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07.10.2002 - ambiente

EMERGENZA AMIANTO IN CASO DI EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI

EMERGENZA AMIANTO IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI EMERGENZA AMIANTO IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI

Per opportuna conoscenza si pubblica la Circolare regionale 12 agosto 2002, n° 40 della Direzione generale Sanità recante “Provvedimenti da adottare per far fronte alla emergenza amianto in caso di eventi meteorologici straordinari”.
In tali casi, il documento auspica che, qualora si debba rimuovere materiale contenente amianto, le ASL applichino una procedura semplificata, garantendo l’approvazione del piano di lavoro, da redigere a’ sensi dell’articolo 34 del Decreto legislativo n° 277/1991, entro 48 ore dalla presentazione.
Quando ciò non avvenga, vale il principio del silenzio/assenso.
CIRC. R. 12 AGOSTO 2002 – N. 40
Direzione Generale Sanità – Provvedimenti da adottare per far fronte alla “emergenza amianto” in caso di eventi meteorologici straordinari
Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle ASL
Ai Responsabili dei Servizi PSAL delle ASL
e, p.c. Al Direttore Generale dell’ARPA
Loro Sedi

In seguito ai recenti eventi meteorologici straordinari che hanno colpito alcuni comuni lombardi, si rende necessario che vengano adottati provvedimenti adeguati alla fase di emergenza in relazione alla necessità di intervenire in tempi rapidi per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (per lo più coperture in cemento-amianto), pur tenendo presente l’esigenza primaria di tutela della salute della popolazione generale e lavorativa in rapporto al rischio di inalazione di fibre determinata da interventi non corretti su materiale in stato di evidente deterioramento o non adeguatamente rimosso.
Pertanto, solo ed esclusivamente in casi di documentata emergenza, è auspicabile l’adozione della seguente procedura “semplificata” che permetta di acquisire in tempi contenuti l’autorizzazione per gli interventi, come previsto dall’art. 34 del d.lgs. 277/91:
1) il proprietario dell’immobile è tenuto a dichiarare al comune di competenza:
– le condizioni che hanno determinato lo stato di emergenza relativa all’immobile su cui si prevede l’intervento;
– il nominativo della ditta incaricata, scelta tra quelle che dispongono di coordinatore e addetti in possesso di regolare “patentino” regionale;
– la data di inizio prevista per i lavori;
2) l’impresa che effettua i lavori dovrà redigere il piano di lavoro ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 277/91 anche in forma “semplificata” rispetto al modello in uso presso l’ASL di competenza purchè le modalità di intervento prevedano, quanto meno:
– che l’incapsulamento della copertura avvenga con pompe a bassa pressione o mediante nebulizzazione;
– che il materiale venga raccolto e confezionato evitando ulteriore deterioramento (quindi con l’esclusione di mezzi meccanici);
– che i materiali rimossi vengano chiusi in teli di plastica accuratamente sigillati e successivamente inviati a discariche autorizzate;
– che gli addetti siano adeguatamente protetti;
– che le operazioni vengano eseguite garantendo i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
Tale piano di lavoro andrà presentato alla ASL di competenza che si impegnerà a garantire, coinvolgendo per gli aspetti di sua competenza il locale Dipartimento ARPA, la risposta entro 48 ore; in caso contrario varrà il principio del silenzio/assenso.
Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota.


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