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09.09.2003 - ambiente

BONIFICA DEI TERRENI – PROCEDURE SEMPLIFICATE

BONIFICA DEI TERRENI – PROCEDURE SEMPLIFICATE BONIFICA DEI TERRENI – PROCEDURE SEMPLIFICATE
La Giunta Regionale della Lombardia, con DGR 20/6/2003 n° 7/13410, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n° 28 del 7 luglio 2003, ha approvato la circolare che stabilisce le “Procedure da applicarsi alla caratterizzazione, alla movimentazione ed alla destinazione dei terreni inquinati provenienti da aree oggetto di interventi di bonifica, ai sensi ed agli effetti dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22” (decreto Ronchi).
La circolare è stata emanata al fine di regolare i processi di bonifica dei siti inquinati del territorio lombardo offrendo agli operatori pubblici e privati soluzioni che permettano di ridurre i costi degli interventi di bonifica e, nel contempo, garantiscano la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute umana.
I principali aspetti positivi del provvedimento si possono sintetizzare nella possibilità di riutilizzare i terreni inquinati previo idoneo trattamento, sia all’interno dei siti da bonificare, sia in siti esterni a quello di provenienza, sia in cicli produttivi.
La circolare riporta e definisce:
a) le modalità di prelievo dei terreni dai siti inquinati sottoposti ad interventi di bonifica;
b) i criteri di preparazione e di analisi dei campioni di terreno nonchè le relative metodiche analitiche;
c)  i criteri di classificazione dei terreni derivanti dagli interventi di bonifica;
d) i criteri per il riutilizzo dei terreni sia nella stessa area sia in aree esterne al sito dove si svolge l’opera di bonifica;
e) le modalità di effettuazione delle operazioni di trattamento dei terreni inquinati presso impianti appositamente attrezzati;
f)  le condizioni per il riutilizzo di terreni in cicli produttivi.
La delibera, inoltre:
a) revoca la precedente DGR 18/XII/1998 n° 6/40518 che stabiliva i criteri di classificazione e riutilizzo di terreni di scavo derivanti da operazioni di bonifica;
b) stabilisce che gli obiettivi di qualità dei terreni ottenuti attraverso il trattamento di bonifica autorizzata ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n° 22/1997 siano applicabili anche agli impianti di trattamento dei terreni contaminati autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del medesimo d.lgs., nonchè ai sensi del d.m. 5/2/1998;
c)  prende atto che le opere civili realizzate con i terreni sottoposti a trattamento devono raggiungere gli stessi livelli qualitativi delle opere realizzate con materiali naturali di cava;
d) stabilisce, infine, che l’aggiornamento della circolare potrà avvenire con decreto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità.


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