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20.05.2002 - qualificazione

UTILIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE POSSEDUTA DA UN’IMPRESA ACQUISTATA

UTILIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE POSSEDUTA DA UN’IMPRESA ACQUISTATA UTILIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE POSSEDUTA DA UN’IMPRESA ACQUISTATA 
(Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia 1/6/2001, n. 256)

Ai sensi dell’art. 35 comma 4, Legge l 1 febbraio 1994 n. 109, della circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985 n. 382, e dell’art. 25 D.M. dei lavori pubblici 9 marzo 1989 n. 172, l’Impresa, la quale partecipa alla gara avvalendosi dell’iscrizione dell’impresa conferente (cioè acquistata), deve presentare il certificato fallimentare relativo all’Impresa intestataria dell’iscrizione utilizzata per partecipare alla gara stessa; la situazione che l’Impresa conferitaria abbia la stessa idoneità ad operare nel settore dei pubblici appalti, in precedenza riconosciuta all’Impresa conferente, consente l’ammissione alle gare di appalto di opere pubbliche fino alla conclusione del procedimento di recupero integrale dell’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori in favore dell’Impresa avente causa, ma non esime quest’ultima dall’onere di dimostrare la sussistenza del requisito della capacità finanziaria non solo per se stessa, ma anche per l’Impresa conferente.


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