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20.05.2002 - economia

“L.R. n° 4/2002 – “”NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PER LA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”””

L L.R. n° 4/2002 – “NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PER LA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”

Sul BURL n° 10 del 8 marzo 2002 – 1° Supplemento Ordinario – è stata pubblicata la LR 4/2002 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative”, collegato ordinamentale recante la modifica e l’integrazione di alcune leggi vigenti per l’attuazione del programma regionale.
Il collegato prevede norme per la tutela delle biodiversità; per l’educazione e l’informazione ambientale; modifiche alla legislazione in materia di opere pubbliche; norme per interventi in edilizia scolastica, sbarramenti idrici, bonifiche di siti inquinanti; norme per i medicinali veterinari e per l’attività di imprenditore agricolo.
Si riassumono brevemente, di seguito, le novità di maggiore interesse della categoria che sono introdotte.
Art. 3, comma 4 – Lavori pubblici e Consiglio regionale dei lavori pubblici
Il collegato contiene alcune modifiche alla legge 1/2000 rivolte essenzialmente a chiarire e semplificare le regole e le procedure per i lavori pubblici che godono di finanziamenti regionali di importo pari o superiore al 50% dell’importo progettuale.
In particolare
– si chiarisce che tutti i finanziamenti pubblici erogati in base a piani e programmi regionali contribuiscono a rendere i progetti sussidiati;
– il responsabile del provvedimento deve asseverare, per i progetti sussidiati di importo inferiore a 7,5 milioni di euro ed i lavori pubblici di competenza regionale di importo inferiore a 7,5 milioni di euro, la congruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste di piani e programmi regionali;
– vengono introdotte nuove soglie, più elevate (pari o superiore a 7,5 milioni di euro), per stabilire quali progetti debbano essere sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.
Art. 3, comma 5 – Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali
La legge amplia la gamma degli strumenti di programmazione urbanistica finanziabili da parte della Regione; in particolare vengono ammessi al finanziamento regionale previsto dalla Legge regionale 66/82 (nella misura massima del 60% delle spese previste e riconosciute ammissibili) i PII (Programmi integrati di intervento) ed i Documenti di inquadramento previsti dalla LR 9/99. Particolare attenzione verrà rivolta al finanziamento degli strumenti urbanistici di comunità montane, consorzi o associazioni di comuni e comuni con meno di 5.000 abitanti.
Art. 3, comma 7 – Programmazione Urban Italia
La Regione parteciperà all’attuazione del Programma Urban Italia – finalizzato alla riqualificazione dei centri urbani – con risorse proprie.
A questo scopo la Regione ha previsto una spesa complessiva pari a 516.000 euro.
Art. 3, comma 12 – Inquinamento elettromagnetico
È frutto di un emendamento, presentato ed approvato direttamente in aula consiliare, il divieto di installare impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza da asili, scuole, strutture di accoglienza socio-assistenziali, residenze per anziani, orfanotrofi e loro pertinenze.
Art. 4, comma 4 – Edilizia scolastica
Il Collegato cerca di apportare maggiore chiarezza nella programmazione degli interventi relativi all’edilizia scolastica.
La programmazione triennale prevista dalla LR 70/80 viene abrogata. Continua invece a sussistere la programmazione di tipo annuale (piani di intervento annuale ordinario) che, però, viene approvata dalla Giunta sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio Regionale.


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