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10.01.2003 - ambiente

DISCARICHE – SMALTIMENTO RIFIUTI

DISCARICHE – SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICHE – SMALTIMENTO RIFIUTI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 12 dicembre scorso il decreto legislativo sullo smaltimento dei rifiuti in discarica in attuazione della direttiva europea del ’99.
Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel contempo i criteri di ammissione in discarica verranno definiti con Decreto del Ministro dell’Ambiente delle attività produttive e della salute.
Nell’esaminare in dettaglio i contenuti, si devono sottolineare alcuni aspetti:

Art. 3 ambito di applicazione
Il Decreto non si applica all’impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche e al deposito di terra non inquinata ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati.

Art. 4 classificazione delle discariche
Le discariche si distinguono in: discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti pericolosi.

Art. 7 rifiuti ammessi in discarica
L’obbligo del trattamento dei rifiuti ai fini del conferimento in discarica non si applica ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile e, comunque, per tutti i rifiuti il cui trattamento non contribuisce all’obiettivo della riduzione di quantità di rifiuti.  

Art. 11 procedure di ammissione
Per il conferimento dei rifiuti il detentore deve fornire indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
Il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal Decreto ministeriale per quella categoria di discarica.
La documentazione può essere presentata in occasione del primo di una serie di conferimenti, quando il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangono invariati anche per ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l’anno e devono essere conservati dal gestore.
Il gestore dell’impianto deve controllare la documentazione relativa ai rifiuti compreso il formulario di identificazione; verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti al previsto Decreto del Ministero dell’Ambiente; effettuare l’ispezione di ogni carico di rifiuti, per controllare la conformità ai contenuti del formulario; fare le annotazioni nel registro di carico e scarico; sottoscrivere la copia del formulario.

Art. 14 garanzie finanziarie
In merito alle garanzie finanziarie che devono essere prestate per la gestione operativa e la chiusura della discarica è previsto che le Regioni possano escludere l’applicazione di tali garanzie alle discariche di inerti.

Art. 17 disposizioni transitorie e finali
Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del Decreto possono continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005 i rifiuti per cui sono state autorizzate.
Nel caso del settore delle costruzioni, pertanto, i rifiuti contenenti amianto possono essere conferiti alle discariche autorizzate per ricevere questo tipo di rifiuto anche se, nel frattempo, essendo stato classificato come pericoloso non potrebbe più essere conferito alle discariche non destinate ai rifiuti pericolosi.


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