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19.07.2002 - lavoro

LEGGE 383/2001 – NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

LEGGE 383/2001 – NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE LEGGE 383/2001 – NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

La legge 18 ottobre 2001 n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a incentivare l’emersione del cosiddetto “lavoro sommerso”, ossia a regolarizzare quei rapporti di lavoro svolti, in tutto o in parte, in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo. Per conseguire questo obbiettivo la citata legge prevede un particolare regime di incentivi fiscali e previdenziali che s’inserisce in un più ampio contesto volto a sanare gli inadempimenti tributari e previdenziali, connessi ai rapporti di lavoro regolarizzati (scritture contabili, sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), e in materia di IVA. L’Agenzia delle entrate, in collaborazione con i ministeri dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e dell’Interno nonché all’INPS e all’INAIL ha diramato la circolare interamministrativa n. 56/E, pubblicata sul Notiziario n.7/2002, che riepiloga le istruzioni cui attenersi per aderire al programma di emersione dal sommerso.
Le richiamate disposizioni legislative contemplano due distinte procedure di emersione del lavoro irregolare:
a) l’una, definita automatica, consente un particolare regime agevolativo fiscale per il triennio 2002-2004 (2001-2003 per i soggetti che abbiano presentato domanda di emersione prima del 25 aprile 2002) con possibilità di fruire di un concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi, entro i termini prescrizionali. A tale procedura si accede presentando la dichiarazione di emersione, utilizzando l’apposito modello, entro il 30 novembre 2002;
b) l’altra, definita progressiva, consente, in aggiunta ai benefici già indicati per la procedura automatica, anche la regolarizzazione e l’adeguamento agli obblighi previsti per l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa relativamente a materie diverse da quelle fiscali e contributive (ad es. l’adeguamento dei luoghi di lavoro e delle condizioni di sicurezza dei lavoratori) da compiere in un periodo di 18 mesi prorogabile a 24 in caso di motivate esigenze, oltre alla possibilità di un allineamento progressivo – comunque non superiore al triennio di emersione – al trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro. A tale procedura si accede presentando, entro il 30 settembre 2002, al Sindaco del comune dove ha sede l’attività, anche in forma anonima tramite gli intermediari autorizzati, un piano individuale di emersione, che non potrà essere definito con il silenzio-assenso, ma dovrà essere o approvato o respinto da parte del Sindaco. In caso di approvazione, deve far seguito, entro il termine del 30 novembre 2002, la presentazione della dichiarazione di emersione.
Di seguito si riportano i soli punti maggiormente qualificanti della nuova normativa anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare 56/E richiamata, rinviando, in ogni caso, al testo della citata circolare (cfr. Not. n. 7/2002).
Triennio agevolato: l’accesso alla procedura di emersione, sia automatica che progressiva, consente di usufruire delle agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative per il triennio 2002-2004 (2001-2003 per coloro che hanno presentato domanda di emersione prima del 25 aprile 2002) con possibilità di fruire di un concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi, entro i termini prescrizionali.
Lavoratori regolarizzabili: entrambe le procedure consentono la regolarizzazione solo dei rapporti di lavoro subordinato di lavoratori già occupati, sebbene irregolarmente, prima del 25 ottobre 2001 e che lo siano ancora alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Non possono essere regolarizzati, pertanto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non sono, inoltre, regolarizzabili i contratti di apprendistato o di formazione lavoro. Infine la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti occupati in violazione parziale delle norme fiscali e previdenziali (cosiddetti lavoratori in “grigio”) è possibile solo con la procedura “automatica” e non con quella “progressiva”.
Programma di emersione: è previsto che il lavoratore oggetto dell’emersione debba dare il proprio assenso al programma di emersione. Inoltre, il datore di lavoro ed il lavoratore che aderisce all’emersione devono stipulare un contratto di lavoro subordinato (che potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part-time ma non potrà essere un contratto di formazione lavoro o apprendistato) che disciplini ogni aspetto del rapporto secondo le norme del contratto collettivo di lavoro. La firma dello specifico atto di conciliazione conferisce effetto novativo al rapporto di lavoro emerso. Pertanto il lavoratore non può proporre rivendicazioni retributive o risarcitorie per il periodo anteriore.
Agevolazione fiscale: durante il triennio agevolato il datore di lavoro beneficia di un’agevolazione di natura fiscale che consiste in una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRPEG) con aliquota del 10, 15 e 20% rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004, in luogo della tassazione ordinaria. L’agevolazione spetta fino alla concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso per l’anno 2002. Per ogni periodo d’imposta soggetto al regime agevolato si deve verificare se vi è stato un incremento rispetto al reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2000. Tale reddito, dunque, rimane un termine di raffronto fisso per individuare l’entità dell’incremento del reddito verificatosi in ogni periodo d’imposta oggetto dell’agevolazione, ed è su questo incremento che si applicano le aliquote di tassazione agevolata. Inoltre, non è dovuta l’IRAP fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso. Per i lavoratori l’agevolazione fiscale consiste nel sottoporre i redditi di lavoro emersi ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 6, 8 e 10% rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Agevolazioni previdenziali: sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati si applica, a carico del datore di lavoro, una contribuzione INPS nelle seguenti percentuali: 7% per l’anno 2002, 9% per l’anno 2003 e 11% per l’anno 2004. Ciò significa che sulla retribuzione emersa, in luogo dell’ordinaria aliquota contributiva, è dovuta la contribuzione nella percentuale sopra indicata. Ai fini operativi, i datori di lavoro che denunciano per la prima volta lavoratori subordinati devono chiedere alla sede INPS territorialmente competente l’apertura di una posizione aziendale, che potrà essere utilizzata solo per il versamento della contribuzione sostitutiva. I datori di lavoro che sono già titolari di una posizione aziendale dovranno richiedere l’apertura di un’ulteriore posizione per il versamento dei contributi relativi ai lavoratori regolarizzati. Per i lavoratori l’agevolazione contributiva consiste nell’escludere tali lavoratori emersi dalla contribuzione previdenziale a loro carico per tutto il triennio agevolato.
In ordine agli adempimenti INAIL, si rammenta che i datori di lavoro verseranno, limitatamente alle retribuzioni emerse, il 25% del premio dovuto per il 2002, il 30% nel 2003, il 35% nel 2004. Entro e non oltre cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione di emersione i datori di lavoro devono aprire un’apposita posizione assicurativa INAIL, sia per i lavoratori “in nero” compresi nella denuncia di emersione che per quelli soggetti a regolarizzazione parziale per differenze retributive. Il termine di cinque giorni riguarda anche la denuncia nominativa degli assicurati (DNA), contenente il codice fiscale dei lavoratori assicurati, che va allegata alla domanda di iscrizione assieme alla copia della dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro.
Costo del lavoro emerso: il “costo del lavoro emerso” è pari al maggiore dei seguenti importi:
– ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente effettivamente sostenute o che si presume di sostenere nel periodo d’imposta 2002 per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico delle imposte sui redditi;
– importo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento relativo al medesimo periodo (retribuzione diretta ed oneri contrattuali).
In particolare, la retribuzione diretta è quella mensilmente corrisposta al lavoratore ed è composta, tra l’altro, dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza, dagli scatti di anzianità. Gli oneri contrattuali comprendono, invece, la tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), la quattordicesima mensilità (laddove prevista), le eventuali indennità previste da contratto (indennità di cassa, indennità di rischio, eccetera), i premi di produzione annuali. Pertanto, ci si deve riferire esclusivamente a tali voci senza tener conto degli oneri sociali (ossia dei contributi previdenziali e assicurativi a carico dei datori di lavoro). Per gli anni pregressi, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione di emersione come proposta di concordato tributario, non è possibile indicare un costo del lavoro regolarizzato superiore a quello indicato per l’anno 2002.
Definizione degli anni pregressi per i datori di lavoro: la definizione degli anni pregressi si perfezione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRPEG, dell’IVA, dell’IRAP dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nella misura dell’8% del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo di imposta regolarizzato senza applicazione di sanzioni ed interessi. Per produrre effetti sugli anni pregressi, la dichiarazione di emersione deve essere presentata prima che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso, la proposta di concordato non produce effetti con riferimento all’anno o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia iniziata un’attività di accertamento. Tuttavia, nell’ipotesi in cui le ispezioni, gli accessi e le verifiche fiscali siano stati conclusi senza dar luogo a rilievi, è comunque consentito far valere, anche per quell’anno, la dichiarazione di emersione come proposta di concordato. Non deve essere considerata una causa ostativa alla proposta di concordato fiscale, la comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata dall’Amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle dei sostituti d’imposta, a norma dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973, nonché la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle medesime dichiarazioni, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973. Inoltre, la dichiarazione può essere fatta valere come proposta di concordato ai fini previdenziali purché presentata prima della notifica di un verbale di addebito elevato da organi istituzionalmente preposti al controllo degli obblighi previdenziali, assicurativi e di quelli previsti dalla normativa sul lavoro. Pertanto, la dichiarazione di emersione può valere come proposta di concordato per gli anni pregressi anche se presentata dopo l’inizio di accessi effettuati da tali organi che, nell’ambito delle proprie attività programmate fino alla data del 30 novembre 2002, possono assolvere anche ad una funzione incentivante l’emersione attraverso forme di consulenza, informazione e divulgazione della normativa. Anche i lavoratori possono sanare la loro posizione per gli anni pregressi mediante il versamento, per ogni anno regolarizzato, di un importo pari ad euro 103,29 se versato in più soluzioni, o di euro 77,47 euro se versato in un’unica soluzione.
Attività di contrasto all’economia sommersa e sanzioni: accanto alle previsioni di carattere agevolativo è previsto un piano straordinario di accertamento per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. In particolare è previsto l’invio, da parte dell’Agenzia delle entrate, di apposite richieste di chiarimenti ai soggetti relativamente ai quali l’utilizzo coordinato delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, di altri enti pubblici e società che erogano servizi di pubblica utilità, faccia emergere anomalie che potrebbero essere indice di utilizzo di lavoro non regolare nello svolgimento dell’attività. Tale richiesta di chiarimenti è funzionale al programma di accertamento straordinario che riguarderà prioritariamente quei soggetti che non forniranno esaurienti risposte alle osservazioni formulate nell’ambito della richiesta di informazioni. Inoltre, è stata introdotta una sanzione amministrativa in caso di constatazione dell’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste. La sanzione in parola è irrogata dall’Agenzia delle Entrate ed è stata fissata nella misura che va dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del lavoro, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, ed è relativo a ciascun lavoratore irregolarmente occupato tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.


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