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05.09.2002 - urbanistica

L.166/2002 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EDILIZIA ED URBANISTICA

L L. 166/2002 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EDILIZIA ED URBANISTICA
La legge 1 agosto 2002, n.166, recente “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” è stata pubblicata sul supplemento ordinario n.158 alla G.U.n.181 del 3 agosto 2002. Il procedimento entra in vigore il 18 agosto 2002. Si analizzano qui di seguito le disposizioni relative all’edilizia ed urbanistica.

ART.5 ESPROPRI                         
L’art. 58 del Testo unico in materia di espropriazione ha disposto l’abrogazione degli articoli dal 16 al 23 della legge urbanistica n.1150/42, creando numerosi problemi interpretativi in quanto con taleintervento normativo erano stati travolti anche i piani particolareggiati.
La nuova disposizione, art.5, precisa che l’abrogazione suddetta riguarda soltanto gli articoli della legge urbanistica contenenti norme relative all’espropriazione, in quanto sostituite da quelle ricomprese nel Testo unico.
Ne discende pertanto, che l’istituto dei piani particolareggiati e dei comparti restano pienamente in vigore.
Nel contempo viene espressamente prorogato al 31 dicembre 2002 il termine previsto per l’entrata in vigore del Testo unico.
In proposito, si segnala che la legge 166/2002 ha differito ulteriormente il termine al 30 giugno 2003. Pertanto, si dovrà fare riferimento a tale data per fissare l’entrata in vigore del Testo unico.
Contestualmente sono stati affrontati alcuni problemi che erano stati sollevati con decisione anche dall’ANCE, e relativi alla necessità di rivedere talune disposizioni del Testo unico che rischiavano di creare numerose difficoltà applicative, nonché di introdurre un regime transitorio.
La norma in esame specifica che il Governo emanerà appositi decreti legislativi per apportare modifiche ed integrazioni al Testo unico al fine di garantire la massima rapidità della procedura ed agevolare l’immissione in possesso da parte dei soggetti esproprianti. Tale impegno normativo è riferito specificatamente all’esigenza di coordinamento con le disposizioni contenute nella legge Obiettivo n. 443/2001, ma esso non potrà che avere carattere generale.
Inoltre, si esplicita che il Testo unico non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale specificazione non va interpretata come riferita alla singola  opera, ma anche ai piani attuativi (es. piano di zona e piano per gli insediamenti produttivi) la cui approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

ART.7 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
La Corte di Giustizia con la sentenza 12 luglio 2001 ha specificato che la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione. Ciò limitatamente all’ipotesi in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi.
La sentenza della Corte di Giustizia ha creato forti incertezze in merito al regime applicabile ai fini della realizzazione delle opere a scomputo; al fine di approntare una soluzione a tale questione è stato più volte sollecitato un intervento chiarificatore del legislatore italiano.
I primi segnali positivi sono arrivati il 26 luglio 2001, quando, rispondendo ad una interrogazione parlamentare della Commissione VIII del Senato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato la propria posizione affermando che “la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo del contributo dovuto per il rilascio della concessione è prevista dalla normativa italiana. Tale disposizione in materia di urbanistica può continuare a trovare piena applicazione nel caso in cui il valore della singola opera da realizzarsi sia inferiore all’importo di cinque milioni di Euro previsto dalla direttiva 93/37/CEE”.
Successivamente, nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 dicembre 2001 si conferma che ai fini dell’affidamento trova applicazione la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 93/37/CEE all’opera di urbanizzazione di importo pari o superiore a 5.000.000 di ECU. La circolare ribadisce che tale importo deve essere considerato con riferimento alla singola opera di urbanizzazione e non al complesso delle opere da realizzare.
Tale orientamento, ha ora trovato una codificazione normativa nella legge in esame, la quale dispone che la disciplina di cui alla legge n. 109/1994 non si applica agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo dei contributi connessi dovuti a fronte sia delle singole concessioni edilizie che dei piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali. Tale disposizione si applica a condizione che la singola opera di urbanizzazione sia
inferiore alla soglia comunitaria.

ART.27 PIANI ATTUATIVI
La disposizione intende rimuovere gli ostacoli che si sono da sempre frapposti alla promozione ed esecuzione dei piani attuativi a causa dell’opposizione od inerzia di alcuni fra i proprietari, riconoscendo così, un interesse pubblico alla realizzazione delle previsioni urbanistiche anche se di iniziativa privata .
La norma, che ha portata generale anche se inserita nelle disposizioni sui programmi di riabilitazione urbana, stabilisce che per promuovere gli interventi ricompresi nel piano attuativo è sufficiente il consorzio dei proprietari che, in base all’imponibile catastale, rappresentino almeno il cinquantuno per cento del valore degli immobili ricompresi nel piano stesso.
L’amministrazione una volta condivisa la proposta, diffida i proprietari che non aderenti al consorzio a dichiarare la loro disponibilità a concorrere alla realizzazione delle opere, sottoscrivendo la convenzione che accede al piano attuativo.
In caso di inadempienza, a differenza di quanto precedentemente stabilito dalla legge urbanistica, non è necessario l’intervento dell’amministrazione; i proprietari consenzienti potranno conseguire la disponibilità degli immobili promuovendo direttamente ed a proprio favore, le procedure di esproprio.
L’indennità di esproprio in tal caso, sarà commisurata al valore reale dei beni, da appurare con una stima peritale, diminuita dell’ammontare relativo agli oneri di urbanizzazione fissati in convenzione, calcolati in base alla superficie o al volume realizzabili.
In alternativa alla corresponsione di tale indennizzo, gli interessati potranno offrire in permuta un immobile di pari valore.
Occorre ricordare che durante l’esame alla Camera era stata approvata l’ulteriore disposizione, accantonata poi dal Senato, in base alla quale si chiariva la spettanza della competenza alla giunta comunale per l’approvazione dei piani attuativi conformi al PRG. In sede di approvazione finale del provvedimento, blindata quanto agli emendamenti, il Governo ha comunque accolto l’ordine del
giorno impegnandosi ad inserire ed approvare tale disposizione in un disegno di legge attinente per materia.

ART.27 PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE URBANA
Questa nuova tipologia di programma edilizio recepisce, nelle finalità, una proposta che era stata avanzata dall’ANCE insieme a Legambiente e INU, basata proprio sulla considerazione che per avviare forme organiche di riqualificazione urbana dovevano essere incentivati i processi di demolizione e ricostruzione in modo da considerarli strumenti ordinari di intervento ed eliminandone il carattere di eccezionalità che finora li aveva caratterizzati.
Sulla base delle nuove disposizioni il Ministero delle Infrastrutture potrà avviare, attraverso modalità specifiche da determinarsi con apposito decreto ministeriale, una nuova forma di intervento sull’edificato finalizzata alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale, al miglioramento dell’accessibilità e della mobilità urbane.
Tali programmi promossi dagli Enti locali saranno coofinanziati dai privati e potranno
ricomprendere interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, nonché delle relative attrezzature e relativi spazi di servizio.
Aldilà, dunque, delle affermazioni di principio contenute nella legge occorrerà verificare la rispondenza agli intenti del decreto che sarà redatto dal Ministero.
Dell’iter di predisposizione di tale decreto vi terremo informati verificando anche le reazioni delle Regioni in merito a questa nuova tipologia di programma.

Art.13 SUPERDIA E LEGGI REGIONALI
La legge 443/2001 ha introdotto la possibilità di sostituire la concessione edilizia con la denuncia di inizio attività non solo limitatamente agli interventi di minore rilevanza sull’edificato come previsto dalla l.662/1996, ma anche per le ristrutturazioni edilizie, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, gli interventi in diretta esecuzione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi
con determinate caratteristiche.
L’entrata in vigore della suddetta nuova disciplina aveva ingenerato dubbi sulla legittimità delle leggi regionali già emanate in materia di analogo contenuto.
In particolare, era stato prospettata la questione relativa all’eventuale divergenza in merito ad alcune fattispecie disciplinate dalla l. 443/2001.
La nuova disposizione dirime il problema statuendo che le Regioni possono non solo integrare le categorie di opere elencate dal legislatore statale, ma anche eventualmente fissare diversi presupposti urbanistici (es. livello di dettaglio dei piani attuativi, ovvero delle norme dei piani che consentono l’intervento diretto).
Tale facoltà, naturalmente non è limitata alle Regioni che avevano già legiferato in materia, ma è riferita anche alle altre che dovranno normare in base ai principi fissati dalla legge n. 443/2001 fermo restando che, in assenza di disposizioni regionali, dall’11 aprile 2002 è comunque entrata in vigore la normativa statale nella sua integrale formulazione ed è quindi comunque possibile far
ricorso alla denuncia di inizio attività in luogo della richiesta di concessione edilizia nei casi elencati dalla L.443/01.

ART. 44 SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA
La norma istitutiva delle STU fa riferimento alla “aree” interessate dall’intervento, relativamente all’oggetto dell’attività di trasformazione e commercializzazione. Il termine “aree” era stato da alcuni inteso riduttivamente nel senso di riferirsi esclusivamente alle aree non edificate.
Per superare tali dubbi interpretativi, la legge in esame sostituisce la dizione “aree” con “immobili”, concetto onnicomprensivo di aree e fabbricati.
La legge interviene altresì, in merito alle modalità di conferimento dei beni pubblici, aggiungendo un “anche” dinanzi all’espressione “conferimento per concessione”. Alcuni, infatti, hanno letto nella precedente formulazione della norma un vincolo assoluto per cui il conferimento dei beni poteva avvenire solo a titolo di concessione.
L’esclusione di ogni alternativa alla concessione dei beni pubblici, avrebbe comportato una forte limitazione alla disponibilità del bene da parte della società per azioni che, invece, per essere pienamente operativa, deve poter disporre del patrimonio (diritto di proprietà) ovviamente nel rispetto dei limiti di legge nonchè statutari.
Il Senato, ai fini di un maggior approfondimento, ha invece accantonato un’altra modifica legislativa, approvata dalla Camera, che stabiliva la necessità di specificare, nel bando per l’individuazione del socio, i requisiti di qualificazione previsti dalle leggi vigenti nell’ipotesi in cui dovessero essere realizzate opere pubbliche da parte della STU.

ART.2 PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER I DIPENDENTI
STATALI
La legge in esame ha provveduto all’aggiornamento dei costi relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata previsti nell’ambito dei programmi per la realizzazione di alloggi destinati ai dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità (art. 18 L. 203/91).
Infatti nel caso in cui almeno due gare di appalto siano andate deserte sarà possibile applicare il valore di costo fissato con il D.M. 5 agosto 1994 anziché quello previsto dal D.M. del 1991.
Per reperire i fondi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente stanziati, il concessionario avrà due possibilità alternative:
– ridurre proporzionalmente il numero di alloggi;
– contribuire con fondi propri alla completa realizzazione dell’opera.
In questa seconda ipotesi il concessionario potrà optare tra due ulteriori soluzioni, e cioè:
– mantenere la disponibilità degli alloggi destinandoli alla locazione a canone convenzionato (ai sensi della L. 431/98) per 12 anni;
– cedere gli alloggi agli enti locali o agli IACP a determinate condizioni (la formula utilizzata è di dubbia interpretazione a seguito di un emendamento apportato in sede di esame al Senato).
Viene prorogato per ulteriori 9 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge, il termine per la conclusione dell’accordo di programma e la sottoscrizione della convenzione urbanistica necessari ai fini dell’attuazione degli interventi.
La norma consente inoltre, di utilizzare i fondi già versati dal Ministero del tesoro a quello delle Infrastrutture (ex LL.PP.) per i programmi di edilizia agevolata e successivamente destinati alla realizzazione di alloggi per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.
Queste risorse saranno utilizzabili:
– a copertura dei maggiori oneri dell’edilizia sovvenzionata sino ad un massimo del 10% del limite di costo;
– per finanziare le proposte di programma integrato presentate ai sensi dell’art. 18 della legge 203/91, che furono a suo tempo approvate dal Ministero e on ancora avviate;
– per il finanziamento di tutti i programmi non ancora avviati.

ART. 28 AREE CIMITERIALI E ZONE DI RISPETTO
La disposizione consente una semplificazione delle procedure attualmente previste per
l’ampliamento e la costruzione dei cimiteri. E’ inoltre prevista la facoltà per il consiglio comunale, previo parere della ASL (in assenza di risposta dopo due mesi dalla richiesta si formerà il silenzioassenso) di ridurre la zona di rispetto per consentirvi la realizzazione di un’opera pubblica o di un intervento urbanistico (es. costruzione di nuovi edifici e/o loro ampliamenti).
La riduzione delle zone di rispetto delle aree cimiteriali è consentita anche per la realizzazione di parchi, giardini, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici, serre.
Infine, nelle suddette zone di rispetto, sugli edifici esistenti sarà possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione, nonché ampliamenti nella percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d’uso.

ART.7 VARIANTI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE
Al fine di favorire il miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente cittadino, la legge in esame prevede che l’approvazione da parte del consiglio comunale dei progetti definitivi relativi ad infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, operante perciò in maniera automatica anche senza l’intervento della Regione.
Tale disposizione introduce così una deroga al regime ordinario.

ART. 40 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
La legge in esame individua tra le opere di urbanizzazione primaria la realizzazione dei cavidotti per le telecomunicazioni e dei cavedi multiservizi, operando in tal modo anche un’integrazione dell’art. 16 comma 7 DPR n. 380/01 Testo unico edilizia.
I Comuni potranno individuare, sulla base di criteri regionali, aree in cui tali opere non saranno obbligatorie. Sarà invece cogente nelle “nuove costruzioni civili a sviluppo verticale” la realizzazione dei cavedi multiservizi, secondo le norme CEI ed UNI.

Art. 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVITU’
Operando una modifica al contenuto dell’art.43 del Testo unico in materia di espropriazioni, è stata prevista la possibilità per l’autorità espropriante di procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù a favore di soggetti pubblici o privati che siano titolari di concessioni, autorizzazioni o
licenze per lo svolgimento di servizi pubblici in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia. Si stabilisce che saranno a carico dei soggetti beneficiari le spese necessarie per lo svolgimento di tale attività di espropriazione.

Art.4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI D’URGENZA
La disposizione chiarisce che le proroghe dei termini in materia di occupazioni d’urgenza stabilite dall’art.5 della L.385/80 e in ultima istanza rinnovate con l’art.22 della L.158/391, si intendono efficaci pur se non espressamente dichiarate con atti delle amministrazioni procedenti e vanno intese come riferite anche ai procedimenti in corso alle scadenze delle singole leggi. Viene, pertanto, fatta salva con effetto retroattivo l’efficacia delle occupazioni d’urgenza dichiarate in
costanza delle succitate leggi.

Art.16 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI
COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SISTEMA STRADALE
E’ istituito un fondo finalizzato al finanziamento di interventi per migliorare l’impatto ambientale delle reti stradali nazionali e regionali in maniera tale da garantirne un migliore inserimento nel contesto paesaggistico esistente e migliorare la qualità dell’intero sistema infrastrutturale.

Art.33 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA
COSTIERA
Con riferimento all’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi relativamente alle opere pubbliche, la disposizioni in esame stabilisce che sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare tutte le opere die edilizia relative a fabbricati, pertinenze destinate a comandi e reparti della capitaneria di porto.
Tale equiparazione consente allo stato di accertare la conformità degli interventi alle prescrizioni urbanistiche senza dover operare d’intesa con le Regioni interessate. Viene invece, fatta salva la competenza delle amministrazioni per la tutela ambientale e culturale, al rilascio della specifica autorizzazione nell’ipotesi in cui gli interventi suddetti ricadano su zone sottoposte a vincolo.

ART.13 ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DI
INFRASTRUTTURE
La norma in esame introduce una modifica alle disposizioni contenute al comma 2 dell’art.1 delle L.443/01, contemplando l’integrazione della composizione del CIPE, con la partecipazione anche dei Presidenti delle Provincie autonome insieme a quelli delle Regioni, nell’ipotesi in cui tale organo debba valutare le proposte dei promotori, nonché approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere strategiche.
Viene inoltre prevista la possibilità per il Ministero delle Infrastrutture incaricato di svolgere l’istruttoria finalizzata all’approvazione dei progetti delle suddette opere, di avvalersi della collaborazione del Ministero delle Finanze, nonché delle regioni o provincie autonome interessate.
Infine, si introduce una procedura alternativa a quelle disciplinata nella legge 443/01 per l’approvazione dei progetti preliminare e definitivi delle opre strategiche. Infatti, potranno procedere alla definitiva pronuncia sui progetti degli interventi individuati al comma 1 dell’art.1 della L.443/01, il Cipe integrato dai Presidenti delle Regioni e Provincie autonome, sentita la Conferenza Unificata composta dalla Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali e Conferenza Stato – regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce tale approvazione dichiara la compatibilità ambientale, la localizzazione urbanistica e la pubblica utilità dell’opera; inoltre tale decreto sostituisce ogni altra autorizzazione e nulla osta comunque denominati.


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