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04.02.2002 - tributi

CORREZIONE DEGLI ERRORI DELL’F24

CORREZIONE DEGLI ERRORI DELL’F24 CORREZIONE DEGLI ERRORI DELL’F24
(Min. finanze – Circ. 21/1/02, n. 5/E)
Con una circolare l’Agenzia delle Entrate descrive la possibilità per gli uffici locali di correggere senza sanzioni i dati errati, anche prima della liquidazione delle dichiarazioni, su semplice istanza del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha segnalato il varo di una nuova procedura per correggere direttamente in sede locale gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24. Questo tipo di versamento “unificato” introdotto nel 97/98 e che ha dato ai contribuenti la possibilità di compensazione debiti/crediti che molti Paesi in Europa ancora oggi non hanno, può prestarsi tuttavia ad errori da parte dei contribuenti per diverse ragioni, quali:
– il numero elevato di codici tributo;
– la ripartizione in sezioni distinte a secondo dell’ente percettore del tributo;
– la necessità di segnalare in modo preciso le compensazioni effettuate;
– la necessità di evidenziare la rateizzazione degli importi dovuti.
Sono proprio questi errori, compiuti non solo dai contribuenti, in sede di compilazione, ma anche da parte delle aziende delegate in sede di trasmissione dei dati contenuti nei modelli di versamento, che ostacolano l’imputazione corretta delle somme agli enti percettori e quindi sono all’origine delle numerose contestazioni per mancato pagamento (quando il pagamento è stato invece effettuato) da parte degli uffici dell’Agenzia.
Nel caso di errori commessi dai contribuenti, è stata sinora prevista la possibilità di correzione di alcune fattispecie, tramite apposita istanza di correzione da presentare all’ufficio Struttura di Gestione, ora presso la Direzione Centrale Amministrativa dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre è stata prevista la possibilità per gli uffici locali, per le comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, di correggere le dichiarazioni liquidate centralmente tramite un’apposita procedura. Tale procedura consente tra l’altro, di modificare il periodo di riferimento e alcuni codici tributo contenuti nella delega di pagamento in modo da abbinare i versamenti alla dichiarazione e di regolarizzare la posizione del contribuente.
Il positivo esito della attività di assistenza svolta ha indotto l’Agenzia delle Entrate a demandare agli uffici locali la possibilità di sanare anche prima della liquidazione delle dichiarazioni cui i versamenti si riferiscono, alcuni errori commessi dai contribuenti.
A questi fini gli uffici sono stati dotati di una nuova procedura informatica automatizzata che consente la rettifica dei dati presenti nelle sole sezioni del modello di pagamento: Erario e Regioni – Enti Locali.
Grazie a questa procedura gli uffici potranno quindi:
– correggere il periodo di riferimento;
– correggere i codici tributo;
– ripartire fra più tributi l’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo.
Conseguentemente i contribuenti possono presentare le istanze di rettifica dei modelli F24 erroneamente compilati ad uno qualsiasi degli uffici locali; un facsimile dell’istanza, allegato alla circolare, è disponibile in coda a questo articolo.
Le correzioni che gli uffici possono apportare a seguito delle istanze dei contribuenti si riferiscono ad errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo. Questi errori si configurano come violazioni puramente formali e pertanto, in base all’art. 10 dello Statuto del contribuente, non sono assoggettabili a sanzioni.
In conclusione:
– l’istanza di correzione non va più presentata alla Struttura di Gestione, ma agli Uffici locali;
– in nessun caso, qualora si tratti di errori puramente formali, si farà luogo all’irrogazione di sanzioni.


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