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22.12.2003 - lavoro

INAIL – COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2003

INAIL – COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2003 INAIL – COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2003
L’Inail, entro il 31 dicembre 2003, invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2004. L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 2000/2002. Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato con l’indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato.
Ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre ricorso. Il ricorso, redatto in singola copia su carta intesta dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2004. Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data di presentazione. In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa, contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile esclusivamente adire al giudice ordinario. Il datore di lavoro che promuove il ricorso deve effettuare il pagamento dei premi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo conguaglio per l’eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Tale differenza, ove dovuta, è maggiorata, in ragione d’anno, del tasso di interesse di dilazione e di differimento.
In ordine all’applicazione degli interessi in parola, l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n. 61, ha fornito le relative istruzioni. Nel caso in cui il ricorso venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 314 citato, e cioè entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato. Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento della differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.


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