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03.07.2002 - urbanistica

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE                                     
Si ritiene opportuno fornire delle indicazioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) in relazione ad alcuni recenti provvedimenti legislativi.
In particolare l’art. 1 comma 1 della legge 443/01 (c.d. “legge obiettivo”) prevede, nei 12 mesi successivi all’11 gennaio u.s., l’emanazione di decreti legislativi finalizzati ad accelerare l’avvio di una serie di “interventi strategici” previsti dalla legge medesima.
Per accelerare la realizzazione di tali interventi è stata prevista la revisione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione ambientale integrata il cui decreto delegato è in via di emanazione.
A livello europeo è opportuno ricordare che il Parlamento UE aveva approvato, il 27 giugno 2001, la Direttiva 2001/42/CE, in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e progetti sull’ambiente (la cosiddetta VAS).
I contenuti di tale Direttiva, non ancora recepita nell’ambito della legislazione statale (fatta salva la legge 285/00 “Olimpiadi di Torino” che ne aveva anticipato i contenuti), sono però, in qualche modo presenti nella normativa di alcune Regioni (Valle d’Aosta, Friuli, Toscana, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Bolzano), nonché viene tenuta in considerazione nella formulazione di taluni piani territoriali provinciali.
In tale contesto si inserisce la recente legge n. 55/02 (conversione del Decreto legislativo n. 7/02) finalizzata alla costruzione ed all’esercizio di centrali elettriche con potenza superiore a 300 MW.
Per la realizzazione di tali impianti è stata prevista un’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive nell’ambito di un “procedimento partecipato” tra le Amministrazioni statali e locali interessate (art. 1 n. 2).
Tale autorizzazione comprende anche l’autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali (locali e statali).
La VIA, conclusasi con esito positivo “costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”.
Per il rilascio della VIA si applicherà la legge n. 349/86 ed il DPCM n. 377/88 e, per gli impianti siti in luoghi adiacenti ad altre Regioni, saranno comunque sentite anche queste ultime.
L’autorizzazione unica, se le opere comportano variazione degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, avrà effetto di variante urbanistica (art. 1 n. 3).


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