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09.10.2003 - tributi

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO
(DL 30/9/03, n.269, art. 33)
Al fine di anticipare l’avvio a regime del concordato triennale preventivo, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo, sono ammessi al concordato preventivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
L’osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l’adesione al concordato preventivo comporta:
– la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
– la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;
– la limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Il regime del concordato preventivo si applica nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all’Agenzia delle entrate tra il 1° gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004.
Sono esclusi dall’applicazione del concordato preventivo i soggetti che:
– hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2000;
– relativamente al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;
– relativamente ai periodi d’imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime di semplificazione contabile e documentale (art. 3, commi da 171 a 183, legge n. 662/1996) ovvero il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo o delle attività marginali (art. 13 o 14 legge n. 388/2000).
I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni decadono dai benefici fiscali previsti ai fini della definizione agevolata delle imposte sul reddito, per tutti i periodi d’imposta oggetto di concordato, qualora:
– sussistano le condizioni per la determinazione dei redditi in base alle scritture contabili (art. 39, secondo comma, lettere c e d-bis D.P.R. n. 600/1973);
– sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati.
Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati del 9 per cento.
Tali ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d’imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d’imposta precedente.
Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.
Per il periodo d’imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA.
E’ fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all’uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
Per la determinazione degli importi minimi si assume a riferimento, relativamente al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (art. 62-bis D.L. n. 331/1993 conv. mod. legge n. 427/1993) ovvero sulla base dei parametri (art. 3, commi da 181 a 189, legge n. 549/1995).
Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
A tal fine si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni agevolate previste dalla Finanziaria 2003.
Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma dell’imposta sul reddito, sull’eccedenza del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d’imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, l’imposta è determinata separatamente applicando l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota da applicare è pari al 33 per cento, per i soggetti IRPEG (art. 87, TUIR) nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro.
Per i soggetti che, relativamente al periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, effettuano l’adeguamento in dichiarazione, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, incrementato del 7 per cento.
Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.
A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla fine del periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale nonché della fattura a favore dei soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo (art. 12, comma 1, legge n. 413/1991).
L’IVA periodicamente dovuta si calcola tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.
Con l’approvazione del modello di dichiarazione annuale saranno definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente nei casi di
– rettifica dei redditi d’impresa delle persone fisiche (art. 39, comma I, lett. a, b,c, d, D.P.R. n. 600/1973)
– rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fische (art. 40, D.P.R. n. 600/1973)
– accertamento d’ufficio (art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973)
In caso di mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi l’Ufficio emette accertamento parziale sulla base dell’ammontare minimo dei ricavi o compensi.
I contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, non abbiano raggiunto il limite di ricavi e compensi per aderire al concordato preventivo, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi.
In tal caso, ai fini dell’emissione dell’accertamento parziale, l’Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della condizione indicata.
In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l’ufficio non emette l’accertamento.
I benefici sulle imposte sui redditi non operano qualora il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d’imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, incrementato, per il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7 per cento ed ulteriormente incrementato, per il secondo periodo d’imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5 per cento, rispetto al periodo d’imposta precedente.
I benefici operano sempreché venga dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato.
Le condizioni possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.
In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate, gli obblighi di documentazione riprendono a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è venuta meno la condizione prevista.
La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività è disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.
La disposizione non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro.
La sospensione non si applica alle violazioni constatate prima della data del 2 ottobre 2003.


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