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09.10.2003 - urbanistica

CONDONO EDILIZIO – D.L.269/2003

CONDONO EDILIZIO – CONDONO EDILIZIO – D.L. 269/2003
E` stato pubblicato nella G.U. n.229 del 2 ottobre 2003 (supplemento ordinario n.157) il decreto legge 30 settembre 2003, n.269, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e per la correzione dell`andamento dei conti pubblici“, nel quale è stato inserito il testo del condono edilizio (art.32).
In attesa di poter fornire il quadro definitivo della materia, soprattutto a seguito della conversione in legge del decreto in parola e delle ulteriori iniziative che dovranno essere assunte dalla Regione, si ritiene opportuno fornire una prima nota.
I contenuti essenziali del condono edilizio possono essere così riassunti:
–   sono stanziati 50 milioni di euro per la riqualificazione dei nuclei abusivi, 100 milioni di euro per il recupero  di ambiti degradati di interesse nazionale, 100 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico, 50 milioni di euro per il ripristino di immobili vincolati
–  è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di rotazione di 50 milioni di euro a disposizione dei comuni per la demolizione delle opere abusive con rimborso a carico degli esecutori degli abusi
–  per le opere eseguite sul demanio o di proprietà dello Stato si deve acquisire la disponibilità da parte dell`Agenzia del demanio a cedere l`area in caso di patrimonio disponibile ovvero a concedere l`uso in caso di demanio o patrimonio indisponibile, corrispondendo una somma come indennità per l`occupazione riferita agli ultimi cinque anni secondo i valori della tabella allegata al condono. La domanda deve essere presentata entro il 31-3- 2004 e l`Agenzia del demanio si deve esprimere entro il 31-12-2004. La procedura si deve concludere entro il 31-12-2006 a condizione che sia acquisita la sanatoria dal punto di vista edilizio e che siano state versate le rate per il prezzo di acquisto dell`area. La concessione all`uso è per venti anni a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato
–  sostanzialmente trovano applicazione le norme delle due precedenti leggi di condono n. 47/1985 e n. 724/1994 con alcune modifiche ed integrazioni
–  la data di ultimazione degli abusi è il 31-3-2003
–   sono sanabili ampliamenti fino al 30% ovvero 750 metri cubi per gli immobili esistenti, mentre per le nuove costruzioni residenziali opera il limite di 750 metri cubi per la singola richiesta
–  sono sanabili in base alla legge nazionale gli abusi che hanno riflessi penali, ossia: in assenza di titolo edilizio e in contrasto con gli strumenti urbanistici ovvero senza titolo ma in conformità agli stessi vigenti; ristrutturazione edilizia in assenza di titolo
– la possibilità di sanare gli abusi dal risanamento alla manutenzione e le relative condizioni di ammissibilità sono invece rimesse alla regione
–  oltre alle condizioni di non sanabilità indicate dagli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 sono elencate: l`impossibilita` di adeguamento antisismico, mancata disponibilità delle aree pubbliche, interventi su immobili dichiarati monumenti nazionali ovvero su aree boscate incendiate ovvero nei porti e nelle aree del demanio marittimo di preminente interesse nazionale
–  non sono altresì sanabili gli interventi nelle aree vincolate  non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni di piano.  Se il vincolo eèintervenuto dopo l`esecuzione delle opere si individuano condizioni relative alla sismicità, alle destinazioni a spazi pubblici ed alla sicurezza del traffico.
L`acquisizione in conferenza di servizi  del parere degli enti preposti alla tutela condiziona in modo pregiudiziale l`esito della stessa senza possibilità di ulteriori interventi di organi superiori
–  la sanatoria non incide sui diritti dei terzi
–  la domanda deve essere presentata entro il 31-3-2004
–   le Regioni hanno sessanta giorni per definire l`ammissibilita` al condono, prevedere un incremento dell`oblazione del 10% rispetto alla tabella nazionale e dettare ulteriori norme sul procedimento
–  i contributi concessori possono essere aumentati del 100% e non si applicano le riduzioni dell`oblazione e del contributo concessorio previste dai precedenti condoni
–   trascorsi 36 mesi dalla domanda si estinguono i reati penali e dopo 24 mesi si forma il silenzio assenso sulla stessa
–  i comuni possono aumentare del 10% gli ordinari diritti di istruttoria e viene loro riconosciuto il 30% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell`oblazione a seguito del controllo della domanda
–   l`oblazione per le residenze varia da 100 a 60 euro/mq per gli abusi piu` gravi e per il non residenziale da 150 a 80 euro; per gli abusi minori rimessi alle Regioni l`oblazione è forfettaria e varia da 3500 a 516 euro
–  il divieto di alienazione degli immobili abusivi già previsto per gli atti tra vivi viene esteso anche ai casi di successione mortis causa
–  non possono conseguire il condono i proprietari condannati per associazione di tipo mafioso, riciclaggio ovvero reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
–   nel caso di ricorso al T.A.R. avverso il diniego del permesso in sanatoria per interventi oggetto di accertamento di conformità a posteriori ai sensi della normativa ordinaria, l`udienza deve essere fissata entro trenta giorni invece dei novanta giorni previsti
– sono raddoppiate le sanzioni pecuniarie comminate dalle norme penali in materia edilizia.
– sono previsti gli stanziamenti per la riqualificazione urbanistica delle zone interessate dall`abusivismo, per la messa in sicurezza del territorio nazionale da dissesti idrogeologici, nonchè per il ripristino di immobili vincolati, che sono stati suddivisi su più annualità.

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
(G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003, s.o. n. 157)

Art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al Titolo V della Costituzione come disegnato nella riforma disposta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite nel presente provvedimento e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni e con l’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio attivate dalle regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 2 è destinata una somma di 50 milioni euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 9, comma 1. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell’ articolo 141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.”
8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l’organo regionale di controllo assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, l’organo regionale di controllo ne da comunicazione al Prefetto che procede allo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.”
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 9, comma 1. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali aree, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal presente provvedimento.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 9, comma 1. Con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 50 milioni di euro a  valere sulle disponibilità di cui all’articolo 9, comma 1. Con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai Comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo 27, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall’Autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il ministro dell’Interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell’abusivismo edilizio di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'”Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio”. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il ministro dell’Interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all’articolo 31, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinato 1 milione di euro per ciascuno degli anni relativi al triennio 2004 – 2006, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 9, comma 1.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell’agenzia del Demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla Filiale dell’agenzia del Demanio territorialmente competente corredata dell’attestazione del pagamento all’erario della somma dovuta a titolo di indennità per l’occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all’illecito edilizio di cui all’articolo 8, commi 1 e 4. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell’immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla Filiale dell’agenzia del Demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della Filiale dell’agenzia del Demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall’ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente provvedimento.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della Filiale dell’agenzia del Demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 1. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla date di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i canoni annui di cui all’articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, con legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal primo gennaio 2004 i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 2, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 3, comma 2. L’agenzia del Demanio, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 3, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 maggio 2003, n. 105;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e del presente provvedimento;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e indipendentemente dall’approvazione del piano regionale di cui la comma 1 dell’articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del ministero dell’Interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima quali identificate ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 – n.d.r.) e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale.
30. L’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 4.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 4.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili nell’ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come modificato dal presente provvedimento, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni (ora articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 – n.d.r.), con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio, l’oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di cui all’articolo 38, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 4, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all’articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1.
39. Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente provvedimento, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato. Con decreto interdipartimentale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
42. All’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall’abusivismo edilizio.”
43. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
“32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.m. 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell’articolo 33.
4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’agenzia del Demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall’ISTAT al momento della determinazione di detto valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell’importo come sopra determinato;
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380″.
44. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole “l’inizio” sono inserite le seguenti parole “o l’esecuzione”.
45. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole “18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni” sono inserite le seguenti parole “nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
46. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono incrementate del cento per cento.
48. All’articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2 le parole “terzo mese” sono sostituite dalle seguenti parole “trenta giorni”.
49. All’articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 1, dopo le parole “atti tra vivi” sono inserite le seguenti parole “nonché mortis causa”.


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