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06.06.2002 - tributi

ICI – ACCATASTAMENTO SEPARATO – INAPPLICABILITÀ DELL’ALIQUOTA RIDOTTA

ICI – ACCATASTAMENTO SEPARATO – INAPPLICABILITA’ DELL’ALIQUOTA RIDOTTA ICI – ACCATASTAMENTO SEPARATO – INAPPLICABILITA’ DELL’ALIQUOTA RIDOTTA
(Ministero finanze – Ris. 7/5/02, n. 6/DPF)
Nel caso di un’abitazione costituita da due unità immobiliari accatastate separa-tamente con l’attribuzione di due distinte rendite catastali, non è corretto utilizzare come base imponibile la somma algebrica delle rendite risultanti in catasto. Pertanto non è applicabile l’aliquota ridotta eventualmente deliberata dal comune e la detrazione spettante per l’abitazione principale.
Per poter usufruire per intero degli effetti sia dell’aliquota ridotta sia della detrazione il contribuente deve richiedere l’accatastamento unitario dei due distinti cespiti.
Per unità immobiliare si intende la più piccola entità da iscrivere in catasto, alla quale possa essere attribuita un’autonoma rendita catastale.
Non è corretto affermare che il contribuente dimora in un’unica unità immobiliare che si presenta divisa catastalmente con l’attribuzione di due rendite catastali.
In tal caso ci si trova infatti in presenza di due unità immobiliari che come tali vanno singolarmente e separatamente soggette ad imposizione, ciascuna per la propria rendita: una unità può essere assoggettata ad ICI come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste, l’altra invece va considerata come seconda abitazione, con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.


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