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07.10.2002 - ambiente

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA IN MATERIA AMBIENTALE

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA IN MATERIA AMBIENTALE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA IN MATERIA AMBIENTALE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 la legge n. 179 del 31 luglio 2002 recante “Disposizioni in materia ambientale”.
Si ritiene di dover sottolineare il rilievo di alcune disposizioni di particolare interesse per il settore.
Il legislatore ha disciplinato le opere sulle aree da bonificare, ricomprese in un programma di attuazione degli interventi di recupero, prevedendo la possibilità, nell’ipotesi di inerzia del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, di esperire una procedura alternativa a quella ordinaria.
A mero titolo di memoria si ricorda che la disciplina ordinaria è prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001 n.468; tale procedura prevede il concorso pubblico anche di tipo finanziario, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale limitatamente a siti inquinati di interesse nazionale, il cui elenco è allegato al suddetto decreto.
All’art.18 del nuovo provvedimento è previsto che perdurando l’inattività del soggetto interessato, nonostante una diffida ad adempiere, il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio può individuare con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, soggetti privati cui affidare gli interventi di recupero.
Ai fini dell’ammissione alle procedure di evidenza pubblica, i progetti preliminari predisposti dai soggetti concorrenti dovranno contenere:
– garanzia da parte del soggetto affidatario per l’integrale assunzione dei costi di esproprio della aree interessate;
– durata del programma;
– piano economico e finanziario dell’investimento.
Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo potrà essere stipulato un accordo di programma, ai sensi dell’art.34 del Testo unico degli enti locali (D. Lgs.267/00), tra tutte le amministrazioni interessate, compresi il Comune e le Regioni. Tale accordo comprenderà il piano di caratterizzazione dell’area, nonché l’approvazione delle misure di messa in sicurezza, gli interventi di bonifica e l’approvazione del progetto di valorizzazione dell’area bonificata che include il piano di sviluppo urbanistico dell’area ed il piano economico e finanziario dell’intero investimento.
Le aree da bonificare saranno attribuite al patrimonio indisponibile dello Stato con una procedura d’esproprio i cui costi verranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e riqualificazione delle aree industriali interessate.
Quest’ultimo, al fine di recuperare il costo degli espropri e degli interventi di bonifica e riqualificazione delle aree, nonché un congruo utile di impresa, potrà disporre delle aree bonificate secondo le disposizioni fissate nel piano di sviluppo urbanistico utilizzandole in proprio in concessione ovvero cedendole a terzi.
La norma in esame fa espressamente salva la disciplina in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento sulle aree in esame ed anzi si sottolinea che colui il quale abbia contribuito al danneggiamento ambientale non potrà partecipare ai programmi di intervento descritti.
Una più dettagliata disciplina, soprattutto con specifico riferimento ai requisiti del progetto preliminare ed alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esproprio delle aree saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministri dell’Economia e finanze, delle Attività produttive e delle Infrastrutture e trasporti.
Il legislatore è poi intervenuto con l’art. 21 per ridisegnare le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per interventi di tutela delle fascia costiera. Sarà infatti la Regione ad autorizzare interventi di ripascimento della fascia costiera, di immersione di materiali di scavo di fondali marini, nonché di strutture di contenimento in ambito costiero.


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