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04.08.2003 - trasporti

CODICE DELLA STRADA – PATENTE A PUNTI E NUOVE NORME DI CIRCOLAZIONE – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 151/2003

CODICE DELLA STRADA – PATENTE A PUNTI E NUOVE NORME DI CIRCOLAZIONE – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 151/2003
Il Senato ha convertito in legge, con modifiche, il DL 151 del 27 giugno 2003 “Modifiche ed integrazioni al codice della strada” (si veda in merito quanto pubblicato sul Notiziario n.7/2003).
Le nuove norme entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. Nel frattempo si evidenziano le principali disposizioni di interesse del settore.
PATENTE A PUNTI (art. 126 bis del D.lgvo 285/1992)

La legge di conversione del DL151/03 ha modificato la tabella dei punteggi originariamente prevista dal DL151/2003 (si veda in merito la tabella riportata al termine della circolare).

Nella conversione del DL in esame, è stata parzialmente riformulata la disposizione di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada (CdS) che, nei confronti di chi avesse conseguito il titolo di guida da non più di cinque anni, prevedeva il raddoppio dei punti detratti dalla patente.

La nuova formulazione stabilisce che, per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Un’altra importante novità, riguarda l’ipotesi in cui l’organo accertatore non contesti immediatamente l’infrazione al trasgressore.
In questa ipotesi, infatti, la sottrazione del punteggio è effettuata al proprietario dell’automezzo, a meno che questi, entro 30 giorni dalla richiesta inoltratagli dall’organo di polizia, non comunichi al citato organo i dati personali e della patente della persona che, al momento della violazione, era alla guida del mezzo. 

Qualora il veicolo appartenga ad una persona giuridica (ad esempio ad una SRL, ad una SPA o ad una società in accomandita per azioni), la norma sembra escludere che il punteggio possa essere tolto dalla patente del rappresentante legale dell’ente, laddove questi non riveli l’identità e non fornisca gli estremi della patente di guida del conducente.
In questo caso, l’unica sanzione a cui l’ente va incontro parrebbe essere quella pecuniaria, prevista dall’art. 180, comma 8 dello stesso codice, che va da un minimo di Euro 343,35 ad un massimo  di Euro 1376,55.

Il titolare di patente di guida a cui vengano sottratti dei punti, può recuperare l’intero punteggio, pari 20 punti se, nell’arco di due anni (anziché di tre, come prevedeva la precedente formulazione dell’art. 126 bis CdS), non commette infrazioni previste nella più volte citata  tabella dei punteggi, di cui all’art. 126 bis CdS.

Inoltre, a favore dei conducenti con almeno 20 punti, che, per un periodo di due anni, non commettano violazioni del CdS che causino la diminuzione di punti, la legge di conversione ha previsto che il punteggio venga aumentato, alla fine di ciascun biennio, di due punti, fino ad un massimo di dieci punti.

Un altro aspetto del DL, rivisto dalla legge di conversione, è quello concernente il cumulo dei punti da detrarre dalla patente, quando l’organo di Polizia accerti contemporaneamente, nei confronti dello stesso conducente, la violazione di più norme del CdS che, in astratto, provochino tale detrazione. In quest’ipotesi, il testo definitivo del DL ha stabilito che dalla patente del conducente possono togliersi non più di 15 punti, escludendo, tuttavia, che tale limite massimo si applichi alle violazioni del CdS per le quali sia stata prevista la sanzione della sospensione, o della revoca, della patente.

Sempre in tema di patenti a punti, occorre registrare l’applicabilità di questo meccanismo anche ai conducenti stranieri, che hanno conseguito il titolo di guida in un Paese dove non è in vigore un sistema di patente a punti. In particolare, l’art. 6 ter ha stabilito l’istituzione, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una banca dati nella quale saranno inserite le decurtazioni di punteggio comminate agli autisti stranieri. I conducenti esteri che, in un anno, esauriscano i 20 punti, non possono guidare in Italia per un periodo di due anni.
Tale divieto è ridotto:
– ad un anno per gli stranieri che finiscano il punteggio a disposizione, nell’arco di due anni;
– a 6 mesi per gli stranieri che terminino i punti in un periodo compreso tra i due ed i tre anni.
MODIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il testo del DL 151/03, risultato dalla conversione, ha altresì modificato alcune sanzioni amministrative previste dal CdS che si evidenziano nella tabella riportata in calce alla circolare in esame.
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Su questo punto, il provvedimento di conversione ha introdotto delle novità sostanziali.
In primo luogo, il Parlamento ha abrogato la norma in cui si stabiliva che il conducente che proseguiva a guidare l’automezzo per non più di 45 minuti dalla scadenza del periodo di guida, era soggetto all’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita per la violazione dei tempi di guida e di riposo, ridotta della metà (quindi nei confronti dell’autista- nonché, per effetto del comma 8 dell’art. 174 CdS, nei confronti del committente, del proprietario del mezzo e del datore di lavoro – poteva applicarsi una sanzione da un minimo di 68,775 ad un massimo di 275,1 Euro).

Con l’abrogazione della disposizione, è venuta meno la possibilità di sanzionare la condotta di quei conducenti che, scaduto il periodo di guida, proseguano la marcia alla ricerca di un’area di sosta, sempreché, a norma dell’art 12 Reg. CEE3820/85, gli stessi conducenti abbiano annotato sul foglio di registrazione che la sosta viene effettuata nella prima area idonea.

Nella conversione del DL, sono state modificate, inoltre, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso si accerti la violazione dei tempi di guida, pausa e/o  riposo previsti dalle norme vigenti.
Nel testo precedente alla conversione, il DL prevedeva che l’organo accertatore, oltre a comminare la sanzione pecuniaria da un minimo di 137,55 fino ad un massimo di 550,20 Euro, doveva intimare all’autista di non proseguire il viaggio prima del completamento del periodo di pausa o di riposo, e, contestualmente, doveva procedere al ritiro della carta di circolazione e della patente del medesimo autista (il quale, a sua volta, una volta terminato il periodo di riposo, avrebbe dovuto recarsi presso l’ufficio indicato sul verbale di contestazione, per il ritiro di tali documenti).

La legge di conversione del decreto ha previsto invece quanto segue:

§ l’organo che accerta l’inosservanza dei tempi di guida, pausa e/o riposo, procede ad applicare, nei confronti del conducente, la sanzione amministrativa da un minimo di 137,55 fino ad un massimo di 550,20 Euro, e, contestualmente,  intima allo stesso conducente di non proseguire il viaggio se non dopo il completamento del periodo di pausa o di riposo. Nel verbale di contestazione viene specificata l’ora in cui l’autista potrà rimettersi in marcia. Pertanto, in questa fase non si fa luogo al ritiro della carta di circolazione e della patente.
§ nel caso in cui l’autista si metta ugualmente in viaggio prima dell’orario indicato sul verbale di accertamento, nonostante l’intimazione effettuatagli dall’Organo di Polizia di non riprendere la guida, nei suoi confronti si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 1.626,45 Euro ad un massimo di 6.506,85 Euro, nonché la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.

A questo punto il conducente, una volta completato il periodo di riposo, dovrà recarsi all’Ufficio indicato dall’Organo accertatore per la restituzione dei citati documenti.

Sempre a proposito della violazione delle disposizioni sui periodi di guida e di riposo, occorre registrare la soppressione della norma del DL, che, modificando il comma 8 dell’art. 174,  stabiliva una responsabilità autonoma (e non in solido) del conducente, del proprietario del veicolo, del datore di lavoro e del committente, per l’inosservanza delle predette disposizioni.

L’eliminazione della disposizione fa si che torni ad applicarsi la precedente formulazione del comma 8 dell’art. 174, anteriore all’emanazione del DL 151/03; quindi, l’impresa è responsabile del pagamento della sanzione, comminata al dipendente per la violazione dei tempi di guida e di riposo, soltanto in solido con quest’ultimo, con la possibilità, quindi, di ripetere dal medesimo dipendente la somma pagata a tale titolo.
CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITA’

Su questo punto la legge di conversione ha confermato quanto previsto dal DL 151/03, e, pertanto si rinvia a quanto già pubblicato sul Notiziario 7/2003.

L’unica novità apportata in sede di conversione del DL riguarda la parziale modifica del comma 7, art. 179 CdS, a seguito della quale la diffida dell’organo accertatore, nei confronti dell’impresa di trasporto, a regolarizzare il cronotachigrafo o il limitatore di velocità, viene effettuata  non solo quando detta strumentazione manchi o sia stata manomessa, ma anche quando non sia funzionante.
OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DELLE STRISCE RETRORIFLETTENTI

La legge di conversione ha effettuato alcune importanti precisazioni.

In primo luogo, tale obbligo è limitato agli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton.

In secondo luogo, tale obbligo diventerà operativo soltanto quando sarà emanato un apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, in esecuzione a quanto previsto dal Regolamento internazionale ECE/ONU n.104; pertanto, fino a quel momento, le imprese di trasporto non sono obbligate a dotare il proprio parco veicolare delle suddette strisce riflettenti.
OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DIRETTI A RIDURRE LA NEBULIZZAZIONE DELL’ACQUA

Si tratta di un nuovo obbligo previsto dalla legge di conversione.

In particolare, il comma 2 ter dell’art 72 CdS (introdotto dal comma 3, art. 1 DL 151/03 convertito in legge) stabilisce che “ durante la circolazione i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni”.

Tale obbligo, nonostante entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione, diventerà effettivo soltanto a partire dal 1° Gennaio 2005; infatti, è stato previsto che solamente a partire dalla predetta data, potrà applicarsi la sanzione stabilita per la mancanza dei dispositivi sopraccitati, che va da un minimo di 68,25 ad un massimo di 275,10 Euro.
OBBLIGO DI INDOSSARE IL GIUBBOTTO O LE BRETELLE RETRORIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITA’

L’art.3, comma 9 del DL 151/03, nel testo precedente alla conversione in legge, stabiliva, con una formula alquanto generica, che nei casi in cui è obbligatorio l’uso del segnale mobile di pericolo (casi che sono stati indicati al comma 1, art. 162 del CdS, il quale, si ricorda, stabilisce che “Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati….), il soggetto che si apprestava ad apporre, sulla strada, tale segnale mobile di pericolo triangolare, doveva segnalare la propria posizione agli altri utenti della strada mediante dei dispositivi retroriflettenti o luminosi (di cui non venivano stabilite le caratteristiche).

La legge di conversione ha apportato delle significative modifiche al contenuto di questa norma del DL, che possono sintetizzarsi nel modo seguente:

1) nel momento in cui occorra scendere dal veicolo per apporre, sulla strada, il segnale mobile di pericolo,il soggetto deve indossare dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale, dotati delle caratteristiche che saranno previste da un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quindi, fino all’emanazione ed all’entrata in vigore di questo decreto, non sarà obbligatorio indossare alcun dispositivo protettivo retroriflettente di protezione individuale.

2) A partire dal 1° Gennaio 2004, il conducente che si appresti a scendere dal veicolo per apporre il segnale mobile di pericolo, deve indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti, le cui caratteristiche saranno fissate con un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo 31 Ottobre.
Occorre precisare che, sempre dalla stessa data sopra indicata, l’obbligo di indossare giubbotti o bretelle retroriflettenti, si applicherà anche se il veicolo è collocato sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
CASI DI ESONERO DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE

Il comma 1 bis dell’art. 201 CdS ha previsto delle fattispecie in cui l’organo accertatore non solo è stato esonerato dall’obbligo di effettuare la immediata contestazione dell’infrazione, ma, addirittura, non è nemmeno tenuto a specificare, all’interno del verbale, i motivi che hanno determinato tale impossibilità.
Questi casi sono stati individuati:

1) nell’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
2) nell’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso;
3) nel sorpasso vietato;
4) nell’accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
5) nell’accertamento dell’infrazione mediante appositi apparecchi di rilevamento a distanza, che permettono di verificare l’illecito in tempo successivo a quello in cui viene commesso;
6) nell’accertamento effettuato con sistemi i rilevazione a distanza  fotografici, di ripresa video o con sistemi analoghi, a norma dell’art. 4 del DL 20 Giugno 2002, n.121, convertito in legge 1 Agosto 2002, n.168.
7) nel rilevamento dell’accesso in una zona a traffico a limitato, non consentito al veicolo.

Al di fuori di questi casi, l’Organo accertatore è tenuto ad indicare, nel verbale di accertamento, i motivi che hanno reso impossibile la immediata contestazione dell’infrazione.
 

IMPUGNAZIONE DEL VERBALE

La legge di conversione del DL ha introdotto delle novità nella procedura per l’impugnazione del verbale di contestazione dell’infrazione.

In merito allo strumento di impugnazione del Ricorso al Prefetto, le nuove disposizioni hanno ampliato le modalità con le quali può proporsi: infatti, affianco alla possibilità, già prevista in passato, di presentare il Ricorso al Prefetto presso l’Ufficio o il comando cui appartiene l’organo accertatore, ovvero di inviarlo ai predetti organismi, il nuovo comma 1 bis dell’art. 203 ha stabilito che il Ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Prefetto, a sua volta, ha 120 giorni di tempo (calcolati dalla data di ricevimento degli atti, inviati dall’Ufficio che ha accertato l’infrazione) per emettere l’ordinanza motivata di ingiunzione. E’ interessante notare che, per espressa previsione del legislatore,  il predetto termine di 120 giorni ha natura perentoria, con la conseguenza, prevista nello stesso comma 1 bis dell’art. 204 CdS, che la mancata adozione dell’ordinanza di ingiunzione entro il citato termine, comporta l’accoglimento del Ricorso e, quindi, l’annullamento del verbale di infrazione.

La decorrenza del termine di 120 giorni è sospesa quando il conducente chiede, nel Ricorso, l’audizione personale; in questo caso, il decorso del termine riprenderà una volta svoltasi l’audizione o, qualora il ricorrente non si presenti, dalla data fissata per l’audizione stessa.

Novità importanti sono state introdotte anche per l’altro strumento di impugnazione, costituito dal Ricorso al Giudice di Pace, per il quale si segnalano due importanti cambiamenti:

1) è stato finalmente previsto che, nel caso in cui il ricorrente, anziché tentare la via amministrativa del ricorso al Prefetto, utilizzi subito il rimedio giurisdizionale dell’impugnativa del verbale davanti al Giudice di Pace competente, il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale. Questa precisazione, finalmente, pone fine ai dubbi avanzati da una parte, a dire il vero minoritaria, della giurisprudenza, la quale riteneva che nel caso di rinuncia del soggetto ad avvalersi dell’impugnazione amministrativa del verbale davanti al Prefetto, questi aveva soltanto 30 giorni di tempo per proporre il Ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace, che decorrevano dalla data di contestazione o di notifica del verbale di accertamento.

2) Sempre nell’ipotesi in cui il Ricorrente decida di ricorrere subito al Giudice di Pace, senza adire preventivamente il Prefetto, il comma 3 dell’art 204 bis CdS prevede che, al momento del deposito del ricorso in cancelleria di detto Giudice, il ricorrente deve versare una cauzione pari alla metà del massimo editale della sanzione che gli è stata inflitta dall’organo accertatore, a pena dell’inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di rigetto dell’impugnazione il giudice assegnerà questa somma all’Amministrazione, mentre nell’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione, tale somma dovrà essere restituita al ricorrente (a parere dello scrivente aumentata degli interessi legali, visto che, nonostante il silenzio effettuato, sul punto, dal comma 3 dell’art 204 bis CdS, l’art. 1282 C.c stabilisce che “ i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto..”).
Non è chiaro, invece, se il deposito della cauzione sia richiesto anche quando il ricorso davanti al Giudice di Pace, venga proposto a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione emessa dal Prefetto.
TABELLA PATENTE A PUNTI

TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE
Documenti collegati

NUOVO CODICE DELLA STRADA – NOVITA’ (1/7/2003)

CODICE DELLA STRADA – NUOVE REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (16/7/2003)


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