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01.06.2001 - trasporti

TRASPORTI – RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE 2001

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO “CARBON TAX” – AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE 2001 TRASPORTI – RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE 2001
(L. 388/200, art. 25)

Si ricorda alle imprese che la legge finanziaria 2001 (art.25 L.n.388/00) ha confermato anche per il primo semestre 2001 la riduzione dell’aliquota delle accise sul gasolio nella misura di lire 100 per litro utilizzato dai veicoli com massa massima complessiva superiore a 3,5 t.
Le domande di rimborso dovranno essere presentate ai competenti Uffici Tecnici di finanza (UTF) entro il 31 agosto 2001.
Lo stesso art.25 della Legge n.388/00 prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, da pubblicare entro il 20 luglio 2001, venga eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l’aliquota prevista per il gasolio da autotrazione, in presenza di determinate condizioni.
Il Ministero delle Finanze (con Risoluzione del 15 febbraio 2001, n. 23) ha istituito un nuovo codice tributo per l’anno 2001 relativo al “credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori – art. 25 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
Quindi il codice tributo da indicare nel modello F24 per chiedere la compensazione per il 2001 è il 6736, mentre il 6731 rimane valido per l’anno 2000 (si veda in merito il Supplemento n.4 al Notiziario 2/2001).
Con l’occasione si ricorda che il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione a norma dell’art. 17 del D.Lgs. n.241/97 e che, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze con circolare del 26 marzo 2001 è possibile usare sia il nuovo che il vecchio modello di dichiarazione alfine di ottenere l’attestazione da parte dei competenti UTF (i cui facsimile possono essere richiesti agli uffici del Collegio).
Rimane invece invariato il codice tributo da indicare per il credito d’imposta per il recupero della “carbon tax”, che è il 6730.
Bisogna quindi tenere separati i due benefici nel modello F24 ed i relativi codici tributo per ciascuno dei crediti d’imposta che devono essere riportati nella colonna “importi a credito compensati”, della sezione Erario del modello, con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.
Si ricorda che per compensare tale credito d’imposta nel modello F24, le imprese devono ottenere l’attestazione da parte dei relativi UTF, o far trascorrere i 60 giorni per il silenzio assenso.


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