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01.02.2001 - trasporti

TRASPORTI – RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

TRASPORTI – AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA’ DI TRASPORTO MERCI – RECUPERO CARBON TAX TRASPORTI – RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (Legge n. 343/00)
Sulla G.U. n. 276 del 25/11/00 è stata pubblicata la legge n. 343/00 con la quale è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 265/00 recante “Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto e della pesca” (si veda in merito quanto pubblicato sul Notiziario n.1/2001).
Con tale provvedimento, a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le accise sul gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di autotrasporto sono state ridotte di 100 lire al litro.

Soggetti interessati Possono fruire del credito d’imposta derivante dalla riduzione del prezzo del gasolio:
q le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto merci in conto proprio munite della licenza e iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto pro-prio;
q le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo.

Veicoli interessati Il beneficio riguarda i consumi effettuati con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Per utilizzare il credito d’imposta le imprese dovranno presentare ai competenti uffici un’apposita dichiarazione.

Dichiarazione Le istruzioni per ottenere il recupero della credito d’imposta sono state impartite dal Mi-nistero delle finanze con la circolare prot. n. 7960.00/2000.
La circolare precisa che per le imprese di autotrasporto lo schema di dichiarazione da presentare agli Uffici Tecnici di Finanza – U.T.F. territorialmente competenti (il cui fac-simile è disponibile presso gli uffici del Collegio Costruttori) è quello già utilizzato per il recupero della “carbon tax” previsto dalla legge n. 488/99 per l’anno 1999 (si veda in merito il supplemento n. 2 al Notiziario 7/99 e quanto pubblicato sul Notiziario n. 11/2000).
 
Scadenza La dichiarazione per ottenere il rimborso deve essere presentata agli U.T.F. entro il termine del 31 marzo 2001.

Modalità di recupero Per poter usufruire del credito d’imposta le imprese dovranno attendere sia il rilascio dell’attestazione da parte dell’U.T.F. sia la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministe-riale previsto dall’art. 1, comma 4, della L. n. 343/00 con il quale dovrà essere stabilita definitivamente la variazione dell’importo da portare in riduzione del prezzo del gasolio.
Si fa pertanto riserva di fornire tempestive indicazioni circa la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto in parola.

Codice tributo Una volta attestato il credito d’imposta e dopo la pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale, le imprese potranno procedere alla compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6731 “Credito d’imposta derivante dalle variazioni dell’incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – art.1, D.L. n.265/00”. L’anno da indica-re è quello nel quale si effettua la compensazione del credito.

Ulteriore agevolazione (carbon tax) Si ricorda, invece, che per il credito d’imposta di cui alla L. 488/99, pari a lire 33,24 per i consumi effettuati con veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate (si veda in merito il supplemento n. 2 al Notiziario 7/99 e quanto pubblicato sul Notiziario n. 11/2000), il termine entro il quale deve essere presentata la domanda all’UTF è il 30 giugno 2001.
Il codice tributo da indicare in tale circostanza nell’F24 è il 6730 “Credito d’imposta a fa-vore gli esercenti l’attività di trasporto merci”. Anche in questo caso l’anno da indicare è quello nel quale si effettua la compensazione del credito.


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