richiesto (totale litri ) potrà essere effettuato dividendo l’ammontare del corrispettivo corrisposto, al lordo dell’IVA, mensile o trimestrale, risultante dalle schede carburante, per i prezzi medi unitari alla pompa del gasolio per autotrazione relativi al mese o al trimestre di riferimento, forniti dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
L’esercente che sia in possesso di un distributore privato di carburante dovrà poi compilare l’ulteriore QUADRO D per l’indicazione dei veicoli e/o natanti che, pur non avendo titolo al rimborso, sono tuttavia riforniti presso detto distributore, nonché il QUADRO E, utilizzando la prima o la seconda parte del Quadro, a seconda che il serbatoio/i abbia una capacità superiore o inferiore a 10 mc..
Con riferimento alla questione relativa alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si comunica che, considerato che per talune categorie, ossia l’autotrasporto merci per conto terzi ed in conto proprio, l’onere di richiedere la fattura, di cui all’art. 21 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in luogo della scheda carburante, di cui al D.P.R. 10.11.1997, n.444, ai fini dell’agevolazione fiscale è stato previsto nel corso del quadrimestre interessato e tenuto conto che per altre categorie di trasporto, quali, ad esempio, il servizio di trasporto pubblico di passeggeri con autobus e natanti, trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, permane la normativa vigente in materia, si comunica che la scheda carburante può essere sostitutiva della fattura ai fini della concessione dell’agevolazione fiscale in oggetto.
L’art. 1 del citato D.L. n. 265/2000, come modificato dalla legge di conversione n.343/2000, prevede quale termine per la presentazione della dichiarazione il 31 marzo 2001.
Considerato che il decreto interministeriale, anzichè entro il 20 gennaio 2001, è stato pubblicato il 24 marzo c.a. e dalla stessa data è entrato in vigore, il beneficiario avrebbe a disposizione soltanto 8 giorni per provvedere a detta presentazione, in difformità, quindi, dal principio generale sancito dall’art. 3, comma 2, della legge 27.7.2000, n.212, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Si deve pertanto ritenere, in aderenza al suddetto principio, che le dichiarazioni possano essere presentate entro 60 giorni a decorrere dal 24 marzo corrente e, cioè, fino al 23 maggio 2001.
Ai fini della erogazione del beneficio ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del citato D.L.n.265 del 2000 (servizio taxi), le competenti Direzioni circoscrizionali dell’Agenzia delle dogane tengono conto del suddetto aumento della riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio da lire 100 a lire 171 al litro.
Si precisa infine che la riduzione di aliquota prevista dall’art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 265 non spetta per i trasporti ferroviari che già godono di una specifica riduzione di accisa ai sensi del punto 4 della Tabella A allegata al T.U. approvato con decreto leg.vo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Infatti il comma 1 dell’art. 1 del suindicato D.L. n. 265, nello stabilire la riduzione di aliquota, si riferisce soltanto all’aliquota intera di accisa di cui all’allegato I del medesimo T.U. (tabella delle aliquote intere), escludendo pertanto che tale riduzione possa applicarsi anche alle aliquote già ridotte in virtù di apposite disposizioni legislative.


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