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09.09.2003 - urbanistica

DIRITTI DI TERZI NELL’AMBITO DELLA DIA

DIRITTI DI TERZI NELL’AMBITO DELLA DIA DIRITTI DI TERZI NELL’AMBITO DELLA DIA
(a cura del Geom. Antonio Gnecchi)
Per quanto riguarda l’interesse legittimo del terzo in relazione alla Dia, sono necessarie alcune precisazioni e considerazioni.
L’articolo 23 del d.P.R. n. 380/01 dispone, al primo comma, che il proprietario dell’immobile presenta la Dia almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Pertanto l’attività può essere intrapresa da parte dell’interessato solo dopo il decorso di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa denuncia e il potere di verifica assegnato alla pubblica amministrazione  deve essere esercitato entro tale termine.
Come si pone la tutela del terzo che si ritenga danneggiato dall’attività edificatori posta in essere sulla base della Dia?
C’è chi sostiene che la Dia è equiparata ad una autorizzazione tacita basando questa convinzione sul presupposto che la Dia possa essere ritenuta un atto amministrativo che si forma in maniera tacita.
A supporto di questa tesi si richiamano:
1. l’articolo 4 della legge n. 493/93  il cui comma 14, prevede che nei casi indicati al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante , tengono luogo delle autorizzazioni le copie della Dia, come se fosse un titolo edilizio vero e proprio, in particolare come autorizzazione tacita;
2. articolo 23, comma 5, del Testo Unico, ove si prevede che la “sussistenza del titolo è provata con la copia della Dia”;
3. articolo 38 che estende anche agli interventi realizzati con Dia la disciplina degli interventi edilizi eseguiti in base al permesso di costruire;
4. articolo 39 che estende agli interventi realizzati con Dia la possibilità di annullamento da parte della regione.
A supporto invece dell’altra tesi che rifiuta l’assimilazione della Dia a un titolo provvedimentale si sostiene:
1. non esiste uno specifico provvedimento dell’amministrazione che autorizzi espressamente i lavori oggetto di Dia;
2. solo la legge può attribuire al silenzio tenuto dall’amministrazione un significato provvedimentale implicito, che nella norma in materia di Dia è totalmente assente.
3. le caratteristiche della Dia; la legge attribuisce al privato “la titolarità del diritto che lo legittima a intraprendere i lavori senza l’intermediazione di titoli ulteriori”.
4. la sussistenza di un  titolo si verifica quando l’interessato presenta una specifica richiesta alla pubblica amministrazione per ottenere un determinato provvedimento. Ciò non accade nel caso della Dia:
Premesso quanto sopra, sono doverose alcune considerazioni in merito alla tutela del diritto privato.
La Dia, comunque sia la posizione in ordine all’autorizzazione tacita o meno, può essere impugnata davanti al TAR.
Il termine per l’impugnazione decorre dal titolo edilizio sulla base del quale i lavori sono stati effettuati.
Nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia ordinato al soggetto che ha presentato la Dia di non effettuare gli interventi, la tutela del terzo è assicurata dallo stesso provvedimento.
Laddove invece l’amministrazione, nel termine di trenta giorni, non abbia notificato all’interessato alcun ordine, si pone il problema di definire quali siano i rimedi che l’ordinamento assicuri al terzo nel caso in cui questi ritenga di essere danneggiato dall’attività denunciata.
In questo caso, mancando uno specifico provvedimento dell’amministrazione, il soggetto terzo è privato del mezzo di tutela ovvero l’impugnazione di tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.
E’ da escludersi che il silenzio dell’amministrazione, nei trenta giorni, possa avere uno specifico valore provvedimentale che si concretizzi in un implicito atto di assenso.
Solo la legge può attribuire al silenzio tenuto dall’amministrazione un significato provvedimentale implicito.
L’amministrazione deve esercitare la funzione che le è propria ovvero verificare che le attività denunciate siano conformi ai requisiti di legge, e, laddove tale verifica dia esito negativo, inibire l’attività edilizia proposta.
Il silenzio dell’amministrazione non ha valore di un silenzio inadempimento perché non si tratta di una richiesta presentata per ottenere uno specifico provvedimento e ciò non accade nel caso di silenzio tenuto su una Dia.
Il giudice amministrativo in relazione all’eventuale silenzio da parte dell’amministrazione nei confronti di una richiesta del privato, deve accertare se l’amministrazione abbia violato o meno l’obbligo di adottare il provvedimento a non effettuare le trasformazioni previste.
Il termine per proporre questo ricorso contro la Dia è di sessanta giorni dalla conoscenza dell’illegittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione che, di norma, coincide con l’avvio dei lavori.
Nel caso di Dia, il giudice non può far altro che ordinare all’amministrazione di esercitare i poteri inibitori che la legge a essa attribuisce.
Detti poteri però, decorso il termine di trenta giorni, debbono ritenersi estinti.
Si tenga conto che non vi è nella legge alcun elemento che consenta di affermare la perentorietà del termine e la conseguente decadenza del potere interdditivo riconosciuto all’amministrazione.
Il silenzio che l’amministrazione tiene non ha l’efficacia né di una autorizzazione tacita né di un atto positivo di controllo, bensì di un comportamento che può essere impugnato in sede giurisprudenziale.
Il terzo potrà piuttosto agire in difesa dei propri interessi, proponendo al giudice amministrativo un giudizio che miri ad accertare l’insussistenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge per l’uso della Dia.
Quando fosse proposto un giudizio che porti ad una sentenza di annullamento della Dia, le opere realizzate saranno abusive poiché eseguite in difetto dei prescritti requisiti e presupposti di legge,  e come tali  dovranno essere sanzionati dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri di cui al Titolo IV, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Mancando dei punti fermi e dei riferimenti precisi nel quadro normativo e tra le posizioni della giurisprudenza, appare utile e urgente che il Consiglio di Stato compia uno sforzo di razionalizzazione delle varie ipotesi sin qui sostenute dalla giurisprudenza.


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