Print Friendly, PDF & Email
04.02.2002 - trasporti

REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE ANNO 2002

REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE ANNO 2002 REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE ANNO 2002
Il Ministero dei Trasporti ha confermato che, anche per l’anno 2002, la revisione generale dei veicoli diversi dai motocicli e dai ciclomotori, deve avvenire secondo quanto stabilito dall’art.80, commi 3 e 4, del nuovo Codice della strada.
Si ricordano di seguito gli obblighi e le scadenze per tutte le categorie di veicoli.

Revisione annuale
Veicoli soggetti:
– autobus;
– autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
– rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
– autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
– autoambulanze.

Sono esclusi tutti i veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno 2002 o sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti nel corso dello stesso anno.

Revisione periodica
Dovranno, inoltre, essere sottoposti a revisione nell’anno 2002 i seguenti veicoli:
– autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. e quadricicli a motore, immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1998, esclusi quelli sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi dell’art. 75 o 80 del Codice della Strada nel corso del 2001 o che vi saranno sottoposti nel 2002;
–         autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo, esclusi quelli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31.12.1998, ad esclusione di quelli sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti nel 2001 o che vi saranno sottoposti nel 2002;
–         rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t., immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1998, esclusi quelli sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti nel 2001, o che vi saranno sottoposti nel 2002.
Le operazioni di revisione, sia per la revisione annuale che per le revisioni periodiche, dovranno essere eseguite per la prima volta entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, entro il mese solare corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Si evidenzia che la prenotazione delle operazioni di revisione, effettuata entro il termine previsto per la revisione, consente, ai soli veicoli soggetti a revisione annuale, di circolare anche dopo la scadenza del termine sino al giorno dell’effettuazione delle operazioni di revisione.

Motoveicoli e ciclomotori
Revisione periodica
Veicoli soggetti all’obbligo di revisione nel 2002:
–         ciclomotori, di cui all’art. 52 del Codice della Strada, compresi i quadricicli leggeri, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31.12.1993, ad eccezione dei veicoli sottoposti a visita e prova successivamente al 31.12.2000;
–         motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale, ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1993, ad eccezione dei veicoli sottoposti a visita e prova successivamente al 31.12.2000.

CALENDARIO REVISIONI
          Rilascio certificato
Termine revisione                  /immatricolazione

entro il mese di marzo                tra il 1° gennaio
                    ed il 31 marzo
entro il mese di giugno              tra il 1° aprile
                    ed il 30 giugno
entro il mese  di settembre        tra il 1° luglio
          ed il 30 settembre
entro il mese di novembre         tra il 1° ottobre
          ed il 31 dicembre

Con decorrenza 1° gennaio 2003 saranno effettuati anche gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori.
Si ricorda che l’omessa revisione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 131 Euro ad un massimo di 524 Euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. Se rilevata in autostrada, la violazione può comportare anche il fermo amministrativo del veicolo.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941