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03.07.2002 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – I BANDI TIPO PREDISPOSTI DALL’AUTORITÀ NON SONO VINCOLANTI

APPALTI PUBBLICI – I BANDI TIPO PREDISPOSTI DALL’AUTORITA’ NON SONO VINCOLANTI – APPALTI PUBBLICI – I BANDI TIPO PREDISPOSTI DALL’AUTORITA’ NON SONO VINCOLANTI
(Consiglio di Stato, Sez V, sent. 22 aprile 2002, n. 2183)

Il bando tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  (pubblicato con il n.143 nel supplemento ordinario alla G.U. n.206 del 4.9.2000) è uno schema astratto, comunque non vincolante e da adattare alle particolarità del caso concreto.

                               FATTO
                        . . . omississ . . .

-il Tar aveva errato nel ritenere fondato il ricorso dell’impresa CRESPI, in quanto la richiesta di almeno due referenze bancarie rispondeva a criteri minimi di buona amministrazione nella cura del pubblico interesse  ed era comunque conforme all’art. 18, comma 2 lett. a, del D.P.R. n.34/2000, all’art. 26, comma 1, lett. a) della Direttiva CEE 93/37 ed   dall’art. 8, comma 3 lett. c, L.n.109/94 e successive modificazioni; lo stesso bando tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  (pubblicato con il n.143 nel supplemento ordinario alla G.U. n.206 del 4.9.2000) richiedeva la presentazione di almeno due referenze bancarie; del resto in precedenza anche l’art. 20, comma 1 lett. a, del decreto legislativo n.406/91 faceva esplicito riferimento ad idonee referenze bancarie;
-la scelta di richiedere almeno due referenze bancarie rientrava nella discrezionalità della Stazione appaltante ed in quanto tale non poteva essere sindacata  dal giudice amministrativo in un  giudizio di legittimità;
Ha concluso chiedendo il risarcimento del danno.
Con ordinanza n.1766 del 20.3.2001,  questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
Alla pubblica udienza del 14.12.2001 il ricorso è passato in decisione.

                         DIRITTO
                    . . . omississ . . .

3.4.Nel merito va condivisa la decisione di 1° grado.
3.4.1.Il TAR ha ritenuto che la richiesta di una pluralità di referenze non risultasse proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante, fosse eccessiva rispetto alla modesta entità dell’importo a base d’asta e  comunque inidonea a fornire in concreto maggiori garanzie all’ente.
3.4.2.Tale decisione appare corretta, in quanto il disciplinare di gara (punto 8) si limitava a richiedere almeno due  (generiche) dichiarazioni bancarie sulla capacità finanziaria ed economica dell’impresa, senza ulteriori precisazioni sugli impegni da assumere o su eventuali garanzie offerte da parte dell’Istituto bancario. Con la conseguenza che la prescrizione di una pluralità di referenze bancarie, tenuto conto che in concreto non forniva all’Ente appaltante maggiori garanzie rispetto ad un’unica referenza, diventava un appesantimento inutile ed anche eccessivo in relazione all’importo dell’appalto (inferiore a £.500.000.000), tanto più che l’adempimento era inserito tra quelli  a pena di esclusione.
 3.4.3.Né la richiesta di almeno due referenze bancarie può ritenersi imposta dalla normativa di settore (V. 18, comma 2 lett. a,  D.P.R. 25.1.2000 n.34, art. 26, comma 1, lett. a) della Direttiva CEE 93/37 ,   art. 8, comma 3 lett. c, L.11.2.1994 n.109 e successive modificazioni art.20, comma 1 lett. a) decreto legislativo 19.12.1991 n.406) per il semplice fatto che nelle relative disposizioni viene adoperata l’espressione “idonee referenze bancarie” al plurale, trattandosi di formula generica che intende essenzialmente mettere in rilievo  la qualità della referenza piuttosto che la sua quantità.
3.4.4. Irrilevante è poi la circostanza che lo stesso bando tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  (pubblicato con il n.143 nel supplemento ordinario alla G.U. n.206 del 4.9.2000, pag. 69 punto 8) richieda la presentazione di almeno due referenze bancarie, dal momento che trattasi di uno schema astratto (comunque non vincolante) da adattare alle particolarità del caso concreto.
3.4.5.Infine, va precisato che nel pronunciarsi sulla questione il TAR non ha invaso il merito dell’azione amministrativa, atteso che la valutazione  del giudice amministrativo in ordine alla manifesta irragionevolezza ed inutilità di un adempimento a carico del privato  attiene alla legittimità, come confermato dall’art. 1 L. 7.9.1990 n.241 che ha posto l’economicità come  uno dei criteri fondamentali (insieme  a quelli di efficacia e pubblicità) per l’azione amministrativa.
5.Per quanto considerato, l’opposizione di terzo  va respinta.
Non occorre pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio in quanto le parti intimate non si sono costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
respinge l’opposizione di terzo in epigrafe.
Nulla spese.


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