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07.10.2002 - economia

INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI STRATEGICHE – D.LVO 198/2002

INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI STRATEGICHE – D INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI STRATEGICHE – D.LGS 198/2002

E’ stato pubblicato sulla G.U. 215 del 13/09/2002 il Decreto Legislativo 4 settembre 2002
n°198 recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese” in attuazione della delega contenuta nella L.443/01, c.d. legge obiettivo.
Il decreto, proponendosi, tra l’altro, l’obiettivo di agevolare la libera concorrenza nel mercato delle comunicazioni e consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione (art. 1), ha innovato le procedure autorizzatorie per l’installazione di impianti di
telecomunicazioni sul territorio nazionale.
Ha inoltre dato certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi.
Va rilevato, innanzitutto, che le infrastrutture ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto, indicate nell’art.4 (torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di radio-comunicazione, stazioni radiobase) sono dichiarate compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento (art. 3).
Le infrastrutture strumentali all’installazione degli impianti medesimi (es. opere civili, scavi, reti dorsali, ecc.) sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà degli operatori (art.3).
Resta inteso, comunque, che il decreto non deroga le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, di cui al D.lgs. 490/99 (T.U. beni culturali e ambientali), nonché quelle dettate in materia di servitù militari dalla L .898/76 (art. 4).
Quanto al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione (artt. 4 e 5), l’istanza deve essere presentata all’ente locale che ne trasmette copia all’ARPA. Questa è chiamata a pronunciarsi entro 20 giorni dalla comunicazione sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale secondo quanto disposto dalla legge 36/01 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Nel caso l’installazione riguardi impianti con tecnologia UMTS od altre di potenza non superiore a 20 Watt è sufficiente la DIA, ferma restando la competenza dell’ARPA sulla
compatibilità ambientale.
Al fine di non aggravare il procedimento, il responsabile ha il potere di richiedere, entro 15 giorni dalla ricezione e per una sola volta, il rilascio di dichiarazioni o l’integrazione della documentazione prodotta.
Qualora un’amministrazione coinvolta esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento indice apposita conferenza di servizi, la quale dovrà pronunciarsi entro 30
giorni dalla prima convocazione a maggioranza dei presenti.
Nel caso di determinazione positiva della conferenza, a fronte di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente, della salute o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, secondo il procedimento disciplinato dalla L .241/90.
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza o della DIA senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego, l’istanza si ha per accolta e i lavori dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio o dalla formazione del silenzio-assenso (art. 6).
Meritano attenzione, la norma sulla legittimazione processuale attribuita all’operatore di telecomunicazioni, in ordine ad eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture (art.11).
Inoltre, il successivo art.12, nei commi 1 e 2, dispone che i titoli rilasciati prima dell’entrata
in vigore del decreto sono considerati a tutti gli effetti autorizzazioni e, del pari, le istanze
già presentate hanno valore di denuncie di inizio attività. In tal modo, si attribuisce efficacia retroattiva al decreto stesso.
Infine, il comma 4 art.12, abroga l’art.2 bis L. 189/97, relativo all’obbligo di sottoporre l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione a procedure di valutazione d’impatto ambientale semplificata e di compatibilità sanitaria dei campi elettromagnetici generati ed introduce, ai fini dell’insediamento delle infrastrutture in esame, l’accertamento di compatibilità ambientale svolto dall’ARPA.


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