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16.07.2003 - tributi

CCIAA – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DIRITTI ANNUALI

CCIAA – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DIRITTI ANNUALI CCIAA – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DIRITTI ANNUALI
(DM – 9/5/03)
Il Ministro delle attività produttive ha stabilito le modalità di attuazione della definizione agevolata per il diritto annuale dovuto alle camere di commercio dal 1997 (art. 13, legge n. 289/2002).
Hanno diritto ad avvalersi della sanatoria tutti i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale nonchè gli eredi, in solido e disgiuntamente.
Entro il 1° agosto, le camere di commercio devono disporre se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per il periodo 1997-2000, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non regolarmente versato nei termini prescritti.
Le camere di commercio decidono anche se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per gli anni 2001-2002 non regolarmente versato.
Esse stabiliscono la riduzione dell’ammontare del diritto non versato nonchè la riduzione o l’esclusione della sovrattassa o delle sanzioni in relazione ai periodi di competenza e individuano il termine di sospensione delle procedure di accertamento o dei procedimenti giurisdizionali (art. 13, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata deve provvedere al pagamento dell’importo entro il 30 novembre 2003.
Il versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata avviene mediante modello F24, senza possibilità di compensare con altri versamenti. L’importo da versare è arrotondato all’unità di euro superiore.
Gli importi iscritti in ruoli emessi dalle camere di commercio e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, possono essere versati agli stessi concessionari dai contribuenti.
In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, per gli anni 2001 e 2002 è stabilita una riduzione del 30% dell’importo di diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, con esclusione di sanzioni.
Per ciascuna unità locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio è dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di Euro 10,00.
I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongono la definizione agevolata con aggravio di sanzioni, devono versare, per gli anni 2001 e 2002, gli importi previsti maggiorati di una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.
In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, fino all’anno 2000 è stabilita una riduzione del 60% sull’importo dovuto in base alla normativa vigente all’epoca, con esclusione della sovrattassa.
Per ciascuna unità locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio è dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di Euro 10,00.
I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongano la definizione agevolata con aggravio di sovrattassa, devono versare, per il diritto dovuto fino al 2000, gli importi previsti maggiorati di una somma, a titolo di sovrattassa, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.
In pendenza di un procedimento contenzioso in sede giurisdizionale i contribuenti possono avvalersi della definizione agevolata, versando gli importi previsti.
I contribuenti richiedono, a pena di decadenza, alla camera di commercio competente, entro trenta giorni dalla data della deliberazione della camera di commercio, la definizione agevolata dell’atto impositivo notificato con apposita domanda.
Il contribuente, contestualmente alla domanda, presenta al giudice competente apposita istanza di sospensione del contenzioso oggetto di definizione agevolata.
La camera di commercio comunica agli organi giurisdizionali interessati il termine fino al quale debbono considerarsi sospesi i procedimenti giurisdizionali pendenti a carico del contribuente che ha aderito alla definizione agevolata.
Il contribuente effettua il versamento dell’importo risultante dalla definizione agevolata, alla scadenza e con le modalità indicate.
Ai fini dell’estinzione del giudizio, o della sua prosecuzione, la camera di commercio comunica al giudice competente l’esito della definizione agevolata della lite.


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