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09.09.2003 - trasporti

CODICE DELLA STRADA – PATENTE A PUNTI E NUOVE NORME DI CIRCOLAZIONE

CODICE DELLA STRADA – PATENTE A PUNTI E NUOVE NORME DI CIRCOLAZIONE CODICE DELLA STRADA – PATENTE A PUNTI E NUOVE NORME DI CIRCOLAZIONE
(DL n.151 del 27/6/03 convertito con L. n.214 del 1/8/03)

Il Senato ha convertito in legge, con modifiche, il DL 151 del 27 giugno 2003 “Modifiche ed integrazioni al codice della strada” (si veda in merito quanto pubblicato sul Notiziario n.7/2003).
Si evidenziano di seguito le principali disposizioni di interesse del settore.
 
Patente a punti
(art. 126 bis del D.lgvo 285/1992)

La legge di conversione del DL 151/03 ha, in parte, modificato la tabella dei punteggi originariamente prevista dal DL151/2003 (si veda in merito la tabella riportata al termine della circolare).
Nella conversione del decreto in esame, è stata parzialmente riformulata la disposizione di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada (CdS) che, nei confronti di chi avesse conseguito il titolo di guida da non più di cinque anni, prevedeva il raddoppio dei punti detratti dalla patente.
La nuova formulazione stabilisce che, per le infrazioni commesse in un periodo di tre anni dal rilascio della patente di guida, il raddoppio dei punti da sottrarre si applichino soltanto a coloro che abbiano conseguito la patente successivamente al 1 ottobre 2003, qualora non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore.
Un’altra importante novità, riguarda l’ipotesi in cui l’organo accertatore non contesti immediatamente l’infrazione al trasgressore.
In questa ipotesi, infatti, la sottrazione del punteggio è effettuata al proprietario dell’automezzo, a meno che questi, entro 30 giorni dalla richiesta inoltratagli dall’organo di polizia, non comunichi al citato organo i dati personali e della patente della persona che, al momento della violazione, era alla guida del mezzo.
Qualora il veicolo appartenga ad una persona giuridica (ad esempio ad una SRL, ad una SPA o ad una società in accomandita per azioni), l’art. 126 bis dispone che debba essere il legale rappresentante o un suo delegato ad indicare il conducente e che, quando non si riesce ad individuarlo, scattano i 343,35 euro di multa previsti dall’art. 180, comma 8.
Con circolare 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44284/109/16/1 del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno è stato chiarito che la multa di 343,35 euro si applica non solo quando non viene data alcuna risposta, ma anche quando la risposta non consente di individuare il conducente. Non viene specificato, invece, chi sia il soggetto tenuto a pagare la multa, ma dalla norma parrebbe di capire che la sanzione debba essere applicata all’azienda o all’ente proprietario del veicolo e non personalmente al legale rappresentante.
Il titolare di patente di guida a cui vengano sottratti dei punti, può recuperare l’intero punteggio, pari 20 punti se, nell’arco di due anni (anziché di tre, come prevedeva la precedente formulazione dell’art. 126 bis CdS), non commette infrazioni previste nella più volte citata tabella dei punteggi, di cui all’art. 126 bis CdS.
Inoltre, a favore dei conducenti con almeno 20 punti, che, per un periodo di due anni, non commettano violazioni del CdS che causino la diminuzione di punti, la legge di conversione ha previsto che il punteggio venga aumentato, alla fine di ciascun biennio, di due punti, fino ad un massimo di dieci punti.
Un altro aspetto del decreto, rivisto dalla legge di conversione, è quello concernente il cumulo dei punti da detrarre dalla patente, quando l’organo di Polizia accerti contemporaneamente, nei confronti dello stesso conducente, la violazione di più norme del CdS che, in astratto, provochino tale detrazione. In quest’ipotesi, il testo definitivo del DL ha stabilito che dalla patente del conducente possono togliersi non più di 15 punti, escludendo, tuttavia, che tale limite massimo si applichi alle violazioni del CdS per le quali sia stata prevista la sanzione della sospensione, o della revoca, della patente.
Sempre in tema di patenti a punti, occorre registrare l’applicabilità di questo meccanismo anche ai conducenti stranieri, che hanno conseguito il titolo di guida in un Paese dove non è in vigore un sistema di patente a punti. In particolare, l’art. 6 ter ha stabilito l’istituzione, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una banca dati nella quale saranno inserite le decurtazioni di punteggio comminate agli autisti stranieri. I conducenti esteri che, in un anno, esauriscano i 20 punti, non possono guidare in Italia per un periodo di due anni.
Tale divieto è ridotto:
– ad un anno per gli stranieri che finiscano il punteggio a disposizione, nell’arco di due anni;
– a 6 mesi per gli stranieri che terminino i punti in un periodo compreso tra i due ed i tre anni.

Modifica delle sanzioni amministrative
Il testo del DL 151/03, risultato dalla conversione, ha altresì modificato alcune sanzioni amministrative previste dal CdS che si evidenziano nella tabella riportata in calce alla circolare in esame.

Tempi di guida e di riposo
Su questo punto, il provvedimento di conversione ha introdotto delle novità sostanziali.
In primo luogo, il Parlamento ha abrogato la norma in cui si stabiliva che il conducente che proseguiva a guidare l’automezzo per non più di 45 minuti dalla scadenza del periodo di guida, era soggetto all’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita per la violazione dei tempi di guida e di riposo, ridotta della metà (quindi nei confronti dell’autista- nonché, per effetto del comma 8 dell’art. 174 CdS, nei confronti del committente, del proprietario del mezzo e del datore di lavoro – poteva applicarsi una sanzione da un minimo di 68,775 ad un massimo di 275,1 Euro).
Con l’abrogazione della disposizione, è venuta meno la possibilità di sanzionare la condotta di quei conducenti che, scaduto il periodo di guida, proseguano la marcia alla ricerca di un’area di sosta, sempreché, a norma dell’art 12 Reg. CEE3820/85, gli stessi conducenti abbiano annotato sul foglio di registrazione che la sosta viene effettuata nella prima area idonea.
Nella conversione del decreto, sono state modificate, inoltre, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso si accerti la violazione dei tempi di guida, pausa e/o riposo previsti dalle norme vigenti.
Nel testo precedente alla conversione, il decreto prevedeva che l’organo accertatore, oltre a comminare la sanzione pecuniaria da un minimo di 137,55 fino ad un massimo di 550,20 Euro, doveva intimare all’autista di non proseguire il viaggio prima del completamento del periodo di pausa o di riposo, e, contestualmente, doveva procedere al ritiro della carta di circolazione e della patente del medesimo autista (il quale, a sua volta, una volta terminato il periodo di riposo, avrebbe dovuto recarsi presso l’ufficio indicato sul verbale di contestazione, per il ritiro di tali documenti).
La legge di conversione del decreto ha previsto invece quanto segue:
– L’Organo che accerta l’inosservanza dei tempi di guida, pausa e/o riposo, procede ad applicare, nei confronti del conducente, la sanzione amministrativa da un minimo di 137,55 fino ad un massimo di 550,20 Euro, e, contestualmente, intima allo stesso conducente di non proseguire il viaggio se non dopo il completamento del periodo di pausa o di riposo. Nel verbale di contestazione viene specificata l’ora in cui l’autista potrà rimettersi in marcia. Pertanto, in questa fase non si fa luogo al ritiro della carta di circolazione e della patente.
– Nel caso in cui l’autista si metta ugualmente in viaggio prima dell’orario indicato sul verbale di accertamento, nonostante l’intimazione effettuatagli dall’Organo di Polizia di non riprendere la guida, nei suoi confronti si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 1.626,45 Euro ad un massimo di 6.506,85 Euro, nonché la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.
A questo punto il conducente, una volta completato il periodo di riposo, dovrà recarsi all’Ufficio indicato dall’Organo accertatore per la restituzione dei citati documenti.
Sempre a proposito della violazione delle disposizioni sui periodi di guida e di riposo, occorre registrare la soppressione della norma del DL, che, modificando il comma 8 dell’art. 174, stabiliva una responsabilità autonoma (e non in solido) del conducente, del proprietario del veicolo, del datore di lavoro e del committente, per l’inosservanza delle predette disposizioni.
L’eliminazione della disposizione fa si che torni ad applicarsi la precedente formulazione del comma 8 dell’art. 174, anteriore all’emanazione del DL 151/03; quindi, l’impresa è responsabile del pagamento della sanzione, comminata al dipendente per la violazione dei tempi di guida e di riposo, soltanto in solido con quest’ultimo, con la possibilità, quindi, di ripetere dal medesimo dipendente la somma pagata a tale titolo.

Cronotachigrafo e limitatore di velocita’
Su questo punto la legge di conversione ha confermato quanto previsto dal DL 151/03, e, pertanto si rinvia a quanto già pubblicato sul Notiziario 7/2003.
L’unica novità apportata in sede di conversione del decreto riguarda la parziale modifica del comma 7, art. 179 CdS, a seguito della quale la diffida dell’organo accertatore, nei confronti dell’impresa di trasporto, a regolarizzare il cronotachigrafo o il limitatore di velocità, viene effettuata non solo quando detta strumentazione manchi o sia stata manomessa, ma anche quando non sia funzionante.
 
Obbligo di installazione delle strisce retroriflettenti
La legge di conversione ha effettuato alcune importanti precisazioni.
In primo luogo, tale obbligo è limitato agli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton.
In secondo luogo, tale obbligo diventerà operativo soltanto quando sarà emanato un apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, in esecuzione a quanto previsto dal Regolamento internazionale ECE/ONU n.104; pertanto, fino a quel momento, le imprese di trasporto non sono obbligate a dotare il proprio parco veicolare delle suddette strisce riflettenti.
 
Obbligo di installazione di dispositivi diretti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua
Si tratta di un nuovo obbligo previsto dalla legge di conversione.
In particolare, il comma 2 ter dell’art 72 CdS (introdotto dal comma 3, art. 1 DL 151/03 convertito in legge) stabilisce che “durante la circolazione i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni”.
Tale obbligo, nonostante entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione, diventerà effettivo soltanto a partire dal 1° Gennaio 2005; infatti, è stato previsto che solamente a partire dalla predetta data, potrà applicarsi la sanzione stabilita per la mancanza dei dispositivi sopraccitati, che va da un minimo di 68,25 ad un massimo di 275,10 Euro.
 
Obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità
L’art.3, comma 9 del DL 151/03, nel testo precedente alla conversione in legge, stabiliva, con una formula alquanto generica, che nei casi in cui è obbligatorio l’uso del segnale mobile di pericolo (casi che sono stati indicati al comma 1, art. 162 del CdS, il quale, si ricorda, stabilisce che “Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati…), il soggetto che si apprestava ad apporre, sulla strada, tale segnale mobile di pericolo triangolare, doveva segnalare la propria posizione agli altri utenti della strada mediante dei dispositivi retroriflettenti o luminosi (di cui non venivano stabilite le caratteristiche).
La legge di conversione ha apportato delle significative modifiche al contenuto di questa norma del decreto, che possono sintetizzarsi nel modo seguente:
1) nel momento in cui occorra scendere dal veicolo per apporre, sulla strada, il segnale mobile di pericolo,il soggetto deve indossare dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale, dotati delle caratteristiche che saranno previste da un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quindi, fino all’emanazione ed all’entrata in vigore di questo decreto, non sarà obbligatorio indossare alcun dispositivo protettivo retroriflettente di protezione individuale.
2) A partire dal 1° Gennaio 2004, il conducente che si appresti a scendere dal veicolo per apporre il segnale mobile di pericolo, deve indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti, le cui caratteristiche saranno fissate con un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo 31 Ottobre.
Occorre precisare che, sempre dalla stessa data sopra indicata, l’obbligo di indossare giubbotti o bretelle retroriflettenti, si applicherà anche se il veicolo è collocato sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.

Casi di esonero dalla contestazione immediata dell’infrazione
Il comma 1 bis dell’art. 201 CdS ha previsto delle fattispecie in cui l’organo accertatore non solo è stato esonerato dall’obbligo di effettuare la immediata contestazione dell’infrazione, ma, addirittura, non è nemmeno tenuto a specificare, all’interno del verbale, i motivi che hanno determinato tale impossibilità.
Questi casi sono stati individuati:
1) nell’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
2) nell’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso;
3) nel sorpasso vietato;
4) nell’accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
5) nell’accertamento dell’infrazione mediante appositi apparecchi di rilevamento a distanza, che permettono di verificare l’illecito in tempo successivo a quello in cui viene commesso;
6) nell’accertamento effettuato con sistemi i rilevazione a distanza fotografici, di ripresa video o con sistemi analoghi, a norma dell’art. 4 del DL 20 Giugno 2002, n.121, convertito in legge 1 Agosto 2002, n.168.
7) nel rilevamento dell’accesso in una zona a traffico a limitato, non consentito al veicolo.
Al di fuori di questi casi, l’Organo accertatore è tenuto ad indicare, nel verbale di accertamento, i motivi che hanno reso impossibile la immediata contestazione dell’infrazione.
 
Impugnazione del verbale
La legge di conversione del decreto ha introdotto delle novità nella procedura per l’impugnazione del verbale di contestazione dell’infrazione.
In merito allo strumento di impugnazione del Ricorso al Prefetto, le nuove disposizioni hanno ampliato le modalità con le quali può proporsi: infatti, affianco alla possibilità, già prevista in passato, di presentare il Ricorso al Prefetto presso l’Ufficio o il comando cui appartiene l’organo accertatore, ovvero di inviarlo ai predetti organismi, il nuovo comma 1 bis dell’art. 203 ha stabilito che il Ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Prefetto, a sua volta, ha 120 giorni di tempo (calcolati dalla data di ricevimento degli atti, inviati dall’Ufficio che ha accertato l’infrazione) per emettere l’ordinanza motivata di ingiunzione. E’ interessante notare che, per espressa previsione del legislatore, il predetto termine di 120 giorni ha natura perentoria, con la conseguenza, prevista nello stesso comma 1 bis dell’art. 204 CdS, che la mancata adozione dell’ordinanza di ingiunzione entro il citato termine, comporta l’accoglimento del Ricorso e, quindi, l’annullamento del verbale di infrazione.
La decorrenza del termine di 120 giorni è sospesa quando il conducente chiede, nel Ricorso, l’audizione personale; in questo caso, il decorso del termine riprenderà una volta svoltasi l’audizione o, qualora il ricorrente non si presenti, dalla data fissata per l’audizione stessa.
Novità importanti sono state introdotte anche per l’altro strumento di impugnazione, costituito dal Ricorso al Giudice di Pace, per il quale si segnalano due importanti cambiamenti:
1) è stato finalmente previsto che, nel caso in cui il ricorrente, anziché tentare la via amministrativa del ricorso al Prefetto, utilizzi subito il rimedio giurisdizionale dell’impugnativa del verbale davanti al Giudice di Pace competente, il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale. Questa precisazione, finalmente, pone fine ai dubbi avanzati da una parte, a dire il vero minoritaria, della giurisprudenza, la quale riteneva che nel caso di rinuncia del soggetto ad avvalersi dell’impugnazione amministrativa del verbale davanti al Prefetto, questi aveva soltanto 30 giorni di tempo per proporre il Ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace, che decorrevano dalla data di contestazione o di notifica del verbale di accertamento.
2) Sempre nell’ipotesi in cui il Ricorrente decida di ricorrere subito al Giudice di Pace, senza adire preventivamente il Prefetto, il comma 3 dell’art 204 bis CdS prevede che, al momento del deposito del ricorso in cancelleria di detto Giudice, il ricorrente debba versare una cauzione pari alla metà del massimo editale della sanzione che gli è stata inflitta dall’organo accertatore, a pena dell’inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di rigetto dell’impugnazione il giudice assegnerà questa somma all’Amministrazione, mentre nell’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione, tale somma dovrà essere restituita al ricorrente.

Tabella 1
INFRAZIONI –
DECURTAZIONE PUNTEGGI
(tra parentesi è indicato il punteggio antecedente alla conversione in legge del DL 151/2003.)
 
Art. 141, comma 8 – Velocità non commisurata alle situazioni ambientali – 5 (2)
Art. 141, comma 9, 3° periodo – Divieto di effettuare gare in velocità, con veicoli a motore, decise di comune accordo tra i conducenti. – 10
Art.142, comma 8 – Superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 Km/h ma meno di 40 Km/h – 2
Art 142, comma 9 – Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h – 10
Art.143, comma 11 – Divieto di circolare contromano – 4
Art.143, comma 12 – Circolazione contromano in prossimità di curve, raccordi convessi o in caso di scarsa visibilità, o quando la strada è divisa in più carreggiate separate – 10
Art 143, comma 13, con riferimento al comma 5 – Mano da tenere su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia – 4
Art. 145, comma 5 – Inosservanza dell’obbligo di arrestarsi in presenza dell’apposito segnale – 6
Art. 145, comma 10, con riferimento ai commi 2,3,4,6,7,8 e 9 – Mancata precedenza – 5
Art. 146, comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata – Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico – 2
Art. 146, comma 3 – Proseguimento della marcia vietato dal semaforo o dall’agente del traffico. – 6 (5)
Art. 147, comma 5 – Inosservanza degli obblighi di prudenza in prossimità dei passaggi a livello; Inosservanza delle norme di prudenza in caso di attraversamento di passaggi a livello senza barriere; Inosservanza del divieto di attraversamento dei passaggi a livello; Ingombro dei binari e arresto forzato del veicolo sui binari; – 6 (5)
Art. 148, comma 15, con riferimento al comma 2 – Mancanza delle condizioni per il sorpasso; – 3 (2)
Art. 148, comma 15, con riferimento al comma 8 – Violazione delle norme sul sorpasso dei tram, quando non circolino su sede stradale riservata – 2
Art.148, comma 15, con riferimento al comma 3 – Violazione delle norme in materia di sorpasso. – 5
Art. 148, comma 16, 3° periodo – Inosservanza per almeno due volte, nel corso di un biennio, di una delle norme che disciplinano i seguenti divieti di sorpasso: Sorpasso di tram e filobus fermi per la salita e discesa dei passeggeri; Sorpasso in condizioni di scarsa visibilità; Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando; Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati; Sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni; Sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali; Divieto di sorpasso per i veicoli pesanti – 10
Art. 149, comma 4. – Distanza di sicurezza – 3
Art. 149, comma 5, secondo periodo – Inosservanza per almeno due volte in un biennio, delle norme dell’art. 149, comma 5, primo periodo, sulla distanza di sicurezza, che determini collisione con grave danno ai veicoli – 5
Art. 149, comma 6 – Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato almeno un incidente da cui derivino lesioni gravi – 8 (4)
Art. 150, comma 5, con riferimento all’art.149, comma 5 – Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie, da cui abbia avuto origine una collisione con gravi danni ai veicoli – 5
Art. 150, comma 5, con riferimento all’art.149, comma 6 – Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi lesioni a persone – 8 (4)
Art. 152, comma 3 – Mancata accensione delle luci (anche durante la sosta notturna all’interno della carreggiata in luoghi non illuminati) – 1 (2)
Art. 153, comma 10 – Uso improprio degli abbaglianti – 3
Art. 153, comma 11 – Uso improprio dei fari – 1
Art. 154, comma 7 – Inversione di marcia alle intersezioni, curve o dossi – 8 (4)
Art. 154, comma 8 – Svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia – 2
Art. 158, comma 2, lett. d), g) e h) – Sosta alle fermate dei mezzi pubblici; Sosta negli spazi stradali, o in corrispondenza degli scivoli dei marciapiedi, riservati agli invalidi; Sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici – 2
Art. 161 comma 1 – Ingombro della carreggiata per avaria del veicolo per caduta del carico o per qualunque altra causa – 2
Art. 161, comma 3 – Omessa segnalazione del carico o del veicolo che ingombra la carreggiata – 2
Art. 161, comma 2 – Mancata adozione di cautele, in caso di caduta dai veicoli di sostanze viscide, infiammabili o pericolose – 4
Art. 162, comma 5 – Violazione delle disposizioni in materia di segnalazione del veicolo fermo – 2
Art. 164, comma 8 – Carico mal sistemato; – Sporgenza longitudinale anteriore e posteriore del carico; Sporgenze laterali di oltre 30 cm; Sporgenze laterali di pali, sbarre, lastre, ecc.; Sporgenza degli accessori mobili; Trasporto o traino di carichi striscianti; Pannelli di segnalazione delle sporgenze longitudinali; Omesse cautele nel trasporto di carichi sporgenti – 3
Art. 165, comma 3 – Mancata segnalazione della fune durante il traino – 2
Art. 167, commi 2,5 e 6 – Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi con – Eccedenza non superiore ad 1 ton – 1; Eccedenza non superiore a 2 ton – 2; Eccedenza non superiore a 3 ton – 3; – Eccedenza superiore a 3 ton – 4.
Art.167, commi 3,5 e 6 – Trasporto di cose su veicoli a motore aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 ton. e con: Eccedenza non superiore a 10% -1; Eccedenza non superiore a 20% – 2;
Eccedenza non superiore a 30% – 3;
– Eccedenza superiore a 30% – 4
Art.167, comma 7 – Veicoli che trasportano mezzi che eccedono i limiti di sagoma previsti dall’art.61 c.d.s., in violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art.167; Veicoli che trasportano containers o animali vivi, in violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art.167 – 3
Art. 168, comma 7 – Eccedenza di massa per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose – 4
Art.168, comma 8 – Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa – 10
Art. 168, comma 9 – Trasporto di merci pericolose in violazione delle prescrizioni all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose – 10
Art. 168, comma 9 bis – Trasporto di merci pericolose – Violazione delle prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero delle condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti d trasporto o delle istruzioni di sicurezza – 2
Art. 169, comma 8 – Soprannumero e sovraccarico su veicoli adibiti abusivamente ad uso terzi – 4
Art.169, comma 9 – Trasporto di persone e cose in soprannumero e in sovraccarico (se effettuati alla guida di autovetture) – 2
Art. 169, comma 10 – Violazione delle altre disposizioni in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore – 1
Art. 170, comma 6 – Trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore, a due ruote – 1
Art. 171, comma 2 – Uso del casco sui veicoli a due ruote – 5 (3)
Art. 172, comma 8 – Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui veicoli ove è obbligatorio – 5
Art.172, comma 9 – Uso irregolare delle cinture di sicurezza – 5 (3)
Art. 173, comma 3 – Omesso uso di lenti o di altri apparecchi prescritti sulla patente;
Uso del telefonino senza vivavoce o auricolare, durante la guida – 5 (4)
Art. 174, comma 4 – Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion ed autobus – 2
Art. 174, comma 5 – Conducente di camion ed autobus: mancato rispetto dei periodi di riposo; mancanza dei documenti di servizio – 2
Art. 174, comma 7 – Irregolarità nei documenti di servizio di camion e autobus – 1
Art. 175, comma 13 – In autostrada e sulle strade extraurbane principali: – veicoli con carico disordinato o non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
– veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione – 4
Art. 175, comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) – Divieto di trainare veicoli che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale – 2
Art.175, comma 16 – Violazione delle altre disposizioni dell’art. 175, in materia di condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali – 2
Art. 176, comma 19 – Inversione del senso di marcia, o percorrere la carreggiata in senso contrario, in autostrada o sulle strade extraurbane principali – 10
Art. 176, comma 20, con rif. al comma 1, lett.b) – Retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali – 10 (4)
Art.176, comma 20, con rif. al comma 1, lett. c) e d) – In autostrada e sulle strade extraurbane principali: Circolazione sulle corsie per la sosta di emergenza; Circolazione sulle corsie di accelerazione e decelerazione, pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti – 10
Art. 176, comma 21 – Violazione delle altre disposizioni dell’art. 176, sui comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle extraurbane principali – 2
Art 177, comma 5 – Violazione delle norme in tema di circolazione dei mezzi adibiti a servizi di Polizia o antincendio, o delle ambulanze – 2
Art. 178, comma 3 – Conducente di veicolo non munito di cronotachigrafo: mancato rispetto dei periodi di guida, pausa e riposo prescritti; mancanza dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio – 2
Art. 178, comma 4 – Irregolarità nei documenti di servizio, in assenza del cronotachigrafo – 1
Art. 179, comma 2 e 2 bis – Cronotachi-grafo (se prescritto per la categoria del veicolo) e limitatore di velocità mancante o manomesso – 10
Art. 186, commi 2 e 7 – Guida in stato di ebbrezza – 10
Art. 187, commi 7 e 8 – Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti – 10
Art. 189, comma 5, primo periodo – Fuga in caso di incidente con danno alle sole cose, causato dal conducente (se non ricorrono le condizioni del secondo periodo) – 4
Art. 189, comma 5, secondo periodo – Fuga in caso di incidente con danno alle sole cose, causato dal conducente (se ricorrono le condizioni del secondo periodo) – 10
Art. 189, comma 6 – Fuga in caso di incidente con danni alle persone, causato dal conducente – 10
Art. 189, comma 9 – Omessa salvaguardia della sicurezza della circolazione e modifica dei luoghi; Intralcio alla circolazione in incidenti con soli danni a cose; Omissione di informazioni – 2
Art. 191, comma 1 – Violazione dell’obbligo di precedenza ai pedoni, che attraversano sulle strisce pedonali – 5
Art. 191, comma 2 – Omessa precedenza ai pedoni, che abbiano già impegnato la carreggiata, in fase di attraversamento di una strada priva di strisce pedonali – 2
Art. 191, comma 3 – Omissione dell’obbligo di fermarsi, per consentire l’attraversamento della carreggiata a persone invalide con ridotte capacità motorie, o su carrozzella o accompagnate da cane guida; Mancata adozione di cautele per prevenire situazioni di pericolo generate da comportamenti maldestri di bambin o di anziani – 5
Art. 191, comma 4 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni – 3
Art. 192, comma 6 – Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti – 3
Art. 192, comma 7 – Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto costituisca reato) – 10 (4)

Tabella 2
NORME DEL CODICE DELLA STRADA – DESCRIZIONE VIOLAZIONE –
SANZIONE PECUNIARIA E SANZIONE ACCESSORIA (in euro)

Art. 7, comma 14 – Violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato – Da 68,25 a 275,10
Art. 7, comma 15 bis – Esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine – Da 652 a 2.620 – Confisca delle somme percepite
Art 9 bis – Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare – reclusione da uno a tre anni e multa da 25.000 a 100.000 Euro. Per chi effettua delle scommesse, la pena è la reclusione da tre mesi ad un anno, con la multa da 5.000 a 25.000 euro. – Per coloro che hanno preso parte alle gare, sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è revocata se, dallo svolgimento della gara, sono derivate lesioni personali gravi o gravissime, o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna, è disposta la confisca del veicolo dei partecipanti
Art. 9 ter – Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, fuori dei casi di cui all’art. 9 bis – Reclusione da 6 mesi ad un anno, e multa da 5.000 a 20.000 Euro – Sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è revocata se, dallo svolgimento della gara, sono derivate lesioni personali gravi o gravissime, o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna, è disposta la confisca del veicolo dei partecipanti
Art. 23, comma 13 bis – Violazione del divieto di effettuare pubblicità, mediante affissioni, lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e della strade extraurbane principali e dei relativi accessi. – Da. 4.000 a 16.000
Art. 85, comma 4 bis – Guida di veicolo noleggiato con conducente, adibito al trasporto di persone , in violazione delle norme in vigore – Da 70 a 280 euro – Ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione
Art. 86, comma 2 – Esercizio abusivo della professione di tassista – Da 1.500 a 6.000 – Confisca del veicolo e sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi
Art. 86, comma 3 – Guida del taxi senza ottemperare alle norme in vigore o alle condizioni della licenza – Da 70 a 280 –
Art. 143, comma 11 – Circolazione contromano – Da 137,55 a 550,20
Art. 143, comma 12 – Circolazione contromano in curva, raccordi convessi o in tutti i casi di limitata visibilità, nonché nelle strade divise in più carreggiate separate. – Da 270,90 a 1083,60 – Già prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, oppure da 2 a 6 mesi in caso di recidiva
Articolo 145, comma 10 – Mancata precedenza – Da 137,55 a 550,20 – Gia prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi se, in un periodo di due anni, il conducente incorre in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte
Articolo 146, comma 3 – Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico – Da 137,55 a 550,20
Articolo 146, comma 3 bis – Passaggio con il semaforo rosso in un periodo di due anni per almeno due volte – Non prevista – Sospensione della patente da uno a tre mesi
Articolo 148, comma 15 – Sorpasso a destra, senza visibilità di manovra, se chi precede ha segnalato o iniziato la stessa manovra, o per tutti i casi di sorpassi vietati – Da 68,25 a 275,10 Euro – Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 sulla procedura da seguire per il sorpasso di un veicolo, per almeno due volte in un biennio, sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Articolo 148, comma 16, primo periodo – Sorpasso di tram e filobus fermi per la salita e discesa dei passeggeri; Sorpasso in condizioni di scarsa visibilità; Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando; Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati; Sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni – Da 137.55 a 550,20 – Sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di 3 anni, la sospensione della patente va da 3 a 6 mesi
Art.148, comma 16, secondo periodo – Sorpassi vietati di veicoli con massa a pieno carico – Da 270,90 a 1.083,60 – Sospensione della patente da 2 a 6 mesi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di 3 anni, la sospensione della patente va da 3 a 6 mesi
Art. 157, comma 2 – Disposizioni in materia di collocazione del veicolo, in caso di fermata o sosta del veicolo; Mancato spengimento del motore durante la sosta – Da 33,60 a 137,55
Art. 168, comma 9 – Trasporto di merci pericolose in violazione delle prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero delle condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose. – Da 343,35 a 1.376,55 – Sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a 6 mesi
Art. 168, comma 9 bis – Trasporto di merci pericolose – Violazione delle prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero delle condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza. – Da 343,35 a 1.376,55
Art. 168, comma 9 ter – Trasporto di merci pericolose – Violazione delle altre prescrizioni fissate o recepite in d.m., ovvero delle condizioni di trasporto previste ai commi 3 e 4, al di fuori dei casi previsti ai commi 8,9 e 9 bis – Da 137,55 a 550,20
Articolo 170, comma 6 – Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote – Da 68,25 a 275,10 – Già previsto il fermo amministrativo del veicolo se il conducente è minorenne
Articolo 171, comma 2 – Guida di moto e motorini senza casco – Da 68,25 a 275,10
Articolo 172, comma 8 – Mancato uso delle cinture di sicurezza – Da 68,25 a 275,10 – Sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi per la violazione ripetuta almeno due volte in un biennio
Articolo 172, comma 9 – Uso irregolare delle cinture di sicurezza – Da 33,60 a 137,55
Articolo 173, comma3 – Omesso uso di lenti o di altri apparecchi prescritti sulla patente; – Uso del telefonino senza vivavoce o auricolare, durante la guida – Da 68,25 a 275,10
Art. 174, comma 4 – Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion ed autobus – Da 137,55 a 550,20 – Intimazione al conducente del veicolo, a non proseguire il viaggio
Art. 174, comma 4 – Circolazione nel periodo in cui l’organo accertatore ha intimato, al conducente,di non proseguire il viaggio – Da 1.626,45 a 6.506,85 – Ritiro immediato della carta di circolazione, e della patente di guida
Art.174, comma 5 – Conducente di camion ed autobus: mancato rispetto dei periodi di riposo; mancanza dei documenti di servizio. – Da 137,55 a 550,20 – Intimazione al conducente del veicolo, a non proseguire il viaggio
Art. 174, comma 5 – Circolazione nel periodo in cui l’organo accertatore ha intimato, al conducente,di non proseguire il viaggio – Da 1.626,45 a 6.506,85 – Ritiro immediato della carta di circolazione, e della patente di guida
Art. 174, comma 6 – Inosservanza dei periodi di riposo, da parte degli altri membri dell’equipaggio – Da 137,55 a 550,20 – Intimazione al conducente del veicolo, a non proseguire il viaggio
Art. 174, comma 6 – Circolazione nel periodo in cui l’organo accertatore ha intimato di non proseguire il viaggio – Da 1.626,45 a 6.506,85 – Ritiro immediato della carta di circolazione, e della patente di guida
Art. 178, comma 3 – Mancato rispetto dei periodi di guida, pausa e riposo prescritti per gli autisti di mezzi privi di cronotachigrafo – Da 137,55 a 550,20 – Intimazione a non proseguire il viaggio
Art. 178, comma 3 – Circolazione nel periodo in cui l’organo accertatore ha intimato di non proseguire il viaggio – Da 1.626,45 a 6.506,85 – Ritiro immediato della carta di circolazione, e della patente di guida
Art.178, comma 4 – Irregolarità nei documenti di servizio, in mancanza del cronotachigrafo – Da 137,55 a 550,20
Art. 179, comma 2 bis – Circolazione senza limitatore di velocità o con limitatori aventi caratteristiche diverse da quelle fissate, o non funzionanti. – Da 800 a 3.200 – Sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi. Se la violazione riguarda l’alterazione del limitatore di velocità, è prevista la revoca della patente
Art 179, comma 3 – Immissione in circolazione, da parte del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone, di un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero di un veicolo con le stesse apparecchiature manomesse o non funzionanti – Da 687,75 a 2.754,15
Art. 191, comma 4 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. – Da 137,55 a 550,20
Articolo 193, comma 3, secondo periodo – Mancata esposizione del contrassegno assicurativo sul veicolo da rottamare – Riduzione a un quarto della sanzione di cui al comma 2 – Da 687,75 a 2.754,15
Art. 214, comma 8 – Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo – Da 656,25 a 2.628,15 – Custodia del veicolo in un deposito autorizzato


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