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07.03.2003 - lavoro

INPS – ESPOSIZIONE SUL MOD.DM.10/2 DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ A CARICO DELLO STATO – IMPORTO ANNO 2003

INPS – ESPOSIZIONE SUL MOD INPS – ESPOSIZIONE SUL MOD. DM.10/2 DELL’INDENNITA’ DI MATERNITA’ A CARICO DELLO STATO – IMPORTO ANNO 2003

L’art. 78, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità, ha previsto la riduzione degli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, nella misura dello 0,20%, con la conseguente “fiscalizzazione”, entro un determinato importo (lire 3.000.000, annualmente rivalutati), degli oneri di maternità e delle relative indennità (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2002). La riduzione in parola è stata resa definitiva, a decorrere dall’anno 2002, dall’art. 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con circolare 16 dicembre 2002, n. 181, l’INPS ha richiesto ai datori di lavoro, che anticipano l’indennità per il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) di distinguere, per ciascun dipendente in astensione, gli importi delle indennità che rientrano nel tetto di cui all’art. 78 da quelli delle indennità che, invece, eccedono tale limite. Il “tetto”, fissato dall’art. 78 del decreto legislativo n. 151/2001 in lire 3.000.000 è, come sopra precisato, annualmente rivalutato. Per l’anno 2001 è pari a lire 3.078.000, e per l’anno 2002 a euro 1.632,58. Con circolare 6 febbraio 2003, n. 26, l’INPS ha reso noto che l’importo dell’indennità di maternità a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del decreto legislativo n. 151/2001, è pari, per l’anno 2003, a euro 1.671,76. Pertanto, le imprese, per l’anno in corso, in sede di autoconguaglio, dovranno indicare separatamente, sul Mod. DM 10/2, le somme rientranti nel limite da ultimo citato da quelle che, in quanto eccedenti, rimangono a carico dell’Istituto. A tal fine i datori di lavoro dovranno esporre le indennità di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato (che per l’anno 2003 è pari ad euro 1.671,76) in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione “M053” preceduto dalla dicitura “ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001” . Le somme eccedenti tale limite dovranno essere indicate secondo le consuete modalità, e dunque nel rigo 53 del quadro “D” del mod. DM 10/2. Si rammenta che l’obbligo di evidenziazione separata delle indennità di maternità si riferisce agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2003, ovvero ad eventi anteriori a tale data, ma per i quali era ancora in corso, alla stessa data, la corresponsione della relativa indennità. Inoltre, nella determinazione del “tetto” relativo all’anno 2003 (euro 1.671,76) rilevano anche le somme anticipate dal datore di lavoro nell’anno 2002 in relazione allo stesso evento. Ai sensi del punto 12 della circolare 6 febbraio 2003, n. 26, le imprese che, in occasione della denuncia del mese di gennaio 2003, non abbiano tenuto conto nel nuovo importo rivalutato dell’indennità a carico del bilancio dello Stato, possono provvedervi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, cioè entro il 16 maggio 2003.


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