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09.09.2003 - urbanistica

DISCIPLINA REGIONALE DEI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO

DISCIPLINA REGIONALE DEI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO DISCIPLINA REGIONALE DEI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO

Il Consiglio regionale lombardo nella seduta del 30 luglio 2003 ha approvato la legge n°14/2003 – pubblicata sul BURL 1° Supplemento Ordinario al n°32 dell’8 agosto 2003 – integrativa della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso vigente (cfr l.r. 1/2001).
 Le integrazioni della l.r. 14/2003 si inseriscono all’interno del Titolo IV della l.r. 1/2001 che prevede disposizioni per l’immediata operatività e l’adeguamento della strumentazione urbanistica alle nuove discipline in materia di mutamenti di destinazioni d’uso e per la dotazione di aree attrezzature pubbliche e di uso pubblico (nuovo calcolo degli standard e piano dei servizi).
 A tale proposito l’articolo 1, comma 6 e l’articolo 9, comma 2 della l.r. 1/2001 stabiliscono che l’adeguamento dei piani regolatori comunali vigenti alle nuove regole urbanistiche in materia di destinazione d’uso, centri storici, capacità insediativa ed attrezzature per servizi pubblici possa avvenire all’interno di una revisione generale degli stessi piani ovvero di una variante parziale alla quale si applicano le procedure semplificate della l.r. 23/97.
La legge 14/2003 stabilisce di escludere espressamente i Comuni ancora dotati di Piano di Fabbricazione o Piani Regolatori Generali obsoleti (approvati prima dell’entrata in vigore della l.r. 51/1975) dall’ambito di applicazione di tali procedure semplificate.
 Ne consegue che, per tali Comuni, i piani regolatori generali, le varianti di qualsiasi tipo al PRG vigente, il Piano dei Servizi ed i piani attuativi di interesse sovracomunale sono approvati secondo le ordinarie procedure (articolo 27 della l.r. n°51/1975 e articolo 10 della l.r. n°23/1997).
 Tale scelta, in coerenza con l’orientamento già espresso nell’ambito della l.r. 23/97, vorrebbe indurre i Comuni con Programma di Fabbricazione o PRG approvato prima della l.r. 51/1975 a dotarsi di strumenti urbanistici moderni frutto di valutazioni complessive delle esigenze sociali ed economiche della popolazione locale all’interno di una verifica anche sovracomunale delle scelte effettuate.

Legge regionale 4 agosto 2003 -n. 14 “Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1
(Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico)
Art. 1
(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1″Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”)
1. Alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) è aggiunto il seguente articolo 9-bis:
“Art. 9-bis
(Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)
1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all’en trata in vigore della l.r. 51/1975.
2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore genera- le, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, com prese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui al- l’articolo 27 della l.r. 51/1975 e all’articolo 10 della l.r. 23/1997.
3. A seguito dell’effìcacia del piano territoriale di coordina- mento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59″), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l’articolo 27 della l.r. 51/19775 e l’articolo 10 della l.r. 23/1997 attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 4 agosto 2003


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