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09.10.2003 - tributi

CONDONI FISCALI – PROROGA

CONDONI FISCALI – PROROGA CONDONI FISCALI – PROROGA
(DL 30/9/03, n.269, art. 34)
I contribuenti che non hanno provveduto ad effettuare i versamenti utili per aderire ai condoni possono presentare l’istanza entro il 16 marzo 2004. Alla stessa data è fissato il termine per la sottoscrizione dell’atto e per il contestuale versamento.
Gli ulteriori termini concessi, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni agevolate, sono rideterminati anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.
Per i contribuenti che non provvedono ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, i versamenti utili per la definizione agevolata (art. 15, legge n. 289/2002) il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria è fissato al 18 marzo 2004.
Per i contribuenti che provvedono ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, i versamenti utili per la definizione agevolata (art. 16 legge n. 289/2002), le rate trimestrali decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all’effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, l’atto con il quale dichiarano la facoltà di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e versando contestual-mente almeno l’80 per cento delle somme previste, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 febbraio 2004.
Le liti fiscali che possono essere definite in via agevolata sono sospese fino al 30 aprile 2004.
Qualora sia stata già fissata la trattazione della lite in tale periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata. Per le liti fiscali definite in via agevolata sono altresì sospesi, sino al 30 aprile 2004, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio (art. 16, comma 6).
Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 16 maggio 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione (art. 16, comma 8, legge n. 289/2002).
Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni dagli stessi ricevute fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al cinquanta per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
La riduzione si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mentre non si applica alle penalità già versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 269/2003.


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