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07.10.2002 - urbanistica

ATTUAZIONE DELLA L.R. 23/1977 – CIRCOLARE REGIONALE N. 25/2002

ATTUAZIONE DELLA L ATTUAZIONE DELLA L.R. 23/1977 – CIRCOLARE REGIONALE N. 25/2002

Sul Bollettino Regionale n. 21, del 20/5/2002, è stata pubblicata la circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 25 del 13/5/2002, ad integrazione della precedente circolare n. 37 del 1997 inerente l’attuazione della legge regionale n. 23/1977.
Si ritiene utili riprodurre il testo della citata circolare 21/2002.
B.U.R.L. n. 21 – Serie Ordinaria – 20 maggio 2002
Circolare Regionale 13 MAGGIO 2002 – n. 25
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Integrazione della circolare n. 37 del 10 luglio 1997 “Attuazione della l.r. 23 giugno 1997, n. 23”
Ai signori sindaci
Ai signori presidenti delle province
Ai signori presidenti delle camere di commercio
Ai signori presidenti delle comunità montane
Ai signori presidenti dei parchi
Ai signori presidenti degli ordini professionali

Ormai in vigore da alcuni anni, la l.r. n. 23/1997 ha recentemente presentato problemi applicativi derivanti da improprie interpretazioni di alcune sue disposizioni.
Si vuol far riferimento, in particolare, all’art. 2, secondo comma, lettera e), laddove si consente l’utilizzazione della procedura semplificata di variante, nel caso si tratti di incrementare la capacità edificatoria sino ad un massimo del 10% nelle zone residenziali di completamento o di espansione e in quelle produttive (zone B, C e D), anche attraverso un ampliamento della relativa superficie territoriale.
Quest’ultima ipotesi ha dato luogo ad improprie applicazioni oggetto di censura anche in sede giurisdizionale.
Si è, cioè, ritenuto che la norma consentisse tale ampliamento di superficie interessando aree aventi anche altra destinazione di zona (ad esempio agricola E, o per servizi di interesse generale F).
Ciò diversamente dal chiaro dato testuale della legge che configura tale ipotesi incrementativa solo nell’ambito delle predette zone B, C e D, cosicché è possibile, ad esempio, espandere la zona residenziale entro quella originariamente produttiva, ma mai riguardando tale espansione ambiti territoriali a classificazione urbanistica diversa da quelle sopraddette.
Infatti, la norma in questione fa riferimento ad aree comprese in “ambiti territoriali di zone omogenee già classificate ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone B, C e D” e non da classificarsi come tali a seguito di variante, e il risultato di incremento della capacità edificatoria può ben essere raggiunto, oltre che mediante l’aumento dei relativi indici, anche ampliando la superficie interessata, ma sempre riguardando aree aventi le predette destinazioni residenziali o produttive perché tale è il significato dell’espressione “superficie azzonata”, dove la qualificazione “azzonata” non può che far riferimento a quella in essere prima della variazione che viene introdotta.
Ne consegue che in ogni altra ipotesi, diversa da quella tassativamente regolata dalla norma in esame, si dovrà seguire la procedura ordinaria di variante urbanistica, anche al fine di non comprimere la competenza regionale in materia di approvazione dei piani regolatori generali e di loro varianti, il che comporterebbe l’invalidità degli atti assunti.
Essendo la variante espressamente definita “di completamento”, nell’ipotesi di incremento di superficie azzonata, deve necessariamente sussistere una relazione di complementarietà e di interconnessione tra la zona omogenea di riferimento e l’ambito oggetto di variante, da evidenziare chiaramente in azzonamento. Ne deriva, da un lato, la necessità che l’ambito di variante risulti contiguo urbanisticamente all’ambito preso a riferimento, dall’altro la non possibilità di concentrare nell’ambito di variante la volumetria indotta da perimetrazioni artificiose delle zone di riferimento, come sarebbe, ad esempio, quella che considerasse tutte le zone residenziali del piano regolatore.
Si ricorda che il medesimo ambito di riferimento che ha determinato l’incremento massimo della capacità edificatoria consentito dalla legge (10%) non può essere successivamente e ulteriormente considerato ai fini dell’applicazione della lett. e), come disposto dall’art. 2, comma 4, lett. b), della l.r. n. 23.
La corretta applicazione della l.r. n. 23/97 coinvolge, in via esclusiva, la competenza e la responsabilità dell’amministrazione comunale.
Si richiama, pertanto, l’attenzione sull’attestazione di conformità della variante, a cura del responsabile del procedimento, contenuta nella scheda tecnica informativa, nonché sui pareri obbligatori, riferiti alle deliberazioni consiliari di adozione e approvazione della variante, previsti dal T.U. degli enti locali n. 267/2000.


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