Print Friendly, PDF & Email
03.07.2002 - tributi

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER INTERVENTI IN DIFESA DEL TERRITORIO

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI DIFESA DEL TERRITORIO DETRAZIONI D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI DIFESA DEL TERRITORIO
(D.M. – 19/4/02, n. 124)

Il Ministro delle finanze ha adottato un regolamento relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell’effettuazione  di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico (art. 9, co. 6, legge n. 448/2001).

Obblighi dei soggetti
I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione di tali interventi sono tenuti a:
– trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, all’Ufficio delle entrate, una comunicazione redatta su apposito modello, dalla quale, tra l’altro, risulti la data in cui avranno inizio gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonchè i dati catastali identificativi dell’area;
– allegare alla comunicazione:
1 copia della concessione ovvero dell’autorizzazione rilasciata, se prevista dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;
2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico;
3 copia delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 2001, se dovuta;
4 se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, nonchè la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori;
– comunicare, prima dell’inizio dei lavori, preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio degli interventi;
– conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell’anno 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento;
– trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.

Pagamento delle spese detraibili
Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Ripartizione della detrazione in quote
Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Controlli
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

Esclusione dalla detrazione
La detrazione non è riconosciuta in caso di:
– violazione degli obblighi fissati;
– effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse dal bonifico bancario;
– esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati;
– violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;
– violazione delle norme in materia ambientale e forestale.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941