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06.12.2002 - tributi

RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI E AGRICOLE – PROROGA

RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI E AGRICOLE – PROROGA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI E AGRICOLE – PROROGA
(D.L. 209/2002)

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002 è stata pubblicata la legge 22 novembre 2002, n. 265, con la quale si è provveduto a convertire, con modificazioni, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209.
La legge 265/2002, intervenendo, tra l’altro, sull’art.4, comma 3, del D.L. 209/2002, ha disposto la proroga dei termini per effettuare la rivalutazione delle aree edificabili e con destinazione agricola, prevista dall’art.7 della legge 448/2001.
In particolare, la legge di conversione ha fissato definitivamente al 16 dicembre 2002 il termine ultimo per la redazione della perizia giurata di stima e per il pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%, che il testo originario dell’art.4 del D.L. 209/2002, aveva stabilito al 30 novembre 2002.
In sostanza, i contribuenti proprietari, al 1° gennaio 2002, di aree edificabili o agricole hanno tempo sino al 16 dicembre 2002 per scegliere di effettuare la rivalutazione di tali immobili, facendo redigere la perizia giurata di stima (prima dell’eventuale vendita del terreno) e versando, sempre entro il 16 dicembre 2002, l’imposta sostitutiva pari al 4% dell’intero valore dell’area rivalutato. In tal ambito, si ricorda che il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato anche ripartendolo in tre rate annuali, che, stante la proroga suddetta, andranno versate, con gli interessi del 3%, secondo le seguenti scadenze:
– 16/12/2002;
– 16/12/2003 con gli interessi annuali al 3%;
– 16/12/2004 con gli interessi annuali al 3%.
Trattandosi, inoltre, di una semplice disposizione di proroga, rimangono confermati sia l’ambito soggettivo che oggettivo dell’agevolazione, così come originariamente delineati dall’art.7 della legge 448/2001. Possono, quindi, effettuare la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art.81, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (D.P.R. 917/1986), le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali (purché le stesse aree non rientrino nell’esercizio di imprese commerciali).
Per quanto attiene, invece, all’ambito oggettivo di applicazione del beneficio, si ricorda che la rivalutazione può riguardare i seguenti terreni:
– terreni lottizzati o sui quali siano state eseguite opere intese a renderli edificabili;
– terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (in base al piano regolatore generale o ad altri provvedimenti urbanistici), anche se di fatto destinati ad agricoltura;
– terreni agricoli;
– terreni agricoli, anche in vista di un futuro inserimento, come aree edificabili, in uno strumento urbanistico.


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