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02.10.2001 - urbanistica

VINCOLI URBANISTICI – DIVIETO DI PROROGA TACITA

VINCOLI URBANISTICI – DIVIETO DI PROROGA TACITA VINCOLI URBANISTICI – DIVIETO DI PROROGA TACITA

I vincoli edilizi posti negli strumenti urbanistici hanno una durata decennale e possono essere prolungati solo sulla base di un esplicito provvedimento di reitera.
Deve essere considerata del tutto inibita ai Comuni ogni possibilità di proroga tacita o di proroga realizzata solo per eludere la prescrizione legislativa che fissa termini precisi di scadenza della validità degli strumenti urbanistici.
Tale regola si conferma anche nei confronti di opere considerate di pubblica utilità.
Nel caso specifico la decisione n. 3349 del 21/6/2001 Consiglio di Stato Sezione IV ha denegato la validità dei vincoli disposti nei confronti di terreni compresi nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sulla base di un piano degli insediamenti approvato molto tempo prima degli ultimi dieci anni.
La sentenza del Consiglio di Stato ha subito constatato che “le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal Dpr 6 marzo 1978 n. 218 sono considerate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili per effetto dell’articolo 53 del Dpr n. 218, con la conseguenza che, ai fini dell’adozione di un provvedimento di espropriazione, l‘approvazione dei piani implica la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato ai fini dell’espropriazione dei beni”.
Ciò non autorizza però a ritenere che tali vincoli, come tutti quelli “conformativi della proprietà privata” possano avere durata indeterminata, “perché in questo caso il vincolo stesso avrebbe un effetto direttamente e immediatamente espropriativo.
La stessa pronuncia passa poi a considerare la possibilità di proroga di validità degli strumenti urbanistici: la scadenza dei vincoli decennali “non è di ostacolo alla loro riadozione in ragione di motivate esigenze di pubblico interesse, previo riesame completo dell’assetto urbanistico dell’area industriale, e ciò al fine di evitare che la loro mera riadozione possa celare un intento elusorio dell’intervenuta scadenza del precedente piano”.
L’inderogabilità di tale prescrizione trova un’ulteriore ragione di conferma per il Consiglio di Stato nella considerazione che l’intervento di un’eventuale norma di legge di proroga dell’efficacia dei piani d’insediamento industriale “non può operare allorché l’autorizzazione legislativa intervenga quando il piano originario sia già scaduto”.
Si è infatti in presenza di una “proroga, che per sua stessa natura si configura come un atto accessorio rispetto a un altro atto, principale, valido ed efficace”.


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