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07.10.2002 - trasporti

ANABBAGLIANTI – LECITO L’UTILIZZO ANCHE DI GIORNO

ANABBAGLIANTI – LECITO L’UTILIZZO ANCHE DI GIORNO ANABBAGLIANTI – LECITO L’UTILIZZO ANCHE DI GIORNO
(Min. interno, Circ. 23/8/02, n. 300/A/1/54622/103/8/2)

Il Ministro dell’interno ha chiarito che è lecito l’utilizzo dei proiettori anabbaglianti di giorno, al di fuori dei casi di scarsa visibilità o di quelli espressamente previsti dal Codice della strada (art. 152, commi 1bis e 1ter), poichè costituisce misura supplementare di sicurezza attiva per la circolazione.
L’accensione di tutti gli altri dispositivi luminosi, quali i proiettori fendinebbia, le luci posteriori per nebbia o la segnalazione luminosa di pericolo continua ad essere, invece, vietata al di fuori dei casi espressamente richiamati dall’art. 153 del Codice della strada (D.L. 20 giugno 2002, n. 121 conv. legge 1° agosto 2002, n. 168).
La norma del Codice della strada (art. 153, comma 11) è stata infatti reinterpretata: essa, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa per chiunque fa un uso improprio dei dispositivi di illuminazione visiva, non intende più riferirsi a qualsiasi utilizzazione che avvenga al di fuori dei casi indicati ma vuole limitarsi a punire solo quei casi in cui l’utilizzazione stessa, non espressamente vietata o richiesta, rappresenti motivo di reale pregiudizio per la sicurezza degli utenti della strada.


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