Print Friendly, PDF & Email
05.09.2002 - lavoro

DIRIGENTI – MORTE E INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE PER CAUSE DIVERSE DALL’INFORTUNIO E DA MALATTIA PROFESSIONALE – PAGAMENTO DELLE SOMME PREVISTE DAL C.C.N.L. – CONDIZIONI E PROFILI CONTRIBUTIVI E FISCALI

DIRIGENTI – MORTE E INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE PER CAUSE DIVERSE DALL’INFORTUNIO E DA MALATTIA PROFESSIONALE – PAGAMENTO D DIRIGENTI – MORTE E INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE PER CAUSE DIVERSE DALL’INFORTUNIO E DA MALATTIA PROFESSIONALE – PAGAMENTO DELLE SOMME PREVISTE DAL C.C.N.L. – CONDIZIONI E PROFILI CONTRIBUTIVI E FISCALI

In occasione dell’ultimo rinnovo del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali, stipulato il 23 maggio 2000, è stata espressamente prevista dall’art. 12, comma 8, la possibilità di intese tra azienda e dirigente ai fini dell’assunzione diretta da parte aziendale dell’obbligo di corrispondere la somma prevista dal comma 5, della norma citata, per i casi di morte e di invalidità permanente totale determinati da cause diverse da eventi infortunistici e da malattia professionale, rimanendo in facoltà dell’azienda di stipulare una polizza assicurativa a copertura di tale obbligo.
In esito a tale nuova disposizione, dunque, la contrattazione collettiva ammette due modalità alternative per assicurare al dirigente che sia colpito dagli eventi considerati (morte od invalidità permanente totale) la corresponsione della somma prevista dal citato art. 12,  comma 5 – pari ad euro 103.291,38 elevata ad euro 144.607,93 se il nucleo familiare dei dirigente comprende uno o più figli a carico e/o il coniuge. Più precisamente:
– la prima, disciplinata dal comma 5 citato, attraverso la stipula, nell’interesse dei dirigente, di una polizza che assicuri l’erogazione della predetta somma. La disposizione in parola stabilisce un concorso del dirigente al costo del relativo premio, pari ad euro 139,44 annui;
– la seconda, disciplinata dal successivo comma 8, attraverso l’assunzione diretta, da parte dell’azienda, dell’obbligo di pagare al dirigente o ai superstiti la somma stabilita, al verificarsi degli eventi considerati. In questo caso l’azienda ha facoltà di assicurare la copertura di tale obbligo.
La disposizione in parola ha sollevato alcuni dubbi concernenti i suoi presupposti applicativi nonché il trattamento contributivo e fiscale del premio versato dall’azienda per “autoassicurarsi”, questioni che sono state risolte nel senso che segue.
Profilo fiscale
Il comma 8, art. 12 C.C.N.L. vigente, richiede, quale presupposto applicativo, che intervengano “intese, attuali o future, … fra azienda e dirigente …”.
Stante il riferimento contrattuale ad accordi individuali, ci si è chiesti se per fruire della condizione di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, agli effetti fiscali e anche contributivi, per l’armonizzazione delle basi imponibili di cui al decreto legislativo n. 314/1997, del premio di polizza versato dall’impresa per garantire se stessa – non concorrenza prevista dal par. 2.2 della circolare del Ministero delle Finanze n. 55/E del 4 marzo 1999 – sia necessario stipulare un accordo aziendale, o se, invece, possa ritenersi sufficiente, in considerazione della previsione collettiva che già ammette espressamente la possibilità in parola, stipulare un accordo individuale con ciascun dirigente.
Per questo profilo, Confindustria ha sentito in via breve il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che ha confermato la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del premio pagato dall’azienda sia che la fonte dell’obbligo sia un accordo aziendale, sia che sussista un accordo individuale con il singolo dirigente.
Profilo contributivo
La seconda questione concerne l’eventuale obbligo contributivo sul premio pagato dall’azienda, e più in particolare se, nella fattispecie considerata, tale premio sia non solo esente da contribuzione ordinaria, non assumendo il premio stesso natura retributiva, ma anche da contributo di solidarietà.
A quest’ultimo riguardo si osserva che l’art. 6, decreto legislativo n. 314/1997, che disciplina la contribuzione solidaristica, non contiene più il riferimento alle “forme assicurative”, sicché il problema si pone esclusivamente in termini di contribuzione ordinaria. Sotto questo profilo, stante l’intervenuta armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, è necessario fare riferimento ai principi di imposizione fiscale e, quindi, per quanto precisato dal Ministero delle Finanze nella circolare citata, si tratta di somme esenti da qualsivoglia contribuzione.
Concorso del lavoratore al costo del premio
L’ultimo profilo da esaminare concerne la possibilità o meno di applicare la previsione di cui all’ultimo periodo dell’art. 12, comma 5, C.C.N.L., e quindi di trattenere al dirigente l’importo di euro 139,44 annui quale concorso al costo del premio, in caso di assunzione diretta dell’azienda dell’obbligo di pagare la somma prevista dal comma 5 citato, e di stipula, da parte della medesima azienda, di una polizza assicurativa che garantisca dagli eventuali pagamenti che, la medesima, sia chiamata ad effettuare, .
 Al riguardo Confindustria ritiene che l’assunzione in toto del rischio riferito gli eventi sopra considerati (morte o invalidità permanente totale per cause diverse dall’infortunio comunque determinato e da malattia professionale), escluda, in linea di principio, il concorso al costo del premio da parte del dirigente, in quanto la trattenuta di euro 139,44 annui può essere riferita all’esclusivo caso disciplinato dal comma 5 dell’art. 12 C.C.N.L. (ossia, stipula nell’interesse del dirigente, di una polizza che assicuri tali eventi).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941